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Ordinanza — n. 14029/2023 — snciv Generato dall'IA

Cassation court allows tax agency appeal, ruling technical valuation differences do not require detailed motivation in DOCFA procedures.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 14029/2023 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Parzialmente accolto (Partially Allowed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation allowed the tax agency's appeal against the Regional Tax Commission's decision, which had overturned a lower court ruling in favor of the taxpayer. The taxpayer argued that the tax office failed to provide sufficient technical reasoning for increasing the property's rental value. The court held that when a valuation adjustment stems from a different technical assessment of known data rather than contested facts, a brief motivation citing the valuation criterion is legally sufficient.

Regesto Legislator

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Art. 7 comma 1 l. 212/2000; Art. 360 comma 1 n. 3 c.p.c.: In DOCFA procedures, if the tax office's valuation adjustment relies on a different technical assessment of objective data provided by the taxpayer, a summary motivation stating the valuation criterion suffices without detailing specific comparable buildings.

Parole chiave

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DOCFA procedure tax valuation adjustment administrative motivation technical assessment property rental value comparative method tax appeal cassation revisione della tassazione fiscale

Disposizioni normative citate

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Art. 7 comma 1 l. 212/2000
Art. 360 comma 1 n. 3 c.p.c.
701/1994, in relazione all’art. 360, comma 1, n.
l. 75/1993
dm 701/1994

Giurisprudenza citata

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Sez. 5, Ordinanza n. 12777 del 23/05/2018
Sez. 6-5, Ordinanza n. 31809 del 07/12/2018
Sez. 5, Ordinanza n. 592 del 2020
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Testo completo

unciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 33/2022proposto da: Agenzia delle Entrate (C.F.: 06363391001), in persona del direttore p.t., rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato (C.F.: 80224030587), presso i cui uffici in Roma, alla Via dei Portoghesi n. 12, è domiciliata; -ricorrente - contro Marina D’Arechi S.p.a., con sede legale in Salerno (SA), alla Via Camillo Sorgente, n. 72/A (C.F.: 04871920650 ) , in persona del legale rappresentante pro tempore, Cav. Lav. Dott. Agostino Gallozzi, nato a Salerno (SA) il 3 settembre 1955 (C.F.:

GLLG TN55P03H703S ) , rappresentata e difesa, giusta procura speciale rilasciata su foglio separato allegato al contro ricors o, dal Prof. Avv. Giuseppe Tinelli ( C . F . : Avviso accertamento rettifica in aumento rendite proposte con Docfa TNLGPP53E31E506L; PEC giuseppetinelli@ordineavvocatiroma.org) e dall’Avv. Massimo Ridolfi (C.F.: RDLMSM73H05H501R, PEC massimoridolfi@ordineavvocatiroma.org), fax, per entrambi i procuratori, n. 06 45470962, elettivamente domiciliata presso il loro studio in Roma, alla Via Flaminian. 691 ; -controricorrente – -avverso la sentenza n. 4599/04/2021 emessa d a l la CTR Campani a in data 04/06/2021e non notif icata ; udita la relazione della causa svolta dal Consigliere Dott.

Andrea Penta; Ritenuto infatto 1. La Marina D’Arechi s.p.a. proponeva ricorso davanti alla Commissione Tributaria Provinciale di Salerno avverso tre avvisi di accatastamento con i quali l’Agenzia del Territorio aveva provveduto a rettificare in aumento le rendite da essa proposte con dichiarazione Docfa.

2. La Commissione Tributaria Provinciale rigettava il ricorso, ritenendo che la motivazione degli atti fosse sufficiente e che la contribuente non avesse provato la fondatezza della valutazione proposta dal Docfa.

3. Sull’appello della contribuente, la Commissione Tributaria Regionale Campania accoglieva il gravame, rilevando che dagli avvisi di accertamento non era dato evincere le ragioni tecniche che avevano indotto l’Ufficio alla rideterminazione della rendita degli immobili de quibus e che il provvedimento avrebbe dovuto indicare quali fossero i fabbricati presi a parametro, quale fosse il loro classamento e quali fossero le caratteristiche analoghe da considerare ai fini del giudizio di similarità rispetto all’unità immobiliare oggetto di classamento.

