Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 14116/2023 — snciv Generato dall'IA

Italian tax court allows appeal against excise duty exemption denial for renewable energy consortiums due to lack of reasoning.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 14116/2023 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Parzialmente accolto (Partially Allowed)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Italian Court of Cassation partially allowed the appeal by Consorzio Sarnergie s.r.l. against the denial of an excise duty exemption for renewable energy production. The lower court rejected the claim because the entity was a consortium with external activities, but failed to verify if the energy was self-consumed or sold to members. The Supreme Court found the second-instance judgment legally flawed for omitting the specific reasoning required to justify this exclusion.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 52, comma 3, lett. b) d.lgs. n. 504/1995; Art. 360, comma 1, n. 3 e n. 4 c.p.c.: The court must explicitly articulate the factual and legal grounds for denying an exemption benefit; a mere assertion of external activity without verifying self-consumption or member sales constitutes a violation of the duty to motivate the judgment.

Parole chiave

Generato dall'IA
excise duty exemption renewable energy production consortium legal status duty to motivate judgment self-consumption verification tax appeal cassation energy sector regulation esenzione dalle imposte sull'energia

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 52, comma 3, lett. b) d.lgs. n. 504/1995
RU 29471 del 18.12.2015 con il quale l'Agenzia aveva recuperato, in relazione agli anni 2010-2014, le accise sull'energia elettrica, oltre interessi, sul presupposto che la contribuente avesse fruito indebitamente dell'esenzione di cui all'art. 52, comma 3, lett.
Art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.
Considerato che 1.Con il primo motivo, si denuncia, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c., la violazione e falsa applicazione dell’art.
Art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c.
Con il terzo motivo, si denuncia, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c.,la nullità della sentenza impugnata per violazione dell’art.
Art. 112 c.p.c.
era infondata la censura di violazione dell’art. 112 c.p.c. da parte del giudice di primo grado, in quanto quest’ultimo risultava avere operato “un assorbimento implicito delle prospettate questioni”; -l’Agenzia delle dogane e dei monopoli resiste con controricorso; -il Consorzio ha depositato memoria.
Art. 36 d.lgs. n. 546/92
Considerato che 1.Con il primo motivo, si denuncia, in relazione all’art. 360, comma 1, n.
art. 112 c.p
era infondata la censura di violazione dell’art. 112 c.p.c.

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Cass. n. 26142 del 2019
Cass. nn. 19279, 19455, 19659 e 20055 del 2020
Cass. nn. 19279, 19455, 19659 e 20055 del 2020; Cass., sez.
Cass., sez. 6-5, n. 6122/2022
19279, 19455, 19659 e 20055 del 2020; Cass., sez. 6-5, n. 6122/2022; n.
Cass. n. 11871/2022
Cass. n. 9105 del 07/04/2017
Cass. n. 25456 del 2018
Cass. n. 26766 del 2020
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

o la seguente ORDINANZA Sul ricorso iscritto al numero n. 32253 del ruolo generale dell’anno 2020, proposto Da Consorzio Sarnergie s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentatae difesa, giusta procura speciale in calce al ricorso, dall’Avv.to Alexander Bauer e dall’Avv.to Luigi Manzi , elettivamente domiciliata presso lo studio del secondo difensore, in Roma ViaF. Confalonieri n. 5; -ricorrente- Oggetto: Tributi Accise: sull'energia elettrica -Autoproduzione da fonte innovabile -Esenzione - Contro Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, in persona del Direttore pro tempore, domiciliata in Roma, Via dei Portoghesi n. 12, presso l’Avvocatura Generale dello Stato che la rappresenta e difende; -controricorrente– per la cassazione della sentenza della Commissione tributaria di secondo grado di Bolzano n. 14 /0 1 / 20 depositata in da ta 5 maggio 2020, non notificata;

Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 6 febbraio 2023 dal Relatore Cons. Maria Giulia Putaturo Donati Viscido di Nocera. Rilevato che -Consorzio Sarnergie s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore,propone ricorso, affidato a quattro motivi, per la cassazione della sentenza indicata in epigrafe, con cui la Commissione Tributaria di secondo grado di Bolzano aveva rigettato l’appello proposto nei confronti dell’Agenzia delle dogane e dei monopoli, in persona del Direttore pro tempore, avverso la sentenza n. 44/01/2019 della Commissione Tributaria di primo grado di Bolzano che rigettava il ricorso della contribuente avverso l’avviso di pagamento prot.

RU 29471 del 18.12.2015 con il quale l'Agenzia aveva recuperato, in relazione agli anni 2010-2014, le accise sull'energia elettrica, oltre interessi, sul presupposto che la contribuente avesse fruito indebitamente dell'esenzione di cui all'art. 52, comma 3, lett.

b) d.lgs. n. 504/1995 (TUA); - in punto di diritto, per quanto di interesse, il giudice di appello ha osservato che:

1) l’assunto dell’appellante incentrato su una sorta di pretesa identificazione tra soci e Consorzio ai fini della legittima fruizione dell’esenzione di cui all'art. 52, comma 3, lett.b) del TUA era privo di fondamento atteso che trattavasi, nella specie, di un “consorzio con attività esterna in forma di una società a responsabilità limitata” e, dunque,di una società consortile munita di personalità giuridica;

2) era infondata la censura di violazione dell’art. 112 c.p.c. da parte del giudice di primo grado, in quanto quest’ultimo risultava avere operato “un assorbimento implicito delle prospettate questioni”; -l’Agenzia delle dogane e dei monopoli resiste con controricorso; -il Consorzio ha depositato memoria. Considerato che 1.Con il primo motivo, si denuncia, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c., la violazione e falsa applicazione dell’art. 52, comma 3, lett.

b) del d.lgs. n. 504/95 (TUA), per avere la Commissione tributaria di secondo grado di Bolzano ritenuto - confermando la legittimità dell’avviso- non applicabile il beneficio del l’esenzione dall’accisa di cui all’art. 52, comma 3, lett.b) del TUA, essendo il Consorzio soggetto terzo rispetto ai soci, dotato di una propria personalità giuridica, senza distinguerese l’energia elettrica fosse stata ceduta o meno.

