Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Decreto — n. 14223/2023 — snciv Generato dall'IA

Court declares tax litigation extinguished due to automatic termination under new procedural law.

Numero d'incarto Decreto — n. 14223/2023 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation declared the tax litigation extinguished following the automatic termination of proceedings under the new procedural law. The lower court found that the insertion of the case into the official list of terminated judgments documented the regular conclusion of the dispute without any party requesting a hearing. Consequently, the appeal was dismissed as the underlying process had already ended by operation of law.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 5, comma 12 of Law No. 130/2022; Art. 391, paragraph 3 of the Civil Procedure Code: When a case is automatically terminated under the new procedural regime, the appeal is inadmissible unless the parties explicitly request a hearing to fix a date.

Parole chiave

Generato dall'IA
procedural extinction tax litigation termination automatic case closure appeal inadmissibility new procedural law contenzioso tributario liquidazione aziendale a fini fiscali arretrati d'imposta

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 5, comma 12 of Law No. 130/2022
13 del 2023, espressamente diretto alla riduzione dei tempi per la dichiarazione di estinzione dei giudizi di legittimità; rilevato che l’inserimento nel predetto elenco documenta la regolare definizione della controversia nelle forme previste dall’art. 5 della legge n.
Art. 391, paragraph 3 of the Civil Procedure Code
5 cit., il processo si è estinto, fatta salva la possibilitàper le parti di chiedere la fissazione dell’udienza ai sensi del terzo comma dell’art. 391 cod.
Art. 40, paragraph 4 of D.L. No. 13/2023
MESSINAn.4474/02/2021 depositata il 12/05/2021, pronunciata con riferimento ad atto impositivo contemplato nell’elenco trasmesso dall’Agenzia delle Entrate in osservanza dell’art. 40, comma 4, del d.l.
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

uente DECRETO sul ricorso iscritto al n.211/2022 R.G. proposto da : SEREDIL COSTRUZIONI MESSINA SRL, rappresentata e difes a dall' A vvocato FIANNACCA GIOVANNI contro AGENZIA DELLE ENTRATE, rappresentata e difesa dall’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG.SICILIA SEZ.DIST. MESSINAn.4474/02/2021 depositata il 12/05/2021, pronunciata con riferimento ad atto impositivo contemplato nell’elenco trasmesso dall’Agenzia delle Entrate in osservanza dell’art. 40, comma 4, del d.l. n. 13 del 2023, espressamente diretto alla riduzione dei tempi per la dichiarazione di estinzione dei giudizi di legittimità; rilevato che l’inserimento nel predetto elenco documenta la regolare definizione della controversia nelle forme previste dall’art. 5 della legge n. 130 del 2022 e l’assenza di diniego ai sensi del comma 11 della medesima disposizione; che entro il termine di legge nessuna delle parti ha presentato l’istanza di trattazione di cui al comma 12 dell’art. 5 cit. (tale non potendosi ritenere eventuale istanza di trattazione finalizzata unicamente alla declaratoria di estinzione); che, pertanto, ai sensi del predetto comma 12 dell’art. 5 cit., il processo si è estinto, fatta salva la possibilitàper le parti di chiedere la fissazione dell’udienza ai sensi del terzo comma dell’art. 391 cod. proc. civ; che, ai sensi dell’ultimo periodo del comma 5 dell’art. 5 cit., le spese del processo estinto restano a carico della parte che le ha anticipate.

DICHIARA ESTINTO IL PR