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Ordinanza — n. 13729/2023 — snciv Generato dall'IA

Italian Court dismisses tax appeal regarding capital gains on land reclassified from built to developable status.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 13729/2023 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Italian Court of Cassation dismissed the tax authority's appeal against a regional commission decision regarding capital gains on land. The taxpayers argued that the land remained a building with an annex, but the court found the land was legally reclassified as developable, triggering separate taxation under specific income tax provisions. The court ruled that the future potential for demolition and reconstruction did not alter the nature of the sale at the time of the transaction.

Regesto Legislator

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Art. 67, comma 1, lett. b), d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917; Art. 17, comma 1, lett. g-bis), d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917: Capital gains from the sale of land reclassified as developable are taxed separately as distinct income, regardless of prior building presence.

Parole chiave

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Italian Income Tax Capital Gains Taxation Land Requalification Separate Taxation Urban Planning Status Tax Appeal Dismissal Developable Land lite in materia di contribuzioni pubbliche

Disposizioni normative citate

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Art. 67, comma 1, lett. b), d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917
Con distinti avvisi di accertamento emessi nei confronti di Marcantoni Lucia, Chinarelli Paola Maria Lucia, Chinarelli Eugenia Alessandra Maria e Acanfora Andrea Maria l’Agenzia delle entrate accertava, ai fini IRPEF, maggiori redditi ex art. 67, comma 1, lett.
Art. 17, comma 1, lett. g-bis), d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917

Giurisprudenza citata

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Cass. n. 15630 e 15631 del 2014
4150), cui ha fatto seguito ulteriore copiosa giurisprudenza conforme (tra le molte, oltre a Cass. n. 15630 e 15631 del 2014, R.G.
Cass. 20 aprile 2016, n. 7853
15629/14, si vedano anche Cass. 20 aprile 2016, n. 7853; Cass.
Cass. 20 febbraio 2017, n. 4361
7853; Cass. 20 febbraio 2017, n. 4361; Cass.
Cass. 23 gennaio 2018, n. 1674
4361; Cass. 23 gennaio 2018, n. 1674; Cass.
Cass. 6 marzo 2018, n. 5327
1674; Cass. 6 marzo 2018, n. 5327; 14 marzo 2018, n.
Cass. 14 marzo 2018, n. 12897
Cass. 30 maggio 2018, n. 13628
12897; Cass. 30 maggio 2018, n. 13628; Cass.
Cass. 27 settembre 2018, n. 23409
13628; Cass. 27 settembre 2018, n. 23409), essendosi affermato che,in materia di imposta sui redditi, come risulta dal tenore degli artt.
Cass. n. 4150/2014
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Testo completo

eguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 244/2018R.G. proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE, in per sona del Direttore pro - tempore, elettivamente domiciliata in Roma, via dei Portoghesi n. 12, presso l’Avvocatura generale dello Stato, dalla quale è rappresentata e difesaex lege, –ricorrente – Contro MARCANTONI LUCIA; CHINARELLI PAOLA MARIA LUCIA; CHINARELLI EUGENIA ALESSANDRA MARIA; ACANFORA ANDREA MARIA, elettivamente domiciliati presso lo studio dell’avv. Carlo Termini e dell’avv. Patrizia Termini dai quali sono rappresentati e difesi in virtù di procura speciale allegata in calce al controricorso, - c ontroricorrent i - AVVISO DI ACCERTAMENTO - PLUSVALENZA DA CESSIONE TERRENI EDIFICABILI-IRPEF 2008-2009. R.G. N.244/2018 Cons. est. Valentino Lenoci avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della Lombardia n. 6836 / 27 /201 6 , depositata il 14 dicembre 2016; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 9 gennaio 2023 dal consigliere dott. Valentino Lenoci; -Rilevato che:

