Court dismisses tax appeal as extinguished by mutual agreement to settle via installment payments.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court declared the tax dispute extinguished following the submission of requests for simplified settlement by both parties. The taxpayer and the Revenue Agency agreed to settle the disputed tax assessments through installment payments, effectively ending the litigation. Consequently, the Court ruled that the procedural prerequisites for continuing the case no longer existed.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 6, comma 13, d.l. 119/2018; Art. 6, sesto e tredicesimo comma, d.l. 119/2018: The judicial proceeding is extinguished when both parties submit requests for simplified settlement, thereby terminating the dispute.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.677/2017 R.G. proposto da : AGENZIA DELLE ENTRATE, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’ AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO (ADS80224030587) che l a rappresenta e difende -ricorrente- contro BOZZOLA GIAMPIETRO, elettivamente domiciliato in ROMA VIA G. PISANELLI 2, presso lo studio dell’avvocato MARIA ANTONIETTA D'INTINO (DNTMNT53L43E958J) che lo rappresenta e difende unitamente agli avvocati CARMELO MARIA C ATALFAMO (CTLCML67P25L667S), MAURO TRIVELLIN (TRVMRA71T24L840J) -controricorrente- avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG. della LOMBARDIA n. 3244/2016depositata il 30/05/2016 .
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 10/05/2023dal Consigliere Gian Paolo Macagno. FATTI DI CAUSA 1. Giampietro Bozzola impugnava gli avvisi di accertamento n. T9B01IC02515/2014, per l’anno d’imposta 2005, e n. T9B01IC02519/2014 per l’anno di imposta 2006, con i quali l’Agenzia delle Entrate aveva rettificato in aumento il reddito del contribuente, disconoscendo i costi relativi alla attività professionale di avvocato.
2. La Commissione tributaria provinciale di Milano accoglieva il ricorso e la decisione era confermata dalla Commissione tributaria regionale della Lombardia, adita in appello dall’ufficio, con la sentenza n. 3244/2016, pubblicata in data 30 maggio 2016.
3. Avverso la predetta sentenza proponeva ricorso l’Agenzia delleEntrate, con due motivi. Resisteva il contribuente con controricorso. RAGIONI DELLA DECISIONE 1. In data 16.11.2020 la parte controricorrente ha depositato in atti domanda di definizione agevolata della controversia ai sensi dell’art. 6 d.l. 23/10/2018, n. 119, conv. in l. 17/12/2018, n. 136, presentata in data 24.05.2019 e relativa all’avviso di accertamento n. T9B01IC02515/2014, indicato nel frontespizio della sentenza impugnata(la n. 3244/2016, della Commissione tributaria regionale della Lombardia) e negli atti di causa quale oggetto della lite, unitamente a nota con cui ha chiesto dichiararsi cessata la materia del contendere, a copia dei versamenti rateali effettuati e a nota con cui ha chiesto dichiararsi cessata la materia del contendere.
2. In data 13.03.2023il controricorrente ha depositato analoga domanda di definizione agevolata della controversia ai sensi dell’art. 6 d.l. 23/10/2018, n. 119, conv. in l. 17/12/2018, n. 136, anch’essa presentata in data 24.05.2019, relativa all’avviso di accertamento n. T9B01IC02519/2014, anch’esso oggetto della sentenza appellata, indicato nel relativo frontespizio (la n. n. 3244/2016, della Commissione tributaria regionale della Lombardia) e negli atti di causa quale oggetto della lite, unitamente a nota con cui ha chiesto dichiararsi cessata la materia del contendere, a copia dei versamenti rateali effettuati e a nota con cui ha chiesto dichiararsi cessata la materia del contendere. Il contribuente ha provveduto inoltre a nuovo deposito di quanto già prodotto in data 16.11.2020.
2. La presentazione della domanda unitamente alla mancanza di diniego depositato in atti determina l’estinzione del giudizio ai sensi dell’art. 6, comma 13, d.l. 6 d.l. 23/10/2018, n. 119, conv. in l. 17/12/2018, n. 136.
3. Ai sensi dell'art. 6, sesto e tredicesimo comma, d.l. n. 119/2018 le spese del processo estinto restano a carico della parte che le ha anticipate. Non sussistono i presupposti processuali per l'applicazione del pagamento del cd. doppio contributo unificato, di cui all'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002 (Cass. 07/06/2018, n. 14782).
P.Q.M.
La Corte dichiara estinto il giudizio ai