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Decreto — n. 13940/2023 — snciv Generato dall'IA

Court declares civil lawsuit extinguished due to automatic termination under new procedural law regarding tax judgments.

Numero d'incarto Decreto — n. 13940/2023 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Supreme Court declared the civil lawsuit between funeral services and the Revenue Agency extinguished. The lower court found that the case was automatically terminated because the Revenue Agency transmitted the list of tax judgments for closure under Article 5 of Law No. 130/2022, and no party requested a hearing. Consequently, the proceedings ended without a substantive judgment on the merits, leaving procedural costs to the party who advanced them.

Regesto Legislator

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Art. 5, comma 12, L. 130/2022; Art. 391, comma 3, c.p.c.: The court establishes that a civil action for tax judgment extinction is automatically terminated when the tax authority transmits the closure list and no party requests a hearing, thereby ending the litigation without substantive examination.

Parole chiave

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tax judgment extinction automatic termination procedural closure list civil lawsuit extinguished Revenue Agency transmission arretrati d'imposta esame degli atti fiscali assistenza amministrativa fiscale

Disposizioni normative citate

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Art. 5, comma 12, L. 130/2022
13 del 2023, espressamente diretto alla riduzione dei tempi per la dichiarazione di estinzione dei giudizi di legittimità; rilevato che l’inserimento nel predetto elenco documenta la regolare definizione della controversia nelle forme previste dall’art. 5 della legge n.
Art. 391, comma 3, c.p.c.
5 cit., il processo si è estinto, fatta salva la possibilitàper le parti di chiedere la fissazione dell’udienza ai sensi del terzo comma dell’art. 391 cod.
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Testo completo

uente DECRETO sul ricorso iscritto al n.7490/2022 R.G. proposto da : ONORANZE FUNEBRI ARLATI RAVASIO SRL, RAVASIO GIUSEPPE, rappresentati e difesi dagli avvocatiPETRETTI ALESSIO e FERRAJOLI LUIGI contro AGENZIA DELLE ENTRATE -rappresenta e difende dall’AVVOCATURA GENERALE DELLOSTATO. avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG. LOMBARDIA n.3483/ 00/ 2021 depositata il 30/09/2021, pronunciata con riferimento ad atto impositivo contemplato nell’elenco trasmesso dall’Agenzia delle Entrate in osservanza dell’art. 40, comma 4, del d.l. n. 13 del 2023, espressamente diretto alla riduzione dei tempi per la dichiarazione di estinzione dei giudizi di legittimità; rilevato che l’inserimento nel predetto elenco documenta la regolare definizione della controversia nelle forme previste dall’art. 5 della legge n. 130 del 2022 e l’assenza di diniego ai sensi del comma 11 della medesima disposizione; che entro il termine di legge nessuna delle parti ha presentato l’istanza di trattazione di cui al comma 12 dell’art. 5 cit. (tale non potendosi ritenere eventuale istanza di trattazione finalizzata unicamente alla declaratoria di estinzione); che, pertanto, ai sensi del predetto comma 12 dell’art. 5 cit., il processo si è estinto, fatta salva la possibilitàper le parti di chiedere la fissazione dell’udienza ai sensi del terzo comma dell’art. 391 cod. proc. civ; che, ai sensi dell’ultimo periodo del comma 5 dell’art. 5 cit., le spese del processo estinto restano a carico della parte che le ha anticipate.

DICHIARA ESTINTO IL