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Ordinanza — n. 14254/2023 — snciv Generato dall'IA

Italian Court dismisses Customs Agency appeal regarding duty collection against a dissolved company's former legal representative.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 14254/2023 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation rejected the Customs Agency's appeal against a regional tribunal ruling that barred duty collection from a dissolved company's former legal representative. The agency argued the representative lacked standing, but the court held that liability for customs debts falls on the company's successors, not the individual who acted in their capacity. Consequently, the appeal was dismissed as the lower court correctly identified the proper parties and applied the relevant civil code provisions.

Regesto Legislator

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Art. 2495, 2697 c.c.; Reg. (UE) n. 952/2013, art. 199: Customs liability for a dissolved entity attaches to its successors, not the former legal representative who acted in their capacity.

Parole chiave

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customs duty liability dissolved company legal representative standing successors in rights good faith defense civil procedure appeal trade remedies obbligo doganale

Disposizioni normative citate

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Art. 360, first paragraph, no. 3 of the Code of Civil Procedure
D’Aquino CONSIDERATO CHE 1.1.C on il primo motivo del ricorso si deduce , in relazione all’art. 360, primo comma, n.
Art. 2495, second paragraph of the Civil Code
Art. 2697 of the Civil Code
Regulation (EU) No 952/2013, Art. 77
Regulation (EU) No 952/2013, Art. 79
Il giudice di appello ha, poi, ritenuto sussistente la buona fede dell’importatore e ha rilevato che l’art. 79 del codice doganale fosse entrato in vigore in epoca successiva alle importazioniper cui è causa.
Regulation (EC) No 2913/1992, Art. 201
Regulation (EC) No 2913/1992, Art. 202
Regulation (EC) No 2913/1992, Art. 220
Regulation (EEC) No 2454/93, Art. 199
2913/1992, nonché dell’art. 199 Reg.
Art. 132 of the Code of Civil Procedure
D.Lgs. n. 546/1992, Art. 36
D’Aquino CONSIDERATO CHE 1.1.C on il primo motivo del ricorso si deduce , in relazione all’art. 360, primo comma, n.

Giurisprudenza citata

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Cass., Sez. U., 7 aprile 2014, n. 8053
D’Aquino del giudice di appello (Cass., Sez. U., 7 aprile 2014, n. 8053).
Cass., Sez. V, 12 settembre 2022, n. 26758
Cass., Sez. III, 13 giugno 2018, n. 15399
D’Aquino autonoma ragione della decisione non è di interesse del ricorrente, in quanto detto esame non risulterebbe idoneo a determinare l'annullamento della sentenza impugnata, risultando comunque consolidata l'autonoma motivazione non oggetto di censura (Cass., Sez. III, 13 giugno 2018, n. 15399; Cass., Sez.
Cass., Sez. VI, 18 aprile 2017, n. 9752
15399; Cass., Sez. VI, 18 aprile 2017, n. 9752).
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Testo completo

ronunciatola seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 33087/2019R.G. proposto da: AGENZIA DELLE DOGANE E DEI MONOPOLI (C.F. 97210890584), in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa ex lege dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso la quale è domiciliata in Roma, via dei Portoghesi, 12 –ricorrente – contro CASTAGNOLI SAURO (C.F. CSTSRA70R03D612P ), rappresentat o e difesodall’Avv. SARA ARMELLA (C.F. RM LSRA69S60I480P ) e dall’Avv. SILVANA MELIAMBRO (C.F. MLMSVN57C62I333T) in virtù di procura speciale a margine del controricorso, elettivamente domiciliato presso il suo studio in Roma, Circonvallazione Trionfale, 78/2 –controricorrente – Oggetto: tributi – dogane - cancellazione N.33087/19 R.G.

Est. F. D’Aquino avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della Liguria n. 612/04/2019 depositata in data 15 maggio 2019. Udita la relazione svolta dal Consigliere Filippo D’Aquino nella camera di consiglio del 6 febbraio 2023. RILEVATO CHE 1. Il contribuente CASTAGNOLI SAURO ha impugnato un avviso di rettifica del 18 gennaio 2017, relativo a una dichiarazione di importazione del 19 dicembre 2012 della cessata C .S.J. S.r.l. in liquidazione –di cui il contribuente era stato liquidatore - con il quale l’Agenzia delle Dogane ha contestato l’invalidità di certificati di origine taiwanese relativi a partite di viti e bulloni , dichiarate di origine non preferenziale taiwanese e ritenute di origine cinese, con applicazione del dazio antidumpingdi cui al Regolamento (CE) 91/2009.

2. Il contribuente ha contestato il proprio difetto di legittimazione, nonché la prescrizione e decadenza dalla pretesa impositiva e l’infondatezza nel meritodella stessa e la sussistenza della buona fede del contribuente.

3. La CTP diLa Spezia ha accolto il ricorso.

4. La CTR della Liguria, con sentenza in data 15 maggio 2019 , ha rigettato l’appello dell’Ufficio, accogliendo l’eccezione di difetto di legittimazione passiva, in quanto l’avviso è stato notificato al legale rappresentante di società cancellata. Il giudice di appello ha, poi, ritenuto sussistente la buona fede dell’importatore e ha rilevato che l’art. 79 del codice doganale fosse entrato in vigore in epoca successiva alle importazioniper cui è causa.