1. Con distinti avvisi di accertamento emessi nei confronti di Marcantoni Lucia, Chinarelli Paola Maria Lucia, Chinarelli Eugenia Alessandra Maria e Acanfora Andrea Maria l’Agenzia delle entrate accertava, ai fini IRPEF, maggiori redditi ex art. 67, comma 1, lett. b), d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 (testo unico delle imposte sui redditi), derivanti da plusvalenze da cessione di terreni edificabili, da assoggettare a tassazione separata, provvedendo quindi ad accertare maggiori imposte IRPEF ed ad irrogare le relative sanzioni. 1.1. Gli atti impositivi, nel dettaglio, erano i seguenti:

i) avviso di accertamento n. T9B01UL03997/2014, relativo all’anno 2009, nei confronti di Marcantoni Lucia (plusvalenza accertata di € 403.674,00; maggiore imposta accertata €108.185,00); ii ) avviso di accertamento n. T9B01QE07135/2012, relativo all’anno 2009, nei confronti di Chinarelli Eugenia Alessandra Maria (plusvalenza accertata di € 375.614,15; maggiore imposta accertata € 86.391,00); iii) avviso di accertamento n. T9B01QE00173/2013, relativo all’anno 2009, nei confronti di Chinarelli Paola Maria Lucia (plusvalenza accertata di € 378.732,03; maggiore imposta accertata € 94.910,00); iv ) avviso di accertamento n. T91301UL03954, relativo all’anno 2008, emesso nei confronti di Acanfora Andra Maria (plusvalenza accertata €207.918,40; maggiore imposta accertata € 47.821,00).

R.G. N.244/2018 Cons. est. Valentino Lenoci Gli accertamenti in oggetto si fondavano sulla riqualificazione, da parte dell’Ufficio, di un atto di compravendita riguardante un compendio immobiliare sito in Cervia (RA), località Milano Marittima, ricevuto per successione ereditaria dal de cujusChinarelli Alberto, da atto di cessione di immobili ad atto di cessione di terreni fabbricabili, in considerazione della circostanza che i venditori, prima della cessione, avevano richiesto il permesso per l’esecuzione di lavori di demolizione e costruzione di una nuova villa bifamiliare, rilasciato successivamente agli acquirenti.

2. Avverso tali avvisi di accertamento i contribuenti proponevano di stinti ricorsi dinanzi alla Commissione tributaria provinciale di Milano la quale, previa riunione dei suddetti ricorsi, con sentenza n. 7755/08/2015 depositata il 1° ottobre 2015, li accoglieva, annullando gli atti impugnati.

3. Interposto gravame dall’Ufficio, la Commissione tributaria regionale della Lombardia, con sentenza n. 6836/27/2016, pronunciata il 25 novembre 2016e depositata in segreteria il 14 dicembre 2016, rigettava l’appello , condannando l’appellantealla rifusione delle spese di lite.

4. Avverso tale ultima sentenza propone ricorso per cassazione l’Agenzia delle entrate, sulla base di un unico motivo Resistono con controricorso i contribuenti Marcantoni Lucia, Chinarelli Paola Maria Lucia, Chinarelli Eugenia Alessandra e Acanfora Andrea Maria.

5. La discussione del ricorso è stata quindi fissata per la camera di consiglio del 9 gennaio 2023, ai sensi degli artt. 375, secondo comma, e 380-bis.1 cod. proc. civ., come R.G. N.244/2018 Cons. est. Valentino Lenoci introdotti dall’art. 1-bis, comma 1, lett.

a) e lett. f), del d.l. 31 agosto 2016, n. 168, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 ottobre 2016, n. 197. Con ordinanza del 29 gennaio 2019 veniva disposta la sospensione del giudizio fino al 10 giugno dello stesso anno, ai sensi dell’art. 6, comma 10, del d.l. 23 ottobre 2018, n. 119, conv. dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136. La ricorrente ha depositato memoria. -Considerato che:

6. Con l’unico motivo di ricorso, non rubricato, l’Agenzia delle entrate censura la sentenza impugnata per violazione e falsa applicazione dell’art. 67, comma 1, lett. b), del T.U.I.R., per avere ritenuto che oggetto del contratto di compravendita fosse il fabbricato, e non il terreno edificabile, e quindi per avere escluso la plusvalenza derivante da tale cessione.

