Italian court dismisses tax refund appeal due to taxpayer's formal withdrawal of the legal action.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the tax refund appeal extinguished following the taxpayer's formal withdrawal of the lawsuit. The appellant, Alessandro Andrei, submitted a written renunciation of the appeal to the Revenue Agency and the State Attorney's Office, which was subsequently accepted by the agency. Consequently, the court applied Article 390 of the Civil Procedure Code to terminate the proceedings without resolving the merits of the tax dispute.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 372 c.p.c.; Art. 390 c.p.c.: A civil proceeding is extinguished when the party voluntarily withdraws the appeal, provided the withdrawal is formally notified and accepted by the opposing party.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.14748/2018 R.G. proposto da : ANDREI ALESSANDRO, elettivamente domiciliato in ROMA VIA GIUSEPPE PISANELLI 2, presso lo studio dell’avvocato ALBERTO ANGELETTI (NGLLRT43R29H501B) che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato FRANCESCO GULINA (GLNFNC69C28I726J) -ricorrente- contro AGENZIA DELLE ENTRATE, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO ( ADS80224030587) che l a rappresenta e difende -controricorrente- avverso SENTENZAdi COMM.TRIB.REG. della TOSCANA n. 158/2018 depositata il29/01/2018.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 10/05/2023dal Consigliere Gian Paolo Macagno. FATTI DI CAUSA 1. Con sentenza n. 158 del 29/01/2018 la Commissione tributaria regionale della Toscana, accogliendo l’appello dell’Agenzia delle Entrate, rigettava il ricorso proposto da Alessandro Andrei avverso il provvedimento di rifiuto di rimborso delle maggiori imposte richieste in applicazione del regime agevolato di cui all’art. 11, comma 6, del D.lgs. n. 252/2005. Avverso la predetta sentenza proponeva ricorso il contribuente, con due motivi.
Resisteva l’Amministrazione con controricorso. RAGIONI DELLA DECISIONE Va premesso che, in data 20 marzo 2023, il ricorrente ha depositato dichiarazione di rinuncia al ricorso, sottoscritta dal contribuentee dal difensore. H a dimostrato, altresì, di avere notificato la citata dichiarazione all’Agenzia delle Entrate ed all’Avvocatura dello Stato, ex art. 372 cod. proc. civ., a mezzo posta certificata, in data 7.3.2023. Infine, ha depositato in data 17 aprile dichiarazione di accettazione della rinuncia da parte dell’Agenzia delle Entrate.
Deve, pertanto, procedersi all’estinzione del giudizio a mente dell’art. 390cod. proc. civ. Spese compensate, come inteso dalle parti.
P.Q.M.
La Cortedichiara l’esti