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Sentenza — n. 13756/2023 — snciv Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal as inadmissible due to lack of connection between appeal and contested regional court decision.

Numero d'incarto Sentenza — n. 13756/2023 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the tax agency's appeal inadmissible because it failed to relate to the specific facts and legal reasoning of the contested regional court decision. The appellant argued that the regional court incorrectly applied notification rules regarding a taxpayer's residence in the UK, but the court found the appeal described a completely different timeline and set of documents. Consequently, the decision was rejected as the appeal did not address the actual grounds upon which the lower court ruled.

Regesto Legislator

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Art. 360 n. 3 c.p.c.; Art. 143 c.p.c.; d.P.R. n. 600 del 1973: An appeal to the Court of Cassation is inadmissible if it does not relate to the contested decision and instead addresses a different factual scenario or legal issue.

Parole chiave

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lack of connection appeal inadmissible cassation appeal tax notification rules residence abroad Italy procedural defect appeal notificazione viziata comunicazione fiscale prova dell'avvenuta notifica

Disposizioni normative citate

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Art. 360 n. 3 c.p.c.
L’unico motivo di ricorso denuncia, ai sensi dell’art. 360 n. 3 c.p.c., violazione e falsa applicazione degli artt.
Art. 143 c.p.c.
600 del 1973 per aver la CTR erroneamente ritenuto applicabile alle notifiche degli atti tributari l’art. 143 c.p.c., nonché i correlati criteri di diligenza informativa ulteriori alle mere risultanze anagrafiche.
Art. 58, quinto comma, d.P.R. n. 600 del 1973
Art. 60, primo comma, lett. e) ed f), nonché quarto e quinto comma, d.P.R. n. 600 del 1973
La sentenza era riformata dalla CTR in epigrafe che riteneva invalida la notifica dell’avviso di accertamento in quanto notificato, in data 11 settembre 2013 ai sensi dell’art. 60, primo comma, lett.
artt. 143 c.p
3 c.p.c., violazione e falsa applicazione degli artt. 143 c.p.c., 58, quinto comma, e 60, primo comma, lett.
art. 143 c.p
600 del 1973 per aver la CTR erroneamente ritenuto applicabile alle notifiche degli atti tributari l’art. 143 c.p.c., nonché i correlati criteri di diligenza informativa ulteriori alle mere risultanze anagrafiche.
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Testo completo

o la seguente SENTENZA sul ricorso iscritto al n. 29403/2017R.G. proposto da Agenzia delle entrate , rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso la quale è domiciliata in Roma, via dei Portoghesi n. 12; –ricorrente – contro Esposito Luigi –intimato – avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale del la Lombardia n. 1948/1/17, depositata l’8 maggio 2017. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio della pubblica udienza del21 febbraio 202 3 , fissata ai sensi dell’art. 23, comma 8 bis, l. n. 176 del 2020, dal Cons. Giuseppe Fuochi Tinarelli.

Lette le conclusioni formulate dal Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale Tommaso Basile , che ha concluso per l’accoglimento del ricorso. FATTI DI CAUSA Oggetto: Atto di contestazione–Notifica dell’avviso di accertamento presupposto -Iscrizione AIRE L’Agenzia delle entrateemetteva nei confronti di Esposito Luigi atto di contestazione di sanzioni per l’anno 2009, che veniva impugnato dal contribuente sull’assunto della mancata notifica degli atti prodromici – pvc e avviso di accertamento per l’anno 2005 – irregolarmente notificati con affissione all’albo comunale nonostante fosse residente nel Regno Unito, con regolare iscrizione all’AIRE sin dal 2005.

Il ricorso era rigettato dalla CTP di Milano. La sentenza era riformata dalla CTR in epigrafe che riteneva invalida la notifica dell’avviso di accertamento in quanto notificato, in data 11 settembre 2013 ai sensi dell’art. 60, primo comma, lett. e), d.P.R. n. 602 del 1973, in assenza di ricerche presso il Comune dell’ultima residenza conosciuta, che avrebbe consentito di accertare che la cancellazione del 2005 per espatrio era stata reiterata nel 2013, con nuova iscrizione d’ufficio all’AIRE, e, quindi, presso l’ufficio consolare, onde verificare se risultava irreperibile anche all’estero.