7. Preliminarmente, d eve darsi atto della circostanza dell’avvenuta definizione agevolata della controversia ex art. 6 del d.l. n. 119/2018, conv. dalla legge n. 136/2018, da parte della controricorrente Chinarelli Eugenia Alessandra Maria, per la quale l’Ufficio non ha opposto diniego, ma anzi ne ha attestato la regolarità, concludendo per l’estinzione del giudizio limitatamente alla posizione di detta contribuente. Successivamente, il contribuente Acanfora Andrea Maria ha presentato, in data 28 novembre 2022, domanda di definizione agevolata della controversia ex art. 5 della legge 31 agosto 2022, n. 130, documentando il versamento dell’importo previsto di € 2.392,00 (5% del valore della controversia determinato ai sensi dell’art. 16, comma 3, della legge 27 dicembre 2002, n. 289).

R.G. N.244/2018 Cons. est. Valentino Lenoci L’importo in questione risulta corretto, e non risulta notificato diniego nel termine di trenta giorni (art. 5, commi 11 e 12), ragion per cui deve essere dichiarata l’estinzione del giudizio anche con riferimento alla posizione di Acanfora Andrea Maria, non essendo intervenuta istanza di trattazione ex art. 5, comma 12, legge n. 130/2022.

8. Venendo ora ad esaminare il merito del ricorso, con riferimento aglialtri contribuenti Marcantoni Lucia e Chinarelli Paola Maria Lucia, ritiene questa Corte che l’unico motivo di impugnazione sia infondato. Gli avvisi di accertamento impugnati riguardano l’accertamento di asserite plusvalenze derivanti dalla cessione di un compendio immobiliare da parte dei controricorrenti, che l’Ufficio ha ritenuto di qualificare come cessione di terreni edificabili, soggetta a tassazione separata ex art. 67, comma 1, lett. b), d.P.R. n. 917/1986. In particolare, ai contribuenti pervenivano, per successione ereditaria di Chinarelli Alberto, alcuni immobili siti in Cervia, località Milano Marittima, viale 2 Giugno n. 103, consistenti in fabbricati (nel catasto fabbricati al fg. 15, p.lla 175, sub 1, 2 e 3) insistenti su un terreno iscritto al catasto terreni al fg. 15, p.lla 175).

Con contratto preliminare stipulato il 22 luglio 2008, registrato a Ravenna il 28 luglio 2008 al n. 6574, serie 1T, gli eredi promettevano di vendere il predetto compendio alla società Quattro Erre s.r.l., incassando il prezzo di € 1.000.000,00 in acconto sul prezzo finale di vendita. Successivamente, veniva stipulato, in data28 aprile 2009, il contratto definitivo di compravendita tra i citati eredi ed i sigg.ri Abate Lucia e Rubboli Raul, per un prezzo dichiarato di R.G. N.244/2018 Cons. est. Valentino Lenoci € 2.630.000,00; la relativa differenza tra l’acconto già versato ed il prezzo indicato nell’atto di compravendita veniva versata agli eredi all’atto della stipula del contratto definitivo.

In precedenza, in data 27 novembre 2008 (e quindi nel lasso di tempo intercorrente tra la stipula del contratto preliminare e quella del contratto definitivo) i promittenti venditori presentavano al Comune di Cervia la richiesta di permesso per l’esecuzione di lavori di demolizione e nuova costruzione di villa bifamiliare in viale 2 Giugno n. 103 di Milano Marittima; tale permesso veniva rilasciato in data 27 luglio 2010 agli acquirenti del compendio immobiliari, sigg.ri Abate e Rubboli. L’Ufficio, quindi, ritenendo che la vendita in questione avesse ad oggetto non già dei fabbricati, ma un terreno edificabile, ha proceduto a determinare la plusvalenza da cessione, sottoponendola a tassazione separata.

