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Ordinanza Interlocutoria — n. 14100/2023 — snciv Generato dall'IA

Italian tax court suspends appeal due to client's request for simplified tax settlement under new 2023 law.

Numero d'incarto Ordinanza Interlocutoria — n. 14100/2023 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Stralciato / Transazione (Settled)

Sintesi Legislator

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The Italian Court of Cassation suspended the ongoing tax appeal regarding income tax assessments for the years 2001 through 2005. The taxpayer, Sapori Manuela, had previously lost at lower courts after the tax authority identified undisclosed assets including a vehicle and financial holdings. The court granted the taxpayer's request to join the simplified tax settlement procedure introduced by the 2023 stability law, thereby halting the litigation until the deadline for such applications passes.

Regesto Legislator

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Art. 1 commi 186 e 197 della legge di stabilità 2022; n. 197 del 2022: When a taxpayer requests to join the simplified tax settlement procedure under the new law, the court must suspend the ongoing litigation if the case falls within the scope of the new definition regime.

Parole chiave

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tax appeal suspension simplified tax settlement stability law 2023 income tax assessment Cassazione ordinanza amministrazione delle finanze causa di carattere pecuniario situazione finanziaria

Disposizioni normative citate

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Art. 1 commi 186 e 197 della legge di stabilità 2022
546 e dell’art. 112 cod.
n. 197 del 2022
art. 112 cod. proc. civ
546 e dell’art. 112 cod. proc. civ.in relazione all’art.
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Testo completo

la seguente ORDINANZA INTERLOCUTORIA sul ricorso iscritto al n. 5519/2016 R.G. proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, con sede in 00145 Roma, Via Cristoforo Colombo, n. 426 C/D rappresentata e difesa dall’Avvocatura generale dello Stato, con domicilio legale in Roma, via dei Portoghesi, n. 12, presso l’Avvocatura generale dello Stato. –ricorrente – contro SAPORI MANUELA, rappresentata e difesa dall’avvocato Mario Martelli ed elettivamente domiciliata presso lo studio dell’avv. Giorgia Passacantilli sito in Roma alla via Francesco Siacci, n. 38. –controricorrente – Avverso la sentenza della COMM.TRIB.REG. EMILIA ROMAGNA n. 1590/2015, depositata in data 20 luglio 2015. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 26 aprile 2023 dal Consigliere Maria Luisa De Rosa. Rilevato che:

1. A seguito di un infruttuoso contraddittorio mediante cui l’Agenzia delle Entrate – direzione provinciale di Bologna invitava la contribuente alla produzione di documentazione atta a chiarirne la Avv. Acc. IRPEF 2001/03/04/05 posizione fiscale, l’odierna ricorrente riceveva notifica di quattro distinti avvisi di accertamento ai fini IRPEF, n. THB01D302217, n. THB01D301414, n. THB01D301424 e n. THB01D302235, per gli anni d’imposta 2001, 2003, 2004, 2005. L’Ufficio rideterminava sinteticamente il reddito complessivo della detta contribuente ex art. 38, comma quarto e quinto, d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, accertando un presunto maggior reddito superiore ad € 420.000,00 per ogni annualità.

La rettifica originava dal riscontro, operato dall’ufficio, della disponibilità della contribuente di beni indicativi di capacità contributiva quali, segnatamente, il possesso di un autoveicolo a gasolio nonché delle disponibilità finanziarie atte a sostenere le spese per un incremento patrimoniale di valore pari a € 2.000.000,00 (acquisto di un potere agricolo, come da rogito del 17 novembre 2015, registrato in data 02 dicembre 2005 serie 1T al n. 7814, notaio Forni). La contribuente presentava istanza di accertamento con adesione, che si concludeva negativamente.

2. Avversoi detti avvisi di accertamento, la contribuente proponeva ricorso dinanzi alla C.t.p. di Bologna; si costituiva l’Agenzia delle Entrate, controdeducendo alle doglianze di parte e chiedendo il rigetto del ricorso.

3. La C.t.p., con sentenza n.130/01/2011, accoglieva il ricorso della contribuente.

4. Contro tale decisione proponeva appello l’Agenzia delle Entrate dinanzi allaC.t.r. della Emilia- Romagna; si costituiva la contribuente contestando i motivi di gravame.

5. Con sentenzan. 1590/2015, depositata in data 20 luglio 2015,la C.t.r. adita accoglieva parzialmente l’appello dell’ufficio (limitatamente al maggior reddito legato al possesso di autovettura a gasolio) e compensava le spese di lite.

6. Avverso la sentenza della C.t.r. della Emilia-Romagna, l’ufficio ha proposto ricorso per cassazione affidato a due motivi. La contribuente ha resistitocon controricorso. La causa è stata trattata nella camera di consiglio del 26 aprile 2023 per la quale non sono state depositate memorie. Considerato che:

1. Con il primo motivo di ricorso, la contribuente denunciava: «Nullità della sentenza per motivazione meramente apparente, incoerente e logicamente incomprensibile anche in relazione ai motivi di gravame, violazione dell’art. 36 d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546 e dell’art. 112 cod. proc. civ.in relazione all’art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ.» 1.2. Con il secondo motivo di ricorso, la contribuente denunciava: «Omesso esame su un fatto controverso che è stato oggetto di discussione fra le parti in relazione all’art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ.» 2.

Con memoria depositata in data 28 febbraio 2023, la contribuente ha manifestato l’intenzione di aderire alla definizione agevolata prevista dall’art. 1 commi 186 e 197 della legge di stabilità 2023 (legge 29 dicembre 2022, n. 197) formulando contestuale istanza di sospensione del giudizio. Pertanto, letti i commi 186 e 197 della legge n. 197 del 2022 e rilevato che la presente controversia non rientra tra quelle previste dal comma 193 della citata legge, va dichiarata la sospensione del giudizio in quanto soggetto alla nuova disciplina di definizione agevolata e perché la relativa istanza può essere presentata sino al 30 giugno 2023.

P.Q.M.

Dichiara la sospensione del giudizio sino al 10 ottobre 2023