Cassation court dismisses appeal due to prior annulment extinguishing the entire tax litigation matter.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the taxpayer's appeal inadmissible and extinguished the proceedings following a prior annulment of the tax authority's decision. The Regional Tax Commission had previously upheld the annulment, which eliminated the subject matter of the dispute, including the underlying tax assessment. Consequently, the court ruled that no further judicial examination was necessary as the legal controversy had already ceased to exist.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 6, comma 13, d.l. n. 119/2018; Art. 6, comma 13, d.l. n. 119/2018: When a tax authority annuls a prior administrative act that is the basis of a tax dispute, the entire litigation is extinguished as the subject matter of the controversy ceases to exist.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
unciato la seguente ORDINANZA Sul ricorso iscritto al numero n. 2470del ruolo generale dell’anno 2022, proposto Da Paolo Mucci, rappresentato e difes o , giusta procura speciale in atti , dall’Avv.to Mario Del Principe , elettivamente domiciliat o presso l’indirizzo di posta elettronica mario.delprincipe@pec.avvocatiteramo.it; -ricorrente- Contro Agenzia delle entrate - riscossione, ADER, in persona del Presidente pro tempore, e Agenzia delle entrate, in persona del Oggetto: Tributi Estinzione del giudizio Direttore pro tempore, domiciliatein Roma, Via dei Portoghesi n. 12, presso l’Avvocatura Generale dello Stato che lerappresenta e difende; -resistenti– per la cassazione della sentenza della Commissione tributaria regionale dell’Abruzzo, sezione staccata di Pescara, n. 467 /0 7 /2 1 deposit ata in data 15giugno 202 1 , non notificata;
Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 6 febbraio 2023 dal Relatore Cons. Maria Giulia Putaturo Donati Viscido di Nocera. Rilevato che - con sentenza 467/07/21 , depositata in data 15 giugno 2021, la Commissione Tributaria regionale d ell’Abruzzo, sezione staccata di Pescara - previa riunione del ricorso RG 554/2020 proposto da Mucci Paolo avverso il diniego di definizione agevolata ai sensi dell’art. 6 del d.l. n.119/2018 agli appelli n. 1031 /2018 e n. RG 1051/2018 proposti rispettivamente dall’Agenzia delle entrate- riscossione e dall’Agenzia delle entrate - aveva dichiarato legittimo il diniego di definizione agevolata, dichiarato inammissibile l’appello proposto dall’Agenzia delle entrate e accolto l’appello proposto dall’Agenzia delle entrate - riscossione avverso la sentenza n. 261/02/2018 della Commissione tributaria di Pescara che aveva accolto il ricorso del contribuente avverso la cartella di pagamento 08320160003378531 relativa all’Iva per l’anno 2012; -avverso la suddetta sentenza il contribuente ha proposto ricorso per cassazione; -l’Agenzia delle entrate e l’Agenzia delle entrate - riscossione ha nno resistito con “atto di costituzione” chiedendoentrambe l’estinzione del giudizio stante il sopravvenuto annullamento del diniego di condono; -con decreto della sezione 6-5, n. 16869 del 25 maggio 2022, la Corte di cassazione ha dichiaratol’estinzione del giudizio, nulla sulle spese; -con istanza del 4 giugno 2022, il contribuente chiedeva la fissazione dell’udienza di discussione del ricorso;- l’Agenzia ha depositato memoria chiedendo dichiararsi l’inammissibilità/ improcedibilità della domanda, in subordine la infondatezza della stessa con conferma del decreto di estinzione n. 16869 del 25 maggio 2022; - la parte contribuente ha depositato memoria insistendo, anche alla luce dello sgravio della cartella operato dall’Amministrazione dopo la notifica del ricorso, per l’accoglimento dello stesso con condanna alle spese.
Considerato che -con decreto della sezione 6-5, n. 16869 del 25 maggio 2022, preso atto del provvedimento di annullamento del diniego di definizione agevolata, ai sensi dell’art. 6 del d.l. n. 119/2018, la Corte di cassazione ha dichiaratol’estinzione del giudizio, nulla sulle spese; - con istanza di fissazione di udienza di discussione del ricorso, il contribuente ha chiesto che, sulla base dell’atto di annullamento del diniego di definizione agevolata della controversia, fossero rimessi gli atti al giudice del gravame affinché quest’ultimo, sulla base dell’art. 6, comma 13, del d.l. n. 119/2018, dichiarasse l’estinzione dell’intero giudizio - per cessazione della materia del contendere - ivi compreso quello relativo all’impugnazione della sentenza della CTP di Pescara n. 261/2018; - invero, alla luce della sentenza S.U. di questa Corte n. 18298/21, l’Ufficio annullava il diniego di definizione agevolata della lite afferente all’impugnativa della cartella di pagamento 08320160003378531che, peraltro, come dedotto nella memoria dalla ricorrente, è stata anche sgravata dall’Amministrazione; -il suddetto annullamento di diniego di condono comporta l’estinzione dell’intero giudizio come peraltroespressamente richiesto dall’Agenzia dell’entrate e da ADERe già disposto con decreto della sezione 6 - 5, n. 16869 del 25 maggio 2022; -resta assorbito nella statuizione che precede l'esame dei motivi addotti a sostegno del ricorso per cassazione proposto dal contribuente;-ai sensi dell'art. 6, comma 13, del citato d.l.n. 119/2018, le spese del processo estinto restano a carico della parte che le ha anticipate; -non sussistono i presupposti processuali per l'applicazione del pagamento del cd. "doppio contributo unificato", di cui all'art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002. (cfr.
Cass. n.14782 del 07/06/2018; Cass. n. 9208 del 2022);
P.Q.M.
Corte dichiara estin