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Ordinanza — n. 13989/2023 — snciv Generato dall'IA

Italian tax court declares tax litigation extinguished due to administrative list inclusion under new 2022 law.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 13989/2023 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Regional Tax Commission rejected the tax authority's appeal, ruling the tax dispute extinguished because the case appeared on a specific administrative list. The court held that this inclusion, mandated by the 2022 law, signifies the regular conclusion of proceedings without a formal denial. Consequently, the entire legal process was declared extinguished, shifting procedural costs to the party who advanced them.

Regesto Legislator

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Art. 5, comma 4, 5, 11, 12 della legge n. 130 del 2022; The inclusion of a tax dispute in the administrative list for extinguishing proceedings automatically terminates the litigation, rendering further judicial review unnecessary.

Parole chiave

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tax litigation extinguishment administrative list inclusion tax dispute termination procedural costs allocation judicial review limitation procedura fiscale differimento dell'imposizione sospensione della riscossione fiscale

Disposizioni normative citate

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Art. 5, comma 4, della legge n. 130 del 2022
Ritenuto che l’inserimento nel pre detto elenco documenta la regolare definizione della controversia nelle forme previste dall’art. 5 della legge n.
Art. 5, comma 11, della legge n. 130 del 2022
Ritenuto che l’inserimento nel pre detto elenco documenta la regolare definizione della controversia nelle forme previste dall’art. 5 della legge n.
Art. 5, comma 12, della legge n. 130 del 2022
Ritenuto che l’inserimento nel pre detto elenco documenta la regolare definizione della controversia nelle forme previste dall’art. 5 della legge n.
Art. 5, comma 5, della legge n. 130 del 2022
Ritenuto che l’inserimento nel pre detto elenco documenta la regolare definizione della controversia nelle forme previste dall’art. 5 della legge n.
Art. 40, comma 4, del d.l. n. 13 del 2023
La sentenza è stata pronunciata con riferimento a d att i impositiv i contemplati nell’elenco trasmesso dall’Agenzia delle Entrate in osservanza dell’art. 40, comma 4, del d.l. n. 13 del 2023, espressamente diretto alla riduzione dei tempi per la dichiarazione di estinzione dei giudizi di legittimità.
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Testo completo

ente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.4707/2016 R.G. proposto da Agenzia delle entrate, in persona del Direttore pro tempore, domiciliata in Roma, via dei Portoghesi n. 12, presso l’Avvocatura generale dello Stato, che la rappresenta e difende; –ricorrente – contro Valente srl, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Roberto Amodio , con domicilio eletto in Roma, via Cosseria n. 2 presso lo studio dell'avv. Alfredo Placidi; –controricorrente – avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della Puglia n.1750/05/15, depositata il 29 luglio 2015 .

Oggetto: imposte dirette ed IVA - avviso di accertamento Udita la relazione svolta dal Consigliere Enrico Manzonnelle camer e di consiglio del 20 dicembre 2022 ed in seguito a riconvocazione del 19 maggio 2023. Rilevato e considerato che: Con la sentenza impugnata la Commissione tributaria regionale della Puglia rigettava l’appello proposto dall’Agenzia delle entrate, ufficio locale, avverso la sentenza n. 124/9/13 della Commissione tributaria provinciale di Bari che aveva accolto i ricorsi proposti da Valente srl contro gli avvisi di accertamento per II.DD. ed IVA 2007-2008.

La sentenza è stata pronunciata con riferimento a d att i impositiv i contemplati nell’elenco trasmesso dall’Agenzia delle Entrate in osservanza dell’art. 40, comma 4, del d.l. n. 13 del 2023, espressamente diretto alla riduzione dei tempi per la dichiarazione di estinzione dei giudizi di legittimità. Ritenuto che l’inserimento nel pre detto elenco documenta la regolare definizione della controversia nelle forme previste dall’art. 5 della legge n. 130 del 2022 e l’assenza di diniego ai sensi del comma 11 della medesima disposizione; che, pertanto, ai sensi del comma 12 dell’art. 5 cit., il processo si è estinto.

Le spese del processo estinto restano a carico della parte che le ha anticipate(art. 5, comma 5, legge 130/2022). PQM La Corte dichiara estinto il processo. Così deciso in Roma il 20 dicembre 20