2. Con il secondo motivo, in via subordinata, si denuncia la violazione e falsa applicazione dell’art. 52, comma 3, lett.

b) del TUA, degli artt. 2, comma 2, del d.lgs. n. 79/1999 (Decreto Bersani), art. 1, comma 911, della legge n. 208/2015 nonché dell’art. 12 delle preleggi.

3. Il primo motivo è fondato, con assorbimento del secondo. 3.1. In tema di accise, qualora la società consortile costituita per l'autoproduzione di energia da fonti rinnovabili ceda, a titolo oneroso, parte di essa alle proprie consorziate, non può godere dell’esenzione prevista dall'art. 52, comma 3, lett.

b) d.lgs. n. 504 del 1992, per la quale occorre che l’autoproduttore coincida con colui che consuma l'energia prodotta, essendo all'uopo irrilevante il richiamo all'art. 2, comma 2, del d.lgs. n. 79 del 2009, in quanto, regolando il mercato interno dell'energia elettrica ed i comportamenti dei principali operatori, è estraneo alla materia fiscale (Cass. n. 18863 del 2020); ed ancora: «In tema di accise, le società consortili costituite per l'autoproduzione di energia da fonti rinnovabili, come tutte le officine di produzione di energia elettrica utilizzata per uso proprio, sono obbligate al pagamento del tributo, a norma dell'art. 53, comma 1, lett. b), del d.lgs. n. 504 del 1995, mentre ne sono esentate, ai sensi dell'art. 52, comma 3, lett. b), dello stesso decreto (nel testo applicabile ratione temporis, sostituito dall'art. 1, comma 1, lett. m, del d.lgs. n. 26 del 2007) solamente a condizione che l'energia, oltre che autoprodotta con impianti aventi potenza disponibile superiore a 20 KW, sia anche autoconsumata in locali e luoghi diversi dalle abitazioni, con la conseguenza che suddette società beneficiano dell'esenzione limitatamente all'energia prodotta e consumata in proprio e non anche per quella prodotta e ceduta ai singoli consorziati» (Cass. n. 26142 del 2019;

Cass. nn. 19279, 19455, 19659 e 20055 del 2020; Cass., sez. 6-5, n. 6122/2022; n. 11871/2022). 3.2.Nella sentenza impugnata, il giudice di appello non si è attenuto ai suddetti principi nell’escludere il beneficio dell’esenzione di cui all’art. 52 comma 3, lett.

b) cit. limitandosi ad affermare che, nella specie, trattavasi di un “consorzio con attività esterna in forma di una società a responsabilità limitata” e, dunque, di una società consortile munita di personalità giuridicasenza verificare se l’energia elettrica prodotta venisse autoconsumata ovvero ceduta ai propri consorziati.4. Con il terzo motivo, si denuncia, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c.,la nullità della sentenza impugnata per violazione dell’art. 36 del d.lgs. n. 546/92 per avere Commissione tributaria di secondo grado di Bolzanorigettato il motivo di appello sulla illegittimità della sentenza di primo grado per violazione dell’art. 112 c.p.c. ritenendo operato dalla CTP un assorbimento implicito sulle prospettate questioni senza esplicitare le ragioni di fatto e di diritto che l’avevano indotto a tale convincimento.

5. Con il quarto motivo, proposto in subordine, si denuncia la violazione e falsa applicazione dell’art. 112 c.p.c. da parte del giudice di appello laddove ha ritenuto che il giudice di prime cure si fosse espresso, mediante assorbimento implicito, sui motivi del ricorso originario (dal n. 2 al n. 4).

6. Il terzo motivo di ricorso è fondato con assorbimento del quarto. 6.1.Premesso che, come precisato da questa Corte, «ricorre il vizio di omessa o apparente motivazione della sentenza allorquando il giudice dimerito ometta ivi di indicare gli elementi da cui ha tratto il proprio convincimento ovvero li indichi senza un'approfondita loro disamina logica e giuridica, rendendo, in tal modo, impossibile ogni controllo sull'esattezza esulla logicità del suo ragionamento» (Cass. n. 9105 del 07/04/2017; Cass.25456 del 2018; n. 26766 del 2020), nella specie, il giudice di appello ha rigettato il motivo di censura circa l’assunta violazione dell’art. 112 c.p.c. da parte del giudice di prime cure affermando apoditticamente che risultava operato “un assorbimento implicito delle prospettate questioni”; con ciò senza esplicitare le argomentazioni giustificative della detta decisione e l’iter logico - giuridico seguito per ritenere che la sentenza di primo grado contenesse una statuizione implicita di rigetto sui motivi di ricorso proposti ( nn.2, 3, 4), peraltro neanche richiamati.7.

In conclusione, vanno accolti i motivi primo e ter zo, assorbiti il secondo e il quarto,con cassazione della sentenza impugnata e rinvio anche per la determinazione delle spese del giudizio di legittimità alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado di Bolzano, in diversa composizione.

P.Q.M.

La Corteaccoglie il primo e terzo motivo di ricorso, assorbiti il secondo e il quarto, cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per la determinazione delle spese del giudizio di legittim