Tax court declares litigation extinguished due to automatic listing in the tax authority's official list.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Supreme Court declared the tax litigation extinguished after the Regional Tax Commission confirmed the case's automatic inclusion in the tax authority's list. The tax authority argued that this listing, under the 2022 law, signifies the regular conclusion of the dispute without any party requesting a hearing. Consequently, the court ruled that the process ended by operation of law, leaving only the option for parties to request a hearing under specific civil procedure rules.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 5, comma 5, Law n. 130/2022; Art. 40, comma 4, D.L. n. 13/2023: The automatic inclusion of a tax case in the authority's list constitutes the regular conclusion of the dispute, thereby extinguishing the proceedings unless a hearing is explicitly requested.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
uente DECRETO sul ricorso iscritto al n.19510/2021 R.G. proposto da AGENZIA DELLE ENTRATE, rappresentata e difesa dall’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO contro AMMENTI FRANCO, rappresentato e difeso dagli avvocati DE RENZIS SONNINO NICOLA LEONE e CASTALDI LAURA avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale Toscana n. 76/03/2021 depositata il 21/01/2021,pronunciata con riferimento ad atto impositivo contemplato nell’elenco trasmesso dall’Agenzia delle Entrate in osservanza dell’art. 40, comma 4, del d.l. n. 13 del 2023, espressamente diretto alla riduzione dei tempi per la dichiarazione di estinzione dei giudizi di legittimità; rilevato che l’inserimento nel predetto elenco documenta la regolare definizione della controversia nelle forme previste dall’art. 5 della legge n. 130 del 2022 e l’assenza di diniego ai sensi del comma 11 della medesima disposizione; che entro il termine di legge nessuna delle parti ha presentato l’istanza di trattazione di cui al comma 12 dell’art. 5 cit. (tale non potendosi ritenere eventuale istanza di trattazione finalizzata unicamente alla declaratoria di estinzione); che, pertanto, ai sensi del predetto comma 12 dell’art. 5 cit., il processo si è estinto, fatta salva la possibilitàper le parti di chiedere la fissazione dell’udienza ai sensi del terzo comma dell’art. 391 cod. proc. civ; che, ai sensi dell’ultimo periodo del comma 5 dell’art. 5 cit., le spese del processo estinto restano a carico della parte che le ha anticipate.
DICHIARA ESTINTO I