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Decreto — n. 13681/2023 — snciv Generato dall'IA

Tax court declares tax litigation extinguished due to automatic listing in the tax registry under new law.

Numero d'incarto Decreto — n. 13681/2023 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Supreme Court declared the tax litigation extinguished following the automatic inclusion of the case in the tax registry list. The Regional Tax Commission ruled that the absence of any party's request for a hearing within the statutory period confirmed the case's termination. Consequently, the court upheld this procedural outcome, noting that costs remain with the party who advanced them.

Regesto Legislator

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Art. 5, comma 5, Law n. 130/2022; Art. 391, comma 3, Civil Procedure Code: The automatic listing of a tax case in the registry without a party requesting a hearing within the legal term results in the extinction of the proceedings.

Parole chiave

Generato dall'IA
tax litigation extinction automatic registry listing statutory time limit tax procedure law procedural termination cost allocation rule Supreme Court ruling procedura giudiziaria tributaria

Disposizioni normative citate

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Art. 5, comma 5, Law n. 130/2022
13 del 2023, espressamente diretto alla riduzione dei tempi per la dichiarazione di estinzione dei giudizi di legittimità; rilevato che l’inserimento nel predetto elenco documenta la regolare definizione della controversia nelle forme previste dall’art. 5 della legge n.
Art. 391, comma 3, Civil Procedure Code
5 cit., il processo si è estinto, fatta salva la possibilitàper le parti di chiedere la fissazione dell’udienza ai sensi del terzo comma dell’art. 391 cod.
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Testo completo

uente DECRETO sul ricorso iscritto al n.28049/2021 R.G. proposto da AGENZIA DELLE ENTRATE, rappresentata e difesa dall’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO contro CILIA GIUSEPPE, rappresentato e difeso dall’avvocato CORALLO LIDIA avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale Sicilia n. 3018/05/2021 depositata il 01/04/2021,pronunciata con riferimento ad atto impositivo contemplato nell’elenco trasmesso dall’Agenzia delle Entrate in osservanza dell’art. 40, comma 4, del d.l. n. 13 del 2023, espressamente diretto alla riduzione dei tempi per la dichiarazione di estinzione dei giudizi di legittimità; rilevato che l’inserimento nel predetto elenco documenta la regolare definizione della controversia nelle forme previste dall’art. 5 della legge n. 130 del 2022 e l’assenza di diniego ai sensi del comma 11 della medesima disposizione; che entro il termine di legge nessuna delle parti ha presentato l’istanza di trattazione di cui al comma 12 dell’art. 5 cit. (tale non potendosi ritenere eventuale istanza di trattazione finalizzata unicamente alla declaratoria di estinzione); che, pertanto, ai sensi del predetto comma 12 dell’art. 5 cit., il processo si è estinto, fatta salva la possibilitàper le parti di chiedere la fissazione dell’udienza ai sensi del terzo comma dell’art. 391 cod. proc. civ; che, ai sensi dell’ultimo periodo del comma 5 dell’art. 5 cit., le spese del processo estinto restano a carico della parte che le ha anticipate.

DICHIARA ESTINTO IL