Cassation court dismisses tax appeal and declares litigation extinguished due to settlement request under new law.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the tax appeal extinguished after the taxpayer submitted a request for expedited settlement under the new law. The administrative agency had challenged a lower court ruling regarding the lack of prior contradictory proceedings in an audit based on sectoral studies. Since the taxpayer formally requested a simplified resolution and paid the outstanding amount, the court applied the statutory provision to terminate the ongoing litigation immediately.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 1, comma 197, secondo periodo, della l. n. 197/2022; Art. 1, comma 198, della l. n. 197/2022: When a party deposits a request for expedited settlement in pending litigation, the proceedings are extinguished by decree or order.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
nunciato la seguente ORDINANZA sulricorso n. r.g. 1 2543 / 20 1 7 , propost o da: AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore p.t., legale rappresentante, domiciliata in Roma, VIA DEI PORTOGHESI, N . 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende; -ricorrente - contro MARINO CARBURANTI s.r.l., in persona del legale rapp.te p.t. Michele Marino, rappresentata e difesa, per procura in calce al controricorso, dall’Avv. DARIO GIOIA ed elettivamente domiciliata presso lo studio dell’Avv. Guido Lenza in ROMA, VIA XX SETTEMBRE, N. 98/E -controricorrente - avverso la sentenza n. 10001/2016della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE DELLA CAMPANIA- sez. staccata di Salerno , depositata l’11 novembre 2016; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 28 aprile 2023dal consigliere dott.
Francesco Cortesi . Rilevato che: Marino Carburanti s.r.l. impugnò innanzi alla C.T.P. di Salerno l’avviso di accertamento notificatogli dall’amministrazione finanziaria il 3 dicembre 2014, contenente ripresa a tassazione, a fini Irap, Ires e Iva, di maggiori redditi accertati per l’anno di imposta 2010; la pretesa erariale traeva origine dal rilievo di una discrasia fra l’indice di ricarico dichiarato dalla società con la media del settore di riferimento indicata dagli studi appositi; la C.T.P. respinse il ricorso con sentenza che la società contribuente appellò tuttavia vittoriosamente innanzi alla C.T.R. della Campania-sezione staccata di Salerno; i giudici regionali ritennero che, vertendosi in ipotesi di accertamento compiuto sulla sola base degli studi di settore, il necessario contraddittorio preventivo con il contribuente non potesse essere sostituito, come accaduto nella specie, dalla semplice indicazione, da parte dell’Ufficio, dei criteri in base ai quali si era proceduto alla rideterminazione del reddito; l’Agenzia delle entrate ha impugnato la sentenza d’appello con ricorso percassazione affidato a tre motivi; la società intimata ha depositato controricorso.
Considerato che:con il primo motivo, articolato in relazione all’art. 360, comma primo, num. 5), cod. proc. civ., l’Agenzia ricorrente lamenta l’omessa considerazione, da parte dei giudici d’appello, del fatto che l’atto impositivo si fondava non solo sullo scostamento dalla media di settore, ma anche sull’acclarata condotta antieconomica della società; con il secondo motivo – denunziando violazione degli artt. 39, comma 1, lett. d), e 62-sexies del d.l. n. 331/1993, 54 del d.P.R. n. 633/1972, 2697 e 2727 cod. civ. e 7 della l. n. 212/2000 – la ricorrente assume che la CTR avrebbe violato le disposizioni relative all’accertamento di tipo induttivo; con il terzo motivo, deducendo violazione delle medesime disposizioni nonché dell’art. 10 della l. n. 146/1998, l’Amministrazione censura la sentenza nella parte in cui ha «adombrato la sussistenza di un possibile obbligo generalizzato di contraddittorio», in particolare nell’ipotesi, qui ricorrente, di accertamento cd. a tavolino; va preliminarmente osservato che, con nota depositata in via telematica il 4 aprile 2023, la società contribuente ha dato atto di aver depositato istanza di definizione agevolata della lite pendente ai sensi dell’art. 1, comma 197, secondo periodo, della l. n. 197/2022; la nota è corredata da copia dell’istanza di definizione e dall’attestazione del versamento, in corso di causa, dell’importo dovuto; l’Amministrazione nulla ha dedotto a fronte del deposito telematico dell’istanza e della relativa documentazione; in applicazione dell’art. 1, comma 198, della medesima legge, ove è stabilito che «nelle controversie pendenti in ogni stato e grado, in caso di deposito ai sensi del comma 197, secondo periodo, il processo è dichiarato estinto con decreto del presidente della sezione o con ordinanza in camera di consiglio se è stata fissata la data della decisione», va perciò dichiarata l’estinzione del giudizio; le spese, in ossequio alla medesima previsione, restano a carico della parte che le ha anticipate.
P.Q.M.