Court declares tax litigation extinguished due to procedural silence under new 2022 law.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the tax litigation extinguished following the expiration of the statutory period for party participation. The lower court found that no party requested a hearing under the new procedural rules introduced by Law No. 130 of 2022. Consequently, the proceedings terminated automatically, leaving the costs to the party who had advanced them.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 5, comma 12 of Law No. 130/2022; Art. 391, third paragraph of the Code of Civil Procedure: When the prescribed term for requesting a hearing expires without such request, the litigation is extinguished by operation of law.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
uente DECRETO sul ricorso iscritto al n.12478/2015 R.G. proposto da : CED SELDATI DI CERE' GIOVANNI M C SAS, rappresentata e difes a dall'avvocato MACE' GIOVANNI, contro AGENZIA DELLE ENTRATE DIREZIONE PROVINCIALE TERAMO, rappresentata e difesa dall’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, avverso SENTENZA di COMM.TRIB. REG. ABRUZZO n. 470/ 04/ 2014 depositata il 06/05/2014, pronunciata con ri ferimento ad atto impositivo contemplato nell’elenco trasmesso dall’Agenzia delle Entrate in osservanza dell’art. 40, comma 4, del d.l. n. 13 del 2023, espressamente diretto alla riduzione dei tempi per la dichiarazione di estinzione dei giudizi di legittimità; rilevato che l’inserimento nel predetto elenco documenta la regolare definizione della controversia nelle forme previste dall’art. 5 della legge n. 130 del 2022 e l’assenza di diniego ai sensi del comma 11 della medesima disposizione; che entro il termine di legge nessuna delle parti ha presentato l’istanza di trattazione di cui al comma 12 dell’art. 5 cit. (tale non potendosi ritenere eventuale istanza di trattazione finalizzata unicamente alla declaratoria di estinzione); che, pertanto, ai sensi del predetto comma 12 dell’art. 5 cit., il processo si è estinto, fatta salva la possibilitàper le parti di chiedere la fissazione dell’udienza ai sensi del terzo comma dell’art. 391 cod. proc. civ; che, ai sensi dell’ultimo periodo del comma 5 dell’art. 5 cit., le spese del processo estinto restano a carico della parte che le ha anticipate.
DICHIARA ESTINTO IL