4. Avverso la sentenza della CTR ha proposto ricorso per cassazione l’Agenzia delle Entrate sulla base di un unico motivo. La Marina D’Arechi s.p.a. ha resistito con controricorso. Ritenuto in diritto 1. Con l’unico motivo la ricorrente deduce la violazione e/o falsa applicazione degli artt. 7, comma 1, l. n. 212/2000, l. n. 75/1993 e dm n. 701/1994, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3), c.p.c., per non aver la CTR considerato che i dati forniti dalla contribuente non erano in contestazione con riferimento all’effettiva consistenza degli immobili e che solo qualora avesse dato rilievo ad altri dati di natura tecnica l’Ufficio avrebbe dovuto predisporre una motivazione più stringente. 1.1.

Il motivo è fondato. Come condivisibilmente evidenziato dalla resistente, la motivazione dell'atto di "riclassamento" non può essere integrata dall'Amministrazione finanziaria nel giudizio di impugnazione avverso lo stesso (Sez. 5, Sentenza n. 25450 del 12/10/2018), poiché la sufficienza della predetta motivazione va apprezzata con giudizio ex ante, basato sull'idoneità degli elementi ivi enunciati a consentire l'effettivo esercizio del diritto di difesa (Sez. 6 - 5, Ordinanza n. 14931 del 14/07/2020). Orbene, nel caso di specie, la CTR ha rilevato che dagli avvisi di accertamento impugnati non era dato evincere le ragioni tecniche che avevano indotto l’Ufficio alla rideterminazione della rendita degli immobili, dovendo, in particolare, indicare, allorquando la revisione del classamento catastale si fondi, come nella specie, sull’asserita incongruità rispetto a fabbricati similari, quali siano i fabbricati presi a parametro, quale sia il loro classamento e quali siano le caratteristiche analoghe da considerare ai fini del giudizio di similarità.

Tuttavia, va ricordato che, in tema di classamento di immobili, qualora l'attribuzione della rendita catastale avvenga a seguito della cd. procedura DOCFA, l'obbligo di motivazione del relativo avviso è soddisfatto con la mera indicazione dei dati oggettivi e della classe attribuita, quando gli elementi di fatto indicati dal contribuente non siano disattesi dall'Ufficio e l'eventuale differenza tra la rendita proposta e quella attribuita derivi da una diversa valutazione tecnica riguardante il valore economico dei beni (in considerazione del fatto che, vista la struttura fortemente partecipativa dell’atto emanato all’esito della procedura DO.C.FA., la diversa attribuzione si fonda su «elementi conosciuti o comunque facilmente conoscibili per il contribuente»), mentre, nel caso in cui vi sia una diversa valutazione degli elementi di fatto, la motivazione deve essere più approfondita e specificare le differenze riscontrate sia per consentire il pieno esercizio del diritto di difesa del contribuente e sia per delimitare l'oggetto dell'eventuale contenzioso (Sez. 5, Ordinanza n. 12777 del 23/05/2018; conf.

Sez. 6 -5, Ordinanza n. 31809 del 07/12/2018). Pertanto, sempre con riguardo a procedure "DOCFA", solo l'atto con cui l'amministrazione disattende le indicazioni del contribuente circa il classamento di un fabbricato deve contenere un'adeguata - ancorché sommaria -motivazione che delimiti l'oggetto della successiva ed eventuale controversia giudiziaria (Sez. 5, Ordinanza n. 592 del 2020). Orbene, alla stregua di quanto in precedenza trascritto, non è revocabile in dubbio che la differente valutazione del valore economico dei beni, pur eseguita sulla base del metodo comparativo, si è fondata sui dati oggettivi forniti dalla stessa contribuente, con la conseguenza che era senz’altro sufficiente l’enunciazione del mero criterio valutativo, non rendendosi necessaria una motivazione cd.

“rafforzata”.

2. Alla stregua delle considerazioni che precedono, il ricorso merita accoglimento, con conseguente cassazione della sentenza impugnata. Non essendo necessari ulteriori accertamenti in fatto, la causa può essere decisa nel merito nel senso di rigettare l’originario ricorso della contribuente. Sussistono giusti motivi, rappresentati dall’andamento del processo, per compensare le spese relative ai gradi merito, laddove quelle del presente giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.

P.Q.M.

accoglie il ricorso , cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, rigetta l’originario ricorso della contribuente; compensa le spese relative ai gradi merito e condanna la resistente al rimborso di quelle concernenti il presente giudizio, che si liquidano in € 2.500,00per compensi, oltre spese prenotate a debito. C