Court declares civil lawsuit extinguished due to procedural silence under new 2022 law.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the civil lawsuit between the Revenue Agency and Melchioni Spa extinguished. The lower court found that the parties' silence regarding a specific procedural request under the new 2022 law triggered automatic termination. Consequently, the court ruled that the process ended without a substantive judgment on the tax dispute.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 5, comma 12 of Law n. 130/2022; When parties remain silent on a mandatory procedural request within the statutory timeframe, the civil proceeding is automatically extinguished.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
uente DECRETO sul ricorso iscritto al n.8423/2020 R.G. proposto da : AGENZIA DELLE ENTRATE, rappresentata e difesa dall’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, contro MELCHIONI SPA, rappresentata e difesa dall’avvocato IORIO ANTONIO, avverso SENTENZA di COMM. TRIB. REG. LOMBARDIA n. 5020/ 16/ 2018 depositata il 21/11/2018, pronunciata con riferimento ad atto impositivo contemplato nell’elenco trasmesso dall’Agenzia delle Entrate in osservanza dell’art. 40, comma 4, del d.l. n. 13 del 2023, espressamente diretto alla riduzione dei tempi per la dichiarazione di estinzione dei giudizi di legittimità; rilevato che l’inserimento nel predetto elenco documenta la regolare definizione della controversia nelle forme previste dall’art. 5 della legge n. 130 del 2022 e l’assenza di diniego ai sensi del comma 11 della medesima disposizione; che entro il termine di legge nessuna delle parti ha presentato l’istanza di trattazione di cui al comma 12 dell’art. 5 cit. (tale non potendosi ritenere eventuale istanza di trattazione finalizzata unicamente alla declaratoria di estinzione); che, pertanto, ai sensi del predetto comma 12 dell’art. 5 cit., il processo si è estinto, fatta salva la possibilitàper le parti di chiedere la fissazione dell’udienza ai sensi del terzo comma dell’art. 391 cod. proc. civ; che, ai sensi dell’ultimo periodo del comma 5 dell’art. 5 cit., le spese del processo estinto restano a carico della parte che le ha anticipate.
DICHIARA ESTINTO IL