Orbene, va innanzitutto rilevato che la C.T.R., con accertamento di fatto insindacabile in questa sede, ha qualificato la compravendita intervenuta tra i contribuenti e gli acquirenti deve Abate/Rubboli quale compravendita di fabbricati, e non già di terreni edificabili, e tale valutazione deve ritenersi ormai intangibile, non essendo stata neanche censurata la violazione delle norme relative all’interpretazione del contratto. Ciò posto, la sentenza impugnata risulta aver fatto corretta applicazione dei principi espressi da questa Corte con precedenti pronunce( Cass. 5 aprile 2019, n. 9606;

Cass. 9 luglio 2014, n. 15629; Cass. 21 febbraio 2014, n. 4150), cui ha fatto seguito ulteriore copiosa giurisprudenza conforme (tra le molte, oltre a Cass. n. 15630 e 15631 del 2014, R.G. N.244/2018 Cons. est. Valentino Lenoci depositate coevamente alla n. 15629/14, si vedano anche Cass. 20 aprile 2016, n. 7853; Cass. 20 febbraio 2017, n. 4361; Cass. 23 gennaio 2018, n. 1674; Cass. 6 marzo 2018, n. 5327; 14 marzo 2018, n. 12897; Cass. 30 maggio 2018, n. 13628; Cass. 27 settembre 2018, n. 23409), essendosi affermato che,in materia di imposta sui redditi, come risulta dal tenore degli artt. 67, comma 1, lett. b), e 17, comma 1, lett. g-bis), d.P.R. n. 917/1986, sono soggette a tassazione separata, quali "redditi diversi", le plusvalenze realizzate a seguito di cessione a titolo oneroso di terreni suscettibili di utilizzazione edificatoria secondo gli strumenti urbanistici vigenti al momento della cessione, e non già quelle di terreni già edificati.

Segnatamente,si è ritenuto che la ratio del citato art. 67, comma 1, lett. b), d.P.R. n. 917/1986è volta ad assoggettare ad imposizione la plusvalenza che scaturisce non in virtù di un'attività produttiva del proprietario o possessore, ma per l'avvenuta destinazione urbanistica dei terreni, di modo che non possa essere mutato l'oggetto dell'atto di compravendita - identificato, come si è visto, nella fattispecie in esame dal giudice di merito,con accertamento di fatto non contestato in relazione al vizio di motivazione, nel fabbricato con annesso terreno - nel terreno suscettibile di potenzialità edificatoria, la cui realizzazione, da compiersi per mezzo della demolizione del fabbricato preesistente, è futura rispetto all'atto oggetto di tassazione e rimessa alla potestà di soggetto diverso (l'acquirente) rispetto a quello interessato all'imposizione fiscale (in tal senso anche la citata Cass. n. 13628/2018 ), a ciò conseguendo anche l'irrilevanza (cfr. la citata Ca ss. n. R.G.

N.244/2018 Cons. est. Valentino Lenoci 4150/2014), dell'ulteriore potenzialità edificatoria dell'area su cui insisteva il manufatto. A nulla rileva, peraltro, che i promittenti venditori avessero richiesto il rilascio del permesso di demolizione del fabbricato esistente e di costruzione di nuovo fabbricato, in quanto ciò non determinava la trasformazione dell’oggetto del contratto, posto che l’eventuale demolizione e ricostruzione era meramente eventuale, e rimessa, in ogni caso, alle libere determinazioni degli acquirenti. Consegue quindi l’infondatezza del ricorso.

9. Le spese di giudizio seguono la soccombenza della ricorrente, secondo la liquidazione di cui al dispositivo. Rilevato che risulta soccombente parte ammessa alla prenotazione a debito del contributo unificato, per essere amministrazione pubblica difesa dall'Avvocatura g enerale dello Stato, non si applica l’art. 13, comma 1 - quater , del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115. P. Q. M. La Corte dichiara l’estinzione del giudizio nei confronti di Chinarelli Eugenia Alessandra Maria e Acanfora Andrea Maria. Rigetta per il resto il ricorso. Dichiara che le spese del giudizio restano a carico di chi le ha anticipate, con riferimento a Chinarelli Eugenia Alessandra Maria e Acanfora Andrea Maria, e condanna l’Agenzia delle entrate alla rifusione, in favore di Chinarelli Paola Maria Lucia e Marcantoni Lucia, delle spese di questo