Italian customs agency appeal dismissed as unimpugned factual findings preclude legal challenge on tax exemption.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Italian Court of Cassation declared the customs agency's appeal inadmissible against a tax commission ruling. The agency argued the court wrongly applied tax exemption rules to stolen goods, but the court noted the lower court also established that export declarations crystallized the export status and placed the burden of proof on the agency regarding simulated theft. Since the unimpugned factual findings independently justified the decision, the legal challenge lacked interest and was therefore rejected.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 4 d. Lgs. n. 504/1995; Art. 360 c.p.c.: When a judgment rests on multiple independent grounds, failure to challenge one renders a legal objection regarding the others inadmissible due to lack of interest.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
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Generato dall'IATesto completo
onunciato la seguente ORDINANZA sulricorso iscritto al n. 26507 /20 1 9 R.G. proposto da AGENZIADELLE DOGANE E DEI MONOPOLI, in persona del Direttore pro tempore rappresentat a e difes a come per legge dall’avvocatura generaledello Stato con domicilio eletto in Roma, via dei Portoghesi n. 12(PEC: ags.rm@mailcert.avvocaturastato.it ); –ricorrente – Contro ILLVA SARONNO s.p.a. in persona del legale rappresentante pro temporerappresentata e difesa in forza di procura speciale in atti da ll’ avv. Marco Giontella (PEC: marcogiontella@ordineavvocatiroma.ort ) con domicilioeletto in Roma , via Cardinal De Luca n. 10 ; - controricorrente – Oggetto: art4TUA – furto–accisa Cons.Est.
Roberto Succio - 2 avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale del la Lombardia n. 729 / 0 7 / 19 depositata in data 18 / 0 2 /2 0 19 , non notificata; Udita la relazione della causa svolt a nell’adunanza camerale del 09/03/2023dal C onsigliere Roberto Succio ; Rilevatoche: - la società contribuente ricorreva avverso l’avviso di pagamento el’atto di irrogazione dell e sanzioni con i quali l’Ufficio richiedeva l’accisa e gli accessori su merce destinata all’esportazione oggettodi furto nel territorio dello Stato; - la CTP accoglieva il ricorso; appellava l’Agenzia delle Dogane e deiMonopoli; - con la pronuncia impugnata la CTR ha confermato la sentenza di primo grado, ritenendo di includere il furto tra le situazioni legittimantil'abbuono dell'accisa; - r icorre a questa Corte l' A genzia delle Dogane con atto affidato a unsolo motivo ; resiste con con troric orso la società contribuente ;
Consideratoche: -l'unica censura dedotta dall'Amministrazione finanziaria si duole della violazionefalsa applicazione dell'art. 4 del d. Lgs. n. 504 del 1995 (c.d. Testounico accise o TUA) come modificato dal d. L gs. n. 48 del 2010, art. 1 c. 1 lett.
d) in relazione all’art. 360 c. 1 n. 3 c.p.c. p er aver il giudice dell'appello erroneamente ritenuto sussistente (nel caso di furto, che qui si è verificato, del prodotto soggetto ad accisa) il presuppostooggettivo le gittimante la fruizione dell'abbuono d'imposta; -il motivo dedotto è inammissibile ; -la decisione impugnata, infatti, ha anche ritenuto che “la presenza di una dichiarazione di esportazione così emessa e verificata cristallizza lasituazione di esportazione ed è onere dell’Agenzia provare che il furto è simulato, avvenuto prima di uscire dal territorio doganale e che la Cons.Est.
Roberto Succio - 3 merce non è stata immessa nel consumo interno senza aver pagato l’accise e l’iva”; e ancora, che “l’Illva Saronno SpA risulta che ha esportatotale merce”; -orbene, tale statuizione, costituente accertamento in fatto, non risulta inogni caso ogge tto di aggressione ad opera del motivo di ricorso, che siincentra unicamente sulla questione di diritto sopra riportata; - trova allora applicazione la giurisprudenza costante di questa Corte secondo la quale ( tra molte si rimanda a Cass. Sez.6 - 5 , Ordi nanza n. 9752 del 18/04/2017) o ve la sentenza sia sorretta da una pluralità di ragioni, distinte ed autonome, ciascuna delle quali giuridicamente e logicamente sufficiente a giustificare la decisione adottata, l'omessa impugnazione di una di esse rende inammissibile,per difetto di interesse, la censura relativa alle altre, la quale, essendo divenuta definitiva l'autonoma motivazione non impugnata, in nessun caso potrebbe produrre l'annullamento della sentenza; -conclusivamente quindi, il ricorso va dichiarato inammissibile; -la soccombenza regola le spese di lite; - non vi è luogo al c.d.
“raddoppi o” del contributo unificato per atti giudiziari in quanto parte ricorrente è Amministrazione Pubblica assistitadall’avvocatura dello Stato , ammessa a prenotazione a debito; p.q.m. dichiara inammissibile il ricorso; condanna parte ricorrente al pagamentodelle spese processuali in favore di parte c