Italian tax court declares tax litigation extinguished due to automatic listing in the closure registry.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Corte di Cassazione declared the tax litigation extinguished after the case was automatically listed in the registry for closure under the new procedural law. The Revenue Agency argued that the listing documented the regular conclusion of the dispute, while the taxpayer contended the process should continue. The court ruled that the statutory listing mechanism legally terminated the proceedings without a formal denial of the taxpayer's request.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 5, comma 12, Law n. 130/2022; Art. 40, comma 4, D.L. n. 13/2023: The automatic inclusion of a case in the closure registry constitutes a definitive extinction of the litigation, barring further proceedings unless parties explicitly request a hearing.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
uente DECRETO sul ricorso iscritto al n.9180/2021 R.G. proposto da : AGENZIA DELLE ENTRATE, rappresentata e difesa dall’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO contro BUCCHERI PAOLO, rappresentato e difeso dall’AvvocatoANTONUCCIO GIUSEPPE RISCOSSIONE SICILIA S.P.A, rappresentata e difesa dall’Avvocato RIZZA GIUSEPPINA, avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG. SICILIA SEZ.DIST. SIRACUSAn.6393/04/2020 depositata il 16/11/2020, pronunciata con riferimento ad atto impositivo contemplato nell’elenco trasmesso dall’Agenzia delle Entrate in osservanza dell’art. 40, comma 4, del d.l. n. 13 del 2023, espressamente diretto alla riduzione dei tempi per la dichiarazione di estinzione dei giudizi di legittimità; rilevato che l’inserimento nel predetto elenco documenta la regolare definizione della controversia nelle forme previste dall’art. 5della legge n. 130 del 2022 e l’assenza di diniego ai sensi del comma 11 della medesima disposizione; che entro il termine di legge nessuna delle parti ha presentato l’istanza di trattazione di cui al comma 12 dell’art. 5 cit. (tale non potendosi ritenere eventuale istanza di trattazione finalizzata unicamente alla declaratoria di estinzione); che, pertanto, ai sensi del predetto comma 12 dell’art. 5 cit., il processo si è estinto, fatta salva la possibilitàper le parti di chiedere la fissazione dell’udienza ai sensi del terzo comma dell’art. 391 cod. proc. civ; che, ai sensi dell’ultimo periodo del comma 5 dell’art. 5 cit., le spese del processo estinto restano a carico della parte che le ha anticipate.
DICHIARA ESTINTO IL