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Decreto — n. 14054/2023 — snciv Generato dall'IA

Court declares tax litigation extinguished due to automatic termination under new legislative decree provisions.

Numero d'incarto Decreto — n. 14054/2023 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the tax litigation extinguished following the automatic termination of proceedings under a new legislative decree. The tax agency argued that the inclusion of the case in a specific list documented the regular conclusion of the dispute, while the defendant contended the process should continue. The court ruled that since no party requested a hearing to declare extinction, the legal process terminated by operation of law, leaving costs to the party who advanced them.

Regesto Legislator

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Art. 5, comma 12 of Legislative Decree No. 13/2023; Art. 391, paragraph 3 of the Code of Civil Procedure: When a tax dispute is automatically extinguished by legislative provision without a party's request for a hearing, the proceedings terminate and costs remain with the anticipator.

Parole chiave

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tax litigation extinction legislative decree 2023 automatic termination civil procedure code costs allocation administrative tax dispute procedural exhaustion liquidazione aziendale a fini fiscali

Disposizioni normative citate

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Art. 5, comma 12 of Legislative Decree No. 13/2023
13 del 2023, espressamente diretto alla riduzione dei tempi per la dichiarazione di estinzione dei giudizi di legittimità; rilevato che l’inserimento nel predetto elenco documenta la regolare definizione della controversia nelle forme previste dall’art. 5 della legge n.
Art. 391, paragraph 3 of the Code of Civil Procedure
5 cit., il processo si è estinto, fatta salva la possibilitàper le parti di chiedere la fissazione dell’udienza ai sensi del terzo comma dell’art. 391 cod.
Art. 5, paragraph 5 of Legislative Decree No. 13/2023
13 del 2023, espressamente diretto alla riduzione dei tempi per la dichiarazione di estinzione dei giudizi di legittimità; rilevato che l’inserimento nel predetto elenco documenta la regolare definizione della controversia nelle forme previste dall’art. 5 della legge n.
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Testo completo

uente DECRETO sul ricorso iscritto al n.2396/2020 R.G. proposto da : AGENZIA DELLE ENTRATE, rappresentata e difesa dall’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, contro EDILIZIA ANGELINI SRL IN LIQUIDAZIONE VOLONTARIA, rappresentata e difesadagli avvocati VANNUCCI MAURIZIO VINCENZO e BONTEMPI LUCA, avverso SENTENZA di COMM.TRIB. REG. MARCHE n.128/ 03/ 2018 depositata il 06/03/2018, pronunciata con riferimento ad a tto impositivo contemplato nell’elenco trasmesso dall’Agenzia delle Entrate in osservanza dell’art. 40, comma 4, del d.l. n. 13 del 2023, espressamente diretto alla riduzione dei tempi per la dichiarazione di estinzione dei giudizi di legittimità; rilevato che l’inserimento nel predetto elenco documenta la regolare definizione della controversia nelle forme previste dall’art. 5 della legge n. 130 del 2022 e l’assenza di diniego ai sensi del comma 11 della medesima disposizione; che entro il termine di legge nessuna delle parti ha presentato l’istanza di trattazione di cui al comma 12 dell’art. 5 cit. (tale non potendosi ritenere eventuale istanza di trattazione finalizzata unicamente alla declaratoria di estinzione); che, pertanto, ai sensi del predetto comma 12 dell’art. 5 cit., il processo si è estinto, fatta salva la possibilitàper le parti di chiedere la fissazione dell’udienza ai sensi del terzo comma dell’art. 391 cod. proc. civ; che, ai sensi dell’ultimo periodo del comma 5 dell’art. 5 cit., le spese del processo estinto restano a carico della parte che le ha anticipate.

DICHIARA ESTINTO IL