Court declares civil lawsuit extinguished due to lack of response to tax authority's procedural notice.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the civil lawsuit extinguished because neither party responded to the tax authority's formal notice regarding the case's closure. The procedural outcome relied on Article 5 of Law No. 130/2022, which mandates that failure to request a hearing within the legal term results in automatic extinction. Consequently, the court ruled that the process ended without a substantive judgment on the merits of the dispute.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 5, comma 12 della legge n. 130 del 2022; When a party fails to request a hearing within the statutory period following a notice of case closure, the proceedings are automatically extinguished.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
uente DECRETO sul ricorso iscritto al n.20209/2021 R.G. proposto da : AGENZIA DELLE ENTRATE, AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO contro ORLANDINI ALESSANDRO, FLAMINIA 691, rappresentato e difeso dall’avvocato TINELLI GIUSEPPE avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG. PUGLIA SEZ.DIST. LECCEn.165/22/2021 depositata il 20/01/2021, pr onunciata con riferimento ad atto impositivo contemplato nell’elenco trasmesso dall’Agenzia delle Entrate in osservanza dell’art. 40, comma 4, del d.l. n. 13 del 2023, espressamente diretto alla riduzione dei tempi per la dichiarazione di estinzione dei giudizi di legittimità; rilevato che l’inserimento nel predetto elenco documenta la regolare definizione della controversia nelle forme previste dall’art. 5 della legge n. 130 del 2022 e l’assenza di diniego ai sensi del comma 11 della medesima disposizione; che entro il termine di legge nessuna delle parti ha presentato l’istanza di trattazione di cui al comma 12 dell’art. 5 cit. (tale non potendosi ritenere eventuale istanza di trattazione finalizzata unicamente alla declaratoria di estinzione); che, pertanto, ai sensi del predetto comma 12 dell’art. 5 cit., il processo si è estinto, fatta salva la possibilitàper le parti di chiedere la fissazione dell’udienza ai sensi del terzo comma dell’art. 391 cod. proc. civ; che, ai sensi dell’ultimo periodo del comma 5 dell’art. 5 cit., le spese del processo estinto restano a carico della parte che le ha anticipate.
DICHIARA ESTINTO IL PR