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Decreto — n. 13968/2023 — snciv Generato dall'IA

Court declares tax litigation extinguished due to procedural listing and lack of party response.

Numero d'incarto Decreto — n. 13968/2023 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the tax litigation extinguished after the case was listed for resolution under specific legislative provisions. The Agency of Revenue argued that the listing documented the regular conclusion of the dispute, while the defendant company failed to submit any request for hearing within the legal deadline. Consequently, the court ruled that the process ended automatically, leaving procedural costs to the party who had advanced them.

Regesto Legislator

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Art. 5, comma 5, Law n. 130/2022; Art. 391, comma 3, Civil Procedure Code: When a tax case is listed for resolution and neither party requests a hearing, the process is extinguished, and costs remain with the party who advanced them.

Parole chiave

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tax litigation extinguishment procedural listing resolution lack of party response costs allocation rule administrative tax procedure contenzioso tributario rimborso dell'imposta preventiva imposta alla fonte

Disposizioni normative citate

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Art. 5, comma 5, Law n. 130/2022
13 del 2023, espressamente diretto alla riduzione dei tempi per la dichiarazionedi estinzione dei giudizi di legittimità; rilevato che l’inserimento nel predetto elenco documenta la regolare definizione della controversia nelle forme previste dall’art. 5 della legge n.
Art. 391, comma 3, Civil Procedure Code
5 cit., il processo si è estinto, fatta salva la possibilitàper le parti di chiedere la fissazione dell’udienza ai sensi del terzo comma dell’art. 391 cod.
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Testo completo

uente DECRETO sul ricorso iscritto al n.24155/2021 R.G. proposto da : AGENZIA DELLE ENTRATE, rappresentata e difesa dall’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO contro KING FOOD CENTRO SRL A SOCIO UNICO, rappresentato e difeso dall’avvocato PIZZO FRANCESCO avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG. EMILIA-ROMAGNA n.261/ 12/ 2021 depositata il 22/02/2021, pronunciata con riferimento ad atto impositivo contemplato nell’elenco trasmesso dall’Agenzia delle Entrate in osservanza dell’art. 40, comma 4, del d.l. n. 13 del 2023, espressamente diretto alla riduzione dei tempi per la dichiarazionedi estinzione dei giudizi di legittimità; rilevato che l’inserimento nel predetto elenco documenta la regolare definizione della controversia nelle forme previste dall’art. 5 della legge n. 130 del 2022 e l’assenza di diniego ai sensi del comma 11 della medesima disposizione; che entro il termine di legge nessuna delle parti ha presentato l’istanza di trattazione di cui al comma 12 dell’art. 5 cit. (tale non potendosi ritenere eventuale istanza di trattazione finalizzata unicamente alla declaratoria di estinzione); che, pertanto, ai sensi del predetto comma 12 dell’art. 5 cit., il processo si è estinto, fatta salva la possibilitàper le parti di chiedere la fissazione dell’udienza ai sensi del terzo comma dell’art. 391 cod. proc. civ; che, ai sensi dell’ultimo periodo del comma 5 dell’art. 5 cit., le spese del processo estinto restano a carico della parte che le ha anticipate.

DICHIARA ESTINTO IL