Civil procedure: Court declares litigation extinguished due to lack of party request for hearing under Art. 5 L. 130/2022.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the civil proceedings extinguished because neither party requested a hearing to continue the case. The lower court had noted that the absence of such a request, combined with the formal closure of the dispute under the new law, meant the process ended automatically. Consequently, the court ruled that the litigation was terminated without a substantive judgment on the merits.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 5, comma 12 della legge n. 130 del 2022; When parties fail to request a hearing within the statutory term following the automatic closure of a dispute, the proceedings are extinguished by operation of law.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
uente DECRETO sul ricorso iscritto al n.9884/2022 R.G. proposto da : AGENZIA DELLE ENTRATE, rappresentata e difesa dall’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO contro ENDURANCE OVERSEAS SRL, rappresentata e difesa dall’avvocato VERTUA VALERIO EDOARDO avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG. Piemonte n. 812 /01 /2021 depositata il 19/10/2021 , pronunciata con riferimento ad atto impositivo contemplato nell’elenco trasmesso dall’Agenzia delle Entrate in osservanza dell’art. 40, comma 4, del d.l. n. 13 del 2023, espressamente diretto alla riduzione dei tempi per la dichiarazione di estinzione dei giudizi di legittimità; rilevato che l’inserimento nel predetto elenco documenta la regolare definizione della controversia nelle forme previste dall’art. 5 della legge n. 130 del 2022 e l’assenza di diniego ai sensi del comma 11 della medesima disposizione; che entro il termine di legge nessuna delle parti ha presentato l’istanza di trattazione di cui al comma 12 dell’art. 5 cit. (tale non potendosi ritenere eventuale istanza di trattazione finalizzata unicamente alla declaratoria di estinzione); che, pertanto, ai sensi del predetto comma 12 dell’art. 5 cit., il processo si èestinto, fatta salva la possibilitàper le parti di chiedere la fissazione dell’udienza ai sensi del terzo comma dell’art. 391 cod. proc. civ; che, ai sensi dell’ultimo periodo del comma 5 dell’art. 5 cit., le spese del processo estinto restano a carico della parte che le ha anticipate.
DICHIARA ESTINTO IL PROC