L’Agenzia delle entrate propone ricorso per cassazione con un motivo. Il contribuente è rimasto intimato. RAGIONI DELLA DECISIONE 1. L’unico motivo di ricorso denuncia, ai sensi dell’art. 360 n. 3 c.p.c., violazione e falsa applicazione degli artt. 143 c.p.c., 58, quinto comma, e 60, primo comma, lett.

e) ed f), nonché quarto e quinto comma, d.P.R. n. 600 del 1973 per aver la CTR erroneamente ritenuto applicabile alle notifiche degli atti tributari l’art. 143 c.p.c., nonché i correlati criteri di diligenza informativa ulteriori alle mere risultanze anagrafiche. Rileva, inoltre, che nessuna utile informazione poteva essere acquisibile dalConsolato posto che il contribuente non era più iscritto all’AIRE dal febbraio 2012 ed era stato nuovamente annotato, al nuovo indirizzo, solo dal febbraio 2013, mentre la notifica era stata tentata nel mese di giugno 2012.Correttamente, pertanto, attesol’esito negativo, la notifica dell’atto prodromico (l’atto di contestazione) era stata effettuata, il 25 agosto 2012, ai sensi dell’art. 60, primo comma, lett. e), d.P.R. n. 600 del 1973, giusta la previsione di cui al successivo quarto comma.

La successiva cartella esattoriale era poi stata notificata presso il nuovo indirizzo inglese in data 21 febbraio 2014 attesa la relativa comunicazione pervenuta in data 12 febbraio 2014, da cui risultava che dal febbraio 2013 il contribuente era nuovamente iscritto all’AIRE.

2. Il motivo, e quindi il ricorso, è inammissibile 3. L’intera articolazione del ricorso, e del motivo, è, a parte l’esatta indicazione della sentenza della CTR n. 1948/2017 dell’8 maggio 2017, univocamente articolata sulle seguenti circostanze in fatto e diritto: - l’atto presupposto è costituito da un avviso di contestazione di sanzioni; - tale atto è stato oggetto di notifica, effettuata prima presso l’indirizzo inglese nel giugno 2012 e, poi, non andata a buon fine, presso l’ultimo domicilio fiscale in Italia nell’agosto 2012; - l’atto conseguenziale è costituito da cartella di pagamento per l’asserita definitività dell’avviso di contestazione; - la CTR - si afferma - riferisce che « il reinserimento all’AIRE – effettuato il 6 febbraio 2013 –fu compiuto d’ufficio dal Consolato», da cui viene tratta la conclusione che nel 2012 era impossibile anche tramite il Consolato conoscere il nuovo domicilio inglese, con liceità della notificazione ex art. 60, lett. e).

Dalla sentenza impugnata,invece, emerge che: - l’atto presupposto è costituito da avviso di accertamento per l’anno 2005; -tale atto era stato oggetto di notifica, nelle forme ex art. 60, lett. e), nel settembre 2013; -l’atto conseguenziale è costituito da atto di contestazione;- le ricerche presso il Comune di ultima residenza avrebbero consentito di accertare che l’iscrizione all’AIRE, operata d’ufficio, era stata reiterata nel febbraio 2013, anteriormente alla notifica nel settembre di quell’anno, e quindi, di accertare presso il Consolato per verificare se il contribuente fosse o meno irreperibile all’estero.

4. L’intero ricorso, dunque, non si relazione con la sentenza e, anzi, risulta chiaramente riferito ad altra e diversa vicenda con riguardo sia all’atto presupposto (atto di contestazione invece di avviso di accertamento), sia all’oggetto del giudizio (cartella invece di atto di contestazione), sia alla tempistica delle notifiche (difforme per oltre un anno), sia, infine, alla ratio decidendi della motiv azione , ancorata all’invalidità della notifica per la carenza di ricerche presso il Comune di ultima residenza.

5. Il ricorso va pertanto dichiarato inammissibile. Nulla per le spese.

P.Q.M.

La Cortedichiara inammissibi