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Decreto — n. 14125/2023 — snciv Generato dall'IA

Court declares civil process extinguished due to automatic termination under new tax law provisions.

Numero d'incarto Decreto — n. 14125/2023 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the civil process extinguished following the automatic termination of the tax dispute. The lower court ruled that the insertion of the case into a specific list by the Revenue Agency, pursuant to Article 5 of Law No. 130/2022, documented the regular conclusion of the proceedings without any party requesting a hearing. Consequently, the court held that the process ended by operation of law, leaving the costs to the party who had advanced them.

Regesto Legislator

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Art. 5, comma 12 of Law No. 130/2022; Art. 391, paragraph 3 of the Civil Procedure Code: The process is extinguished by operation of law when the relevant list is published and no party requests a hearing, thereby terminating the litigation automatically.

Parole chiave

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process extinguishment automatic termination tax dispute resolution list publication effect hearing request requirement cost allocation rule procedural conclusion procedura giudiziaria tributaria

Disposizioni normative citate

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Art. 5, comma 12 of Law No. 130/2022
13 del 2023, espressamente diretto alla riduzione dei tempi per la dichiarazione di estinzione dei giudizi di legittimità; rilevato che l’inserimento nel predetto elenco documenta la regolare definizione della controversia nelle forme previste dall’art. 5 della legge n.
Art. 391, paragraph 3 of the Civil Procedure Code
5 cit., il processo si è estinto, fatta salva la possibilitàper le parti di chiedere la fissazione dell’udienza ai sensi del terzo comma dell’art. 391 cod.
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Testo completo

uente DECRETO sul ricorso iscritto al n.26534/2020 R.G. proposto da : RUSSO MARIA GRAZIA, rappresentata e difes a dall' A vvocato FOSCHINI FRANCESCA contro AGENZIA DELLE ENTRATE DIREZIONE PROVINCIALE RAVENNA, rappresentata e difesa dall’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG. EMILIA ROMAGNA n.239/ 13/ 2020 depositata il 23/01/2020, pronunciata con riferimento ad atto impositivo contemplato nell’elenco trasmesso dall’Agenzia delle Entrate in osservanza dell’art. 40, comma 4, del d.l. n. 13 del 2023, espressamente diretto alla riduzione dei tempi per la dichiarazione di estinzione dei giudizi di legittimità; rilevato che l’inserimento nel predetto elenco documenta la regolare definizione della controversia nelle forme previste dall’art. 5 della legge n. 130 del 2022 e l’assenza di diniego ai sensi del comma 11 della medesima disposizione; che entro il termine di legge nessuna delle parti ha presentato l’istanza di trattazione di cui al comma 12 dell’art. 5 cit. (tale non potendosi ritenere eventuale istanza di trattazione finalizzata unicamente alla declaratoria di estinzione); che, pertanto, ai sensi del predetto comma 12 dell’art. 5 cit., il processo si è estinto, fatta salva la possibilitàper le parti di chiedere la fissazione dell’udienza ai sensi del terzo comma dell’art. 391 cod. proc. civ; che, ai sensi dell’ultimo periodo del comma 5 dell’art. 5 cit., le spese del processo estinto restano a carico della parte che le ha anticipate.

DICHIARA ESTINTO IL PROCESSO Roma, 15/05/2023 Il Pr