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Ordinanza Interlocutoria — n. 13966/2023 — snciv Generato dall'IA

Italian tax court remands case to verify death declaration formalities for deceased shareholder in tax appeal.

Numero d'incarto Ordinanza Interlocutoria — n. 13966/2023 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Italian Court of Cassation remanded the tax appeal case to a new hearing to verify procedural formalities regarding a deceased shareholder. The primary issue was whether the Procurator General had properly recorded the death declaration of Ghirlanda Carlo, whose legal representation was contested in the lower court's decision. The court decided to suspend the proceedings rather than rule on the merits to ensure the procedural integrity of the deceased party's representation before addressing the tax liability arguments.

Regesto Legislator

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Art. 376 c.p.c.; Art. 377 c.p.c.: When a party's death affects the representation in a tax appeal, the court must verify the formalization of the death declaration before proceeding to the merits of the case.

Parole chiave

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tax appeal procedure deceased party representation death declaration formalities Cassazione remand procurator general duty sottrazione dell'iva complicità in sottrazione d'imposta imposizione di un gruppo di società

Disposizioni normative citate

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Art. 376 c.p.c.
Art. 377 c.p.c.
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Testo completo

unciato la seguente ORDINANZAINTERLOCUTORIA Sul ricorso n. 4902-2015, proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE, cf. 06363391001, in persona del legale rappresentante p.t., elettivamente domiciliata in Roma, via dei Portoghesi n. 12, presso l’Avvocatura Generale dello Stato, che la rappresenta e difende - Ricorrente CONTRO Ghirlanda Ettore, cf. GHRTTR67H15E801A, elettivamente domiciliato in Roma, V.le Mazzini n. 6, presso lo studio dell’avv. Stefano Lupis, dal quale, unitamente all’avv. Giovanni de Riso, è rappresentato e difeso– Controricorrente GHIRLANDA Carlo, GHIRLANDA di GHIRLANDA C.

C s.a.s.- Intimati ENEI CONFRONTI DI RISCOSSIONE SICILIA s.p.a.(già SERIT SICILIA s.p.a.), in persona del legale rappresentante p.t., elettivamente domiciliata in Roma, via G. da Palestrina n. 19, presso lo studio dell’avv. Stefania Di Stefani, rappresentata e difesa dall’avv. Accursio Gallo – Controricorrente IVA –Operazioni soggettivamente inesistenti RGN 4902/2015 Consigliere rel. Federici EQUITALIA NORD s.p.a., in persona del legale rappresentante p.t. – Intimata Avverso la sentenza n. 3433/24/2014della Commissione tributaria regionale della Lombardia,depositata il 26.06.2014; udita la relazione della causa svolta nell’adunanza cameraledel 24novembre 2022 dal Consigliere dott.

Francesco Federici, Rilevato che L’Agenzia delle entrate notificò a lla Ghirlanda s.a.s. gli avvisi d’accertamento, relativi agli anni d’imposta dal 2003 al 2005, con cui, contestando l’emissione di fatture relative ad operazioni inesistenti, determinò la maggiore Iva e Irap dovuta dalla società. Relativamente all’anno 2006 l’Ufficio rideterminò il reddito della società, ritenendo non giustificato lo scostamento tra quanto dichiarato dalla contribuente e quanto risultante dallo studio di settore applicato. Per gli anni 2005 e 2006 furono inoltre notificati ai soci Ghirlanda Carlo e Ghirlanda Ettore gli avvisi d’accertamento con cui l’Amministrazione finanziaria recuperò a tassazione il maggior reddito accertato in capo alla società e imputato per trasparenza ai soci.

Agli avvisi d’accertamento seguì la notifica delle cartelle di pagamento. Gli atti furono impugnati dalla società e dai soci. La Commissione tributaria provinciale di Milano, previa riunione dei ricorsi, con sentenza n. 20/25/2013 ne accolse le ragioni, annullando tutti gli atti. L’appello, proposto dall’Agenzia dinanzi alla Commissione tributaria regionale della Lombardia,fu respinto con sentenza n. 3433/24/2014, ora al vaglio della Corte. Il giudice d’appello ha confermato le statuizioni della commissione provinciale,rilevando che l’impugnazione mancava della contestazione della sentenza di primo grado, con la quale correttamente era stata rilevata l’invalidità degli accertamenti nei confronti dei soci in conseguenza dell’annullamento degli atti prodromici, notificati alla società.

Ha inoltre dichiarato che mancava la prova della fittizietà delle operazioni contestate come inesistenti e comunque erroneamente l’ufficio aveva ritenuto che gravasse sui contribuenti l’onere di dimostrare l’esistenza delle operazioni. Ha dichiarato infine che «la decisione di respingere l’appello per RGN 4902/2015 Consigliere rel. Federici inammissibilità, in assenza di specifico motivo di impugnazione alla sentenza della CTP, assorbe gli altri motivi di contestazione». L’Agenzia delle entrate ha censurato la sentenza, della quale ha chiesto la cassazione, affidandosi a quattro motivi, cui ha resistito con controricorso Ghirlanda Ettore.

La società, che come di seguito chiarito è stata cancellata dal registro delle imprese, e il Ghirlanda Carlo, di cui pure nel controricorso del Ghirlanda Ettore se ne dichiara ildecesso, sono rimasti intimati. Si è costituita la Riscossione Sicilia s.p.a. con controricorso, restando intimata Equitalia Nord. Nell’adunanza camerale del 24 novembre 2022 la causa è stata discussa e decisa.La Procura generale ha chiesto l’accoglimento del primo motivo di ricorso. la difesa del Ghirlanda Ettore a depositato memoria difensiva. Considerato che È necessario rinviare la causa a nuovo ruolo, ritenendo utile acquisire il fascicolo d’ufficio di secondo grado, per verificare se il procuratore del Ghirlanda Carlo ebbe a formalizzare la dichiarazione di decesso del proprio cliente.

P.Q.M.

Rinvia la causa a nuovo ruolo, mandando alla cancelleria per la comunicazione della suestesa ordinanza interlocutoria alla