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Decreto — n. 14060/2023 — snciv Generato dall'IA

Court declares tax litigation extinguished due to automatic termination under new legislative decree provisions.

Numero d'incarto Decreto — n. 14060/2023 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Corte di Cassazione declared the tax litigation extinguished following the automatic termination of proceedings mandated by the new legislative framework. The Regional Tax Commission had already ruled that no party requested a hearing, triggering statutory extinction rules. Consequently, the court upheld the dismissal of the appeal against the Commission's decision to close the case.

Regesto Legislator

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Art. 5, comma 12 of Legislative Decree No. 13/2023; Art. 391, paragraph 3 of the Civil Procedure Code: When parties fail to request a hearing within the legal term, the proceedings extinguish automatically, and the appeal is dismissed.

Parole chiave

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tax litigation extinction automatic termination proceedings legislative decree 2023 civil procedure code dismissal of appeal contenzioso tributario sospensione della riscossione fiscale arretrati d'imposta

Disposizioni normative citate

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Art. 5, comma 12 of Legislative Decree No. 13/2023
13 del 2023, espressamente diretto alla riduzione dei tempi per la dichiarazione di estinzione dei giudizi di legittimità; rilevato che l’inserimento nel predetto elenco documenta la regolare definizione della controversia nelle forme previste dall’art. 5 della legge n.
Art. 391, paragraph 3 of the Civil Procedure Code
5 cit., il processo si è estinto, fatta salva la possibilitàper le parti di chiedere la fissazione dell’udienza ai sensi del terzo comma dell’art. 391 cod.
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Testo completo

uente DECRETO sul ricorso iscritto al n.11175/2021 R.G. proposto da AGENZIA DELLE ENTRATE,rappresentata e difesa dall’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO contro CASACCIA GIUSEPPE, rappresentato e difeso dall'avvocato RICCI LEONARDO avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale Lazio n. 3138/03/2020 depositata il 20/10/2020,pronunciata con riferimento ad atto impositivo contemplato nell’elenco trasmesso dall’Agenzia delle Entrate in osservanza dell’art. 40, comma 4, del d.l. n. 13 del 2023, espressamente diretto alla riduzione dei tempi per la dichiarazione di estinzione dei giudizi di legittimità; rilevato che l’inserimento nel predetto elenco documenta la regolare definizione della controversia nelle forme previste dall’art. 5 della legge n. 130 del 2022 e l’assenza di diniego ai sensi del comma 11 della medesima disposizione; che entro il termine di legge nessuna delle parti ha presentato l’istanza di trattazione di cui al comma 12 dell’art. 5 cit. (tale non potendosi ritenere eventuale istanza di trattazione finalizzata unicamente alla declaratoria di estinzione); che, pertanto, ai sensi del predetto comma 12 dell’art. 5 cit., il processo si è estinto, fatta salva la possibilitàper le parti di chiedere la fissazione dell’udienza ai sensi del terzo comma dell’art. 391 cod. proc. civ; che, ai sensi dell’ultimo periodo del comma 5 dell’art. 5 cit., le spese del processo estintorestano a carico della parte che le ha anticipate.

DICHIARA ESTINTO I