Court declares tax litigation extinguished due to automatic termination under new procedural law.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the tax litigation extinguished following the automatic termination of proceedings under the new procedural framework. The Agency of Revenue argued that the case was definitively resolved without opposition, citing the absence of any request for hearing under the relevant article. The court upheld this procedural outcome, ruling that the process ended by operation of law and that costs remain with the party who advanced them.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 5, comma 12 of Law n. 130/2022; Art. 391, paragraph 3 of the Civil Procedure Code: The court establishes that tax proceedings automatically extinguish when no party requests a hearing within the statutory term, terminating the dispute without substantive judgment.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
uente DECRETO sul ricorso iscritto al n.6035/2021 R.G. proposto da : AGENZIA DELLE ENTRATE, RAPPRESENTATA E DIFESA DALL’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO contro SB SETEC SPA, rappresentatae difesa dall'avvocato RUGGERI IRIS MARIA avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG. SICILIA SEZ.DIST. SIRACUSAn.4406/04/2020, depositata il 29 /07/2020 , pronunciata con riferimento ad atto impositivo contemplato nell’elenco trasmesso dall’Agenzia delle Entrate in osservanza dell’art. 40, comma 4, del d.l. n. 13 del 2023, espressamente diretto alla riduzione dei tempi per la dichiarazione di estinzione dei giudizi di legittimità; rilevato che l’inserimento nel predetto elenco documenta la regolare definizione della controversia nelle forme previste dall’art. 5 della legge n. 130 del 2022 e l’assenza di diniego ai sensi del comma 11 della medesima disposizione; che entro il termine di legge nessuna delle parti ha presentato l’istanza di trattazione di cui al comma 12 dell’art. 5 cit. (tale non potendosi ritenere eventuale istanza di trattazione finalizzata unicamente alla declaratoria di estinzione); che, pertanto, ai sensi del predetto comma 12 dell’art. 5 cit., il processo si è estinto, fatta salva la possibilitàper le parti di chiedere la fissazione dell’udienza ai sensi del terzo comma dell’art. 391 cod. proc. civ; che, ai sensi dell’ultimo periodo del comma 5 dell’art. 5 cit., le spese del processo estinto restano a carico della parte che le ha anticipate.
DICHIARA ESTINTO IL