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Decreto — n. 13941/2023 — snciv Generato dall'IA

Court declares civil process extinguished due to lack of response to tax authority's list transmission.

Numero d'incarto Decreto — n. 13941/2023 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Corte di Cassazione declared the civil process extinguished after the tax authority transmitted an impositivo act to the court. The plaintiff failed to file a request for hearing within the statutory deadline, while the defendant argued the matter was already resolved. The court ruled that the absence of a timely objection to the transmitted act legally terminated the proceedings.

Regesto Legislator

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Art. 5, comma 12, c.p.c.; Art. 40, comma 4, D.L. n. 13/2023: The process is extinguished if neither party requests a hearing within the legal term after the transmission of the impositivo act to the court.

Parole chiave

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process extinguishment tax authority transmission statutory deadline civil procedure law lack of response contenzioso tributario aliquota IVA sospensione della riscossione fiscale

Disposizioni normative citate

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Art. 5, comma 12, c.p.c.
13 del 2023, espressamente diretto alla riduzione dei tempi per la dichiarazione di estinzione dei giudizi di legittimità; rilevato che l’inserimento nel predetto elenco documenta la regolare definizione della controversia nelle forme previste dall’art. 5 della legge n.
Art. 40, comma 4, D.L. n. 13/2023
EMILIA ROMAGNA n.1403/ 03/ 2020 depositata il 09/12/2020, pronunciata con riferimento ad atto impositivo contemplato nell’elenco trasmesso dall’Agenzia delle Entrate in osservanza dell’art. 40, comma 4, del d.l.
Art. 5, comma 11, L. n. 130/2022
13 del 2023, espressamente diretto alla riduzione dei tempi per la dichiarazione di estinzione dei giudizi di legittimità; rilevato che l’inserimento nel predetto elenco documenta la regolare definizione della controversia nelle forme previste dall’art. 5 della legge n.
Art. 391, comma 3, c.p.c.
5 cit., il processo si è estinto, fatta salva la possibilitàper le parti di chiedere la fissazione dell’udienza ai sensi del terzo comma dell’art. 391 cod.
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Testo completo

uente DECRETO sul ricorso iscritto al n.15846/2021 R.G. proposto da : AGENZIA DELLE ENTRATE, rappresentata e difesa dall’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO contro MAZZOTTI IVANO, rappresentato e difeso dall'Avvocato CONTRINO ANGELO, avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG. EMILIA ROMAGNA n.1403/ 03/ 2020 depositata il 09/12/2020, pronunciata con riferimento ad atto impositivo contemplato nell’elenco trasmesso dall’Agenzia delle Entrate in osservanza dell’art. 40, comma 4, del d.l. n. 13 del 2023, espressamente diretto alla riduzione dei tempi per la dichiarazione di estinzione dei giudizi di legittimità; rilevato che l’inserimento nel predetto elenco documenta la regolare definizione della controversia nelle forme previste dall’art. 5 della legge n. 130 del 2022 e l’assenza di diniego ai sensi del comma 11 della medesima disposizione; che entro il termine di legge nessuna delle parti ha presentato l’istanza di trattazione di cui al comma 12 dell’art. 5 cit. (tale non potendosi ritenere eventuale istanza di trattazione finalizzata unicamente alla declaratoria di estinzione); che, pertanto, ai sensi del predetto comma 12 dell’art. 5 cit., il processo si è estinto, fatta salva la possibilitàper le parti di chiedere la fissazione dell’udienza ai sensi del terzo comma dell’art. 391 cod. proc. civ; che, ai sensi dell’ultimo periodo del comma 5 dell’art. 5 cit., le spese del processo estinto restano a carico della parte che le ha anticipate.

DICHIARA ESTINTO IL PROCESSO Roma, 17/05/2023 Il Pre