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Ordinanza Interlocutoria — n. 14058/2023 — snciv Generato dall'IA

Italian Court suspends tax appeal to allow simplified settlement procedure under new 2023 law.

Numero d'incarto Ordinanza Interlocutoria — n. 14058/2023 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation suspended the tax appeal pending the conclusion of a simplified settlement procedure requested by the taxpayer. The taxpayer argued for a streamlined resolution under new legislative provisions, while the tax agency contested the applicability of the expedited process. The court granted the suspension because the dispute involved domestic tax matters eligible for the simplified procedure defined in the recent law.

Regesto Legislator

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Art. 1, comma 197, della legge 29 dicembre 2022, n. 197; Art. 1, commi 186 ss., della legge 29 dicembre 2022, n. 197: The Court of Cassation may suspend a pending tax appeal to allow the parties to utilize the simplified procedure for the definition of the dispute provided for by the new law.

Parole chiave

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simplified settlement procedure tax appeal suspension Corte di Cassazione simplified tax procedure procedural suspension domestic tax dispute legislative reform 2023 inoltro della dichiarazione fiscale

Disposizioni normative citate

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Art. 1, comma 197, della legge 29 dicembre 2022, n. 197
Preliminarmente va rilevato che il ricorrente ha presentato istanza di sospensione del processo ex art. 1, comma 197, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, dichiarando di volersi avvalere della procedura di definizione agevolata dellapresente lite, ai sensi dell’art.
Art. 1, commi 186 ss., della legge 29 dicembre 2022, n. 197
35 del d .lgs. 15 dicembre 1997, n.
Art. 375, secondo comma, del codice di procedura civile
Art. 380-bis.1 del codice di procedura civile
d.l. 31 agosto 2016, n. 168, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 ottobre 2016, n. 197
f), del d.l. 31 agosto 2016, n. 168, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 ottobre 2016, n. 197.
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Testo completo

uente ORDINANZAINTERLOCUTORIA sul ricorso iscritto al n. 18016/2015R.G. proposto da: MANCHERA STEFANO, elettivamente domiciliatoin Roma, via dei Monti Parioli n. 48, presso lo studio del prof. avv. Giuseppe Marini dal quale è rappresentato e difeso, unitamente all’avv. Carlo Amato, in virtù di procura speciale a margine del ricorso, –ricorrente – contro AGENZIA DELLE ENTRATE, in per sona del Direttore pro - tempore, elettivamente domiciliata in Roma, via dei Portoghesi n. 12, presso l’Avvocatura generale dello Stato, dalla quale è rappresentata e difesaex lege, - c ontroricorrente /ricorrente in via incidentale - avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale del Veneton. 181/19/2015, depositata il 13 gennaio 2015; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 27gennaio 2023 dal consigliere dott.

Valentino Lenoci; -Rilevato che: AVVISO DI ACCERTAMENTO – IRPEF-IVA-IRAP 2006. R.G. N.18016/2015 Cons. est. Valentino Lenoci 1. Con avviso di accertamento n. T6X01CM04186/2011, notificato il 27 dicembre 2011, l’Agenzia delle entrate – Direzione provinciale di Treviso rettificava, ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 39, comma 1, lett.

d) e 41-bisdel d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, nonché degli artt. 35 del d .lgs. 15 dicembre 1997, n. 446 e 54 del d.P.R. 26ottobre 1972, n. 633, la dichiarazione presentata ai fini IREPF, IRAP ed IVA da Manchera Stefano (imprenditore individuale esercente l’attività di “costruzione di edifici residenziali e non residenziali”), in relazione all’anno d’imposta 2006, contestando la mancata dichiarazione di maggiori ricavi da cessioni di immobili per €385.029,00.

2. Proposto ricorso dal contribuente, avverso tale avviso di accertamento, dinanzi alla Commissione tributaria provinciale di Treviso questa, con sentenza n. 85/05/2012, depositata il 18 ottobre 2012, in parziale accoglimento del ricorso rideterminava i maggiori ricavi non dichiarati in € 37.000,00.

3. Interposto gravame dall’Ufficio ed appello incidentale da parte del contribuente, la Commissione tributaria regionale del Veneto, con sentenza n. 181/19/2015, pronunciata il 4 novembre2014 e depositata in segreteria il 13 gennaio 2015, accoglieva parzialmente l’appello principale, confermando l’ammontare dei ricavi non dichiarati per le cessioni degli appartamenti in Trevignano in €319.024,00, e rideterminando i maggiori ricavi per la cessione dell’immobile in Povegliano in € 11.000,00 (in luogo di € 66.005,00); rigettava inoltre l’appello incidentale del contribuente, e condannava quest’ultimo alla rifusione delle spese di lite.

4. Avverso tale sentenzaha proposto ricorso per cassazione Manchera Stefano, sulla base di nove motivi. R.G. N.18016/2015 Cons. est. Valentino Lenoci Resiste con controricorso l’Agenzia delle entrate, che propone altresì ricorso incidentale sulla base di due motivi.

5. La discussione del ricorso è stata quindi fissata per la camera di consiglio del 27 gennaio 2023, ai sensi degli artt. 375, secondo comma, e 380-bis.1 cod. proc. civ., come introdotti dall’art. 1-bis, comma 1, lett.

a) e lett. f), del d.l. 31 agosto 2016, n. 168, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 ottobre 2016, n. 197. -Considerato che:

6. Preliminarmente va rilevato che il ricorrente ha presentato istanza di sospensione del processo ex art. 1, comma 197, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, dichiarando di volersi avvalere della procedura di definizione agevolata dellapresente lite, ai sensi dell’art. 1, commi 186 ss., della stessa legge, nei termini ivi previsti. Ricorrono i presupposti per la concessione della richiesta sospensione, trattandosi di controversia tributaria pendente dinanzi alla Corte di cassazione alla data 1° gennaio 2023, non riguardante risorse proprie della UE o somme dovute a titolo di recupero di aiuti di Stato. Deve quindi essere disposta la sospensione del giudizio fino al 10 luglio 2023, con rinvio della causa a nuovo ruolo.

P.Q.M.

La Corte dispone la sospensione del giudizio, nei termini di cui in motivazione. Rinvia a nuovo ruo