Civil appeal dismissed; tax authority's request to declare litigation extinct due to procedural silence was granted by lower court.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation dismissed the appeal filed by the tax authority against a lower court's decision to declare the civil litigation extinct. The lower court found that the absence of any party's request for a hearing within the statutory period, combined with the transmission of the case list, satisfied the conditions for extinction under the relevant tax law. Consequently, the court upheld the ruling that the proceedings terminated without a substantive judgment on the merits.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 5, comma 12 of Law n. 130/2022; Art. 391, paragraph 3 of the Civil Procedure Code: When no party requests a hearing within the legal term following the transmission of the case list, the proceedings are deemed extinct, and the costs remain with the party who advanced them.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
uente DECRETO sul ricorso iscritto al n.31169/2021 R.G. proposto da : AGENZIA DELLE ENTRATE, rappresentata e difesa dall’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO contro GILIBERTI ANTONIO, rappresentato e difeso dall’avvocato PITTALUGA LORENZO avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG. Lazio n. 2348 /17 /2021 depositata il 05/05/2021 , pronunciata con riferimento ad atto impositivo contemplato nell’elenco trasmesso dall’Agenzia delle Entrate in osservanza dell’art. 40, comma 4, del d.l. n. 13 del 2023, espressamente diretto alla riduzione dei tempi per la dichiarazione di estinzione dei giudizi di legittimità; rilevato che l’inserimento nel predetto elenco documenta la regolare definizione della controversia nelle forme previste dall’art. 5 della legge n. 130 del 2022 e l’assenza di diniego ai sensi del comma 11della medesima disposizione; che entro il termine di legge nessuna delle parti ha presentato l’istanza di trattazione di cui al comma 12 dell’art. 5 cit. (tale non potendosi ritenere eventuale istanza di trattazione finalizzata unicamente alla declaratoria di estinzione); che, pertanto, ai sensi del predetto comma 12 dell’art. 5 cit., il processo si èestinto, fatta salva la possibilitàper le parti di chiedere la fissazione dell’udienza ai sensi del terzo comma dell’art. 391 cod. proc. civ; che, ai sensi dell’ultimo periodo del comma 5 dell’art. 5 cit., le spese del processo estinto restano a carico della parte che le ha anticipate.
DICHIARA ESTINTO IL PROCE