Civil appeal dismissed; tax court ruling on tax debt extinguishment via administrative list entry upheld by Cassation.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Corte di Cassazione dismissed the appeal against a tax court ruling that declared a civil lawsuit extinguished. The lower court found that the taxpayer's inclusion in the Agency's list of extinguished judgments, without a formal objection, legally terminated the proceedings under the new tax law. Consequently, the court upheld the decision that the litigation ended automatically and the costs remained with the party who advanced them.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 5, comma 4, 11, 12; Art. 391, comma 3 c.p.c.: The automatic extinguishment of a civil lawsuit due to the inclusion of a judgment in the Agency's list of extinguished proceedings, absent a timely objection, is valid and binding, terminating the litigation and fixing costs on the advancing party.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
uente DECRETO sul ricorso iscritto al n.31092/2018 R.G. proposto da : M P SAS DI LUIGI SBRAVATI E C.,rappresentato e difeso dagli avvocati PICCARDO ALESSANDRA,LOVISOLO ANTONIO e LOVISOLO ANDREA . contro AGENZIA DELLE ENTRATE, rappresentata e difesa dall’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG. GENOVA n.385/06/2018 depositata il 09/04/2018, pronunciata con riferimento ad atto impositivo contemplato nell’elenco trasmesso dall’Agenzia delle Entrate in osservanza dell’art. 40, comma 4, del d.l. n. 13 del 2023, espressamente diretto alla riduzione dei tempi per la dichiarazione di estinzione dei giudizi di legittimità; rilevato che l’inserimento nel predetto elenco documenta la regolare definizione della controversia nelle forme previste dall’art. 5 della legge n. 130 del 2022 e l’assenza di diniego ai sensi del comma 11 della medesima disposizione; che entro il termine di legge nessuna delle parti ha presentato l’istanza di trattazione di cui al comma 12 dell’art. 5 cit. (tale non potendosi ritenere eventuale istanza di trattazione finalizzata unicamente alla declaratoria di estinzione); che, pertanto, ai sensi del predetto comma 12 dell’art. 5 cit., il processo si è estinto, fatta salva la possibilitàper le parti di chiedere la fissazione dell’udienza ai sensi del terzo comma dell’art. 391 cod. proc. civ; che, ai sensi dell’ultimo periodo del comma 5 dell’art. 5 cit., le spese del processo estinto restano a carico della parte che le ha anticipate.
DICHIARA ESTINTO IL