5. Propone ricorso per cassazione l’Agenzia delle Dogane, affidato a due motivi; resiste il contribuente con controricorso , ulteriormente illustrato da memoria, con cui ha rilevato la connessione con altro procedimento pendente presso questa Corte. N.33087/19 R.G. Est. F. D’Aquino CONSIDERATO CHE 1.1.C on il primo motivo del ricorso si deduce , in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3 cod. proc. civ., violazione e falsa applicazione degli artt. 2495, secondo comma, 2697 cod. civ., 77, 79 Reg. (UE) n. 952/2013, 201, 202, 220 Reg (CE) n. 2913/1992, nonché dell’art. 199 Reg. (CEE) 2454/1993, nella parte in cui la sentenza impugnata ha ritenuto che il contribuente fosse sprovvisto di legittimazione passiva.

Osserva il ricorrente che il contribuente è stato attinto dalla rettifica a posteriori quale dichiarante in Dogana e non ai sensi della disciplina civilistica. In particolare, osserva l’Ufficio ricorrente, ove una dichiarazione in Dogana è redatta in base a dati che hanno determinato la mancata riscossione, le persone che hanno fornito questi dati sono considerate debitori per irregolare introduzione di merce soggetta a dazi non versati. 1.1.1. Il ricorrente censura, inoltre, la sentenza impugnata per avere ritenuto inapplicabile l’art. 79 Reg. (UE) n. 952/2013, nonché nella parte in cui è stata ritenuta la buona fede del con tribuente , osservando che la disciplina doganale non subordina l’insorgenza dell’obbligazione doganale alla sussistenza del dolo o della colpa del debitore, risultando inibito il recupero a posteriori del maggior dazio solo ove l’omesso recupero sia dovuto a un errore dell’Autorità doganale che non poteva essere ragionevolmente scoperto dal debitore. 1.2.Con il secondo motivo si deduce , in relazione all’art. 360 , primo comma, n. 4 cod. proc. civ., violazione e falsa applicazione delle norme degli artt. 132 cod. proc. civ. e 36 d. lgs. n. 546/1992, per essere la sentenza corredata da motivazione apparente.

2. Il secondo motivo , il quale va esaminato preliminarmente, è infondato, essendo il vizio di motivazione apparente deducibile solo ove non sia in alcun modo rinvenibile il percorso argomentativo da parte N.33087/19 R.G. Est. F. D’Aquino del giudice di appello (Cass., Sez. U., 7 aprile 2014, n. 8053). Nella specie il giudice di appello, con motivazione succinta, ha accolto la preliminare eccezione di difetto di legittimazione passiva del contribuente per intervenuta cancellazione della società di cui il contribuente era legale rappresentante in epoca precedente l’atto di rettifica impugnato, nonché per sussistenza della buona fede del contribuente nell’avere eseguito le operazioni doganali senza essere a conoscenza delle irregolarità denunciate dall’Ufficio.

3. Il primo motivo è infondato in relazione al primo degli aspetti denunciati. Come correttamente dedotto dal controricorre nte, il soggetto passivo dell’obbligazione doganale era la società C.S.J., cancellata dal Registro delle Imprese in epoca precedente la notificazione dell’atto impugnato, come accertato dal giudice di appello e come dedotto dallo stesso ricorrente; in relazione alle pretese azionate nei confronti di società cancellata – come correttamente deduce il controricorrente – il contraddittorio va incardinato nei confronti dei successori, ossia dei soci, non anche del legale rappresentante(Cass., Sez. V, 12 settembre 2022, n. 26758).

4. Il ricorrente deduce, ulteriormente, che dichiarante sarebbe stato l’odierno contribuente quale autore della dichiarazione evidentemente in proprio e non nella già spiegata qualità. Tuttavia sotto questo profilo il ricorso è inammissibile, in quanto non trascrive l’avviso di rettificae, in ogni caso – come deduce il controricorrente – , tende ad introdurre circostanze in fatto, non deducibili con il vizio di violazione di legge, in quanto impingenti in un accertamento in fatto diverso da quello operato dal giudice di appello.

5. L’esame delle ulteriori autonome doglianze del medesimo motivo si rivela inammissibile, in quanto attinenti ad autonome rationes decidendi. Nel qual caso deve farsi applicazione della costante giurisprudenza di questa Corte, ove afferma che l’esame di tale N.33087/19 R.G. Est. F. D’Aquino autonoma ragione della decisione non è di interesse del ricorrente, in quanto detto esame non risulterebbe idoneo a determinare l'annullamento della sentenza impugnata, risultando comunque consolidata l'autonoma motivazione non oggetto di censura (Cass., Sez. III, 13 giugno 2018, n. 15399; Cass., Sez. VI, 18 aprile 2017, n. 9752).

6. Il ricorso va, pertanto, rigettato, con spese regolate dalla soccombenzae liquidate come da dispositivo. P. Q. M. La Corte rigetta il ricorso; condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali in favore del controricorrente, che liquida in comple