Cassation court suspends tax dispute to allow parties to consider the new simplified litigation settlement law.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Cassation Court suspended the tax litigation between S.I.R.E.A. S.p.A. and the Revenue Agency to facilitate a potential settlement under new legislation. The lower courts had upheld the tax assessment despite the company's insolvency and pending bankruptcy proceedings. The court ordered a remand to the new docket to allow the parties to evaluate the benefits of the recently enacted simplified dispute resolution scheme.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 1, comma 197, l. 197/22; The court may suspend proceedings to allow parties to consider the opportunity and possibilities of adhering to the simplified definition of pending disputes.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
ronunciatola seguente ORDINANZAINTERLOCUTORIA sul ricorso iscritto al n. 14542/2017R.G. proposto da: S.I.R.E.A. S.p.A. in liquidazione e in C.P. (C.F. 00072200397 ), in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avv. FRANCESCO GAETANO SILVAGNI (C.F. SLVFNC52P17H642X), dall’Avv. PAOLA SANDANDREA (C.F. SNTPLS77M68E730U) e dall’Avv. LUCA PELLICCELLI (C.F. PLLCLU68R12H501H) in virtù speciale in calce al ricorso, elettivamente domiciliata presso lo studio di quest’ultimo in Roma, Via Calabria, 56 –ricorrente – contro AGENZIA DELLE ENTRATE (C.F. 06363301001), in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa ex lege dall’Avvocatura Oggetto: tributi – definizione agevolata N.14542/17 R.G.
Est. F. D’Aquino Generale dello Stato, presso la quale è domiciliata in Roma, via dei Portoghesi, 12 –controricorrente – avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale dell’Emilia- Romagna n. 3420/09/16 depositata in data 1° dicembre 2016 Udita la relazione svolta dal Consigliere Filippo D’Aquino nella camera di consiglio del 6 febbraio 2023. RILEVATO CHE La società contribuente S.I.R.E.A. S.p.A. in liquidazione e in concordato preventivo ha impugnato una cartella di pagamento, relativa a tributi relativi ai periodi di imposta 2011, 2012, 2013, contestando la legittimità dell’iscrizione a ruolo e della conseguente emissione della cartella in pendenza della procedura di concordato preventivo; la CTP di Ravenna ha accolto il ricorso e la CTR dell’Emilia- Romagna, con sentenza in data 1° dicembre 2016, ha accolto l’appello dell’Ufficio, ritenendo legittima l’iscrizione a ruolo straordinario in pendenza di concordato, stante il fondato pericolo della riscossione; il giudice di appello ha rilevato che l’appostazione di un fondo da parte della società in C.P. non avrebbe garantito il credito erariale, stante lo stato di insolvenza in cui versava la società contribuente, osservandosi che la cartella non ha valore esecutivo; propone ricorso per cassazione la società contribuente, affidato a sette motivi, cuiresiste l’Ufficio con controricorso.
CONSIDERATO CHE Il ricorrente ha depositato in data 31 gennaio 2023 istanza con cui chiede la sospensione del giudizio ai sensi dell’art.1, co mma 197 l. 29 dicembre 2022, n. 197 al fine di poter valutare l’opportunità e le possibilità di adesione alla definizione agevolata delle liti pendenti; deve pertanto disporsi il rinvio della causa a nuovo ruolo; N.14542/17 R.G. Est. F. D’Aquino P. Q. M. sospende il giudizio ex art. 1, comma197, l. 197/22 e rinvia