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Decreto — n. 13910/2023 — snciv Generato dall'IA

Civil procedure case dismissed as extinguished due to lack of party request for hearing under Art. 5 L. 130/2022.

Numero d'incarto Decreto — n. 13910/2023 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Supreme Court declared the civil procedure extinguished because neither party requested a hearing to declare the case closed. The lower court found that the absence of a request for hearing under Article 5 of Law No. 130/2022 meant the process ended automatically. Consequently, the appeal was dismissed without a substantive ruling on the merits of the tax dispute.

Regesto Legislator

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Art. 5, comma 12, L. 130/2022; Art. 391, comma 3, c.p.c.: The civil procedure is extinguished if neither party requests a hearing to declare the case closed, thereby terminating the litigation without a judgment on the merits.

Parole chiave

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procedural extinction lack of hearing request Law 130/2022 automatic termination civil procedure rules crescita in giudicato della tassazione procedura giudiziaria tributaria differimento dell'imposizione

Disposizioni normative citate

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Art. 5, comma 12, L. 130/2022
13 del 2023, espressamente diretto alla riduzione dei tempi per la dichiarazione di estinzione dei giudizi di legittimità; rilevato che l’inserimento nel predetto elenco documenta la regolare definizione della controversia nelle forme previste dall’art. 5 della legge n.
Art. 391, comma 3, c.p.c.
5 cit., il processo si è estinto, fatta salva la possibilitàper le parti di chiedere la fissazione dell’udienza ai sensi del terzo comma dell’art. 391 cod.
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Testo completo

uente DECRETO sul ricorso iscritto al n.10246/2017 R.G. proposto da : EDIL PIAZZATORRE SRL,rappresentato dall’avvocato FISCHIONI GIUSEPPE, unitamente all'avvocato FERRAJOLI LUIGI. contro AGENZIA DELLE ENTRATE DIREZIONE PROVINCIALE DI BERGAMO, rappresentata e difesa dall’avvocato AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO. avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG. LOMB ARIDA n.7364/ 38/ 2016 depositata il 23/12/2016. pronunciata con riferimento ad atto impositivo contemplato nell’elenco trasmesso dall’Agenzia delle Entrate in osservanza dell’art. 40, comma 4, del d.l. n. 13 del 2023, espressamente diretto alla riduzione dei tempi per la dichiarazione di estinzione dei giudizi di legittimità; rilevato che l’inserimento nel predetto elenco documenta la regolare definizione della controversia nelle forme previste dall’art. 5 della legge n. 130 del 2022 e l’assenza di diniego ai sensi del comma 11 della medesima disposizione; che entro il termine di legge nessuna delle parti ha presentato l’istanza di trattazione di cui al comma 12 dell’art. 5 cit. (tale non potendosi ritenere eventuale istanza di trattazione finalizzata unicamente alla declaratoria di estinzione); che, pertanto, ai sensi del predetto comma 12 dell’art. 5 cit., il processo si è estinto, fatta salva la possibilitàper le parti di chiedere la fissazione dell’udienza ai sensi del terzo comma dell’art. 391 cod. proc. civ; che, ai sensi dell’ultimo periodo del comma 5 dell’art. 5 cit., le spese del processo estinto restano a carico della parte che le ha anticipate.

DICHIARA ESTINTO