Civil court declares lawsuit extinguished due to automatic termination under new procedural law article 5.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the civil lawsuit between Renata Pucova and the Italian Revenue Agency extinguished. The lower court found that the case was automatically terminated because no party requested a hearing under the new procedural rules introduced by Law No. 130 of 2022. Consequently, the court ruled that the procedural process ended without a substantive judgment on the merits.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 5, comma 12, Law No. 130/2022; Art. 391, third paragraph, Civil Procedure Code: The court declares a civil proceeding extinguished when the parties fail to request a hearing within the statutory timeframe, thereby terminating the process automatically.
Parole chiave
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uente DECRETO sul ricorso iscritto al n.17465/2021 R.G. proposto da : PUCOVA RENATA, rappresentata e difes a dall'avvocato TARANTO VINCENZO contro AGENZIA DELLE ENTRATE, rappresentata e difesa dall’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG.SICILIA SEZ.DIST. CATANIAn.7259/05/2020 depositata il 14/12/2020, pronunciata con riferimento ad atto impositivo contemplato nell’elenco trasmesso dall’Agenzia delle Entrate in osservanza dell’art. 40, comma 4, del d.l. n. 13 del 2023, espressamente diretto alla riduzione dei tempi per la dichiarazione di estinzione dei giudizi di legittimità; rilevato che l’inserimento nel predetto elenco documenta la regolare definizione della controversia nelle forme previste dall’art. 5 della legge n. 130 del 2022 e l’assenza di diniego ai sensi del comma 11 della medesima disposizione; che entro il termine di legge nessuna delle parti ha presentato l’istanza di trattazione di cui al comma 12 dell’art. 5 cit. (tale non potendosi ritenere eventuale istanza di trattazione finalizzata unicamente alla declaratoria di estinzione); che, pertanto, ai sensi del predetto comma 12 dell’art. 5 cit., il processo si è estinto, fatta salva la possibilitàper le parti di chiedere la fissazione dell’udienza ai sensi del terzo comma dell’art. 391 cod. proc. civ; che, ai sensi dell’ultimo periodo del comma 5 dell’art. 5 cit., le spese del processo estinto restano a carico della parte che le ha anticipate.
DICHIARA ESTINTO IL P