Italian tax court declares tax litigation extinguished due to automatic listing in the tax authority's database.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Italian Supreme Court declared the tax litigation extinguished after the tax authority listed the case in its database, signaling regular resolution. The appellant, FEFASON SRL, challenged the regional tax commission's decision based on an impositivo act, arguing against the automatic termination. The court ruled that the listing under Article 5 of Law No. 130/2022 legally defined the dispute, rendering further proceedings unnecessary.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 5, comma 4, d.l. n. 13/2023; Art. 5, comma 12, L. n. 130/2022: The automatic inclusion of a tax dispute in the tax authority's list of resolved cases constitutes a legal definition of the controversy, thereby extinguishing the proceedings without the need for a specific request for termination.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
uente DECRETO sul ricorso iscritto al n.10883/2021 R.G. proposto da FERFASON SRL, rappresentato e difeso dall'avvocato SIANO VINCENZO contro AGENZIA DELLE ENTRATE,rappresentata e difesa dall’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale Marche n. 984/2/2020 depositata il 0 7/12/2020 , pronunciata con riferimento ad atto impositivo contemplato nell’elenco trasmesso dall’Agenzia delle Entrate in osservanza dell’art. 40, comma 4, del d.l. n. 13 del 2023, espressamente diretto alla riduzione dei tempi per la dichiarazione di estinzione dei giudizi di legittimità; rilevato che l’inserimento nel predetto elenco documenta la regolare definizione della controversia nelle forme previste dall’art. 5 della legge n. 130 del 2022 e l’assenza di diniego ai sensi del comma 11 della medesima disposizione; che entro il termine di legge nessuna delle parti ha presentato l’istanza di trattazione di cui al comma 12 dell’art. 5 cit. (tale non potendosi ritenere eventuale istanza di trattazione finalizzata unicamente alla declaratoria di estinzione); che, pertanto, ai sensi del predetto comma 12 dell’art. 5 cit., il processo si è estinto, fatta salva la possibilitàper le parti di chiedere la fissazione dell’udienza ai sensi del terzo comma dell’art. 391 cod. proc. civ; che, ai sensi dell’ultimo periodo del comma 5 dell’art. 5 cit., le spese del processo estinto restano a carico della parte che le ha anticipate.
DICHIARA ESTINTO IL