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Decreto — n. 13585/2023 — snciv Generato dall'IA

Court declares tax litigation extinguished due to automatic termination under new law without party request.

Numero d'incarto Decreto — n. 13585/2023 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Corte di Cassazione declared the tax litigation extinguished following the automatic termination of proceedings under the new legislative framework. The lower court found that the insertion of the case into the official list documented the regular conclusion of the dispute, with no party requesting a hearing to declare extinction. Consequently, the court ruled that the process ended by operation of law, leaving procedural costs to the party who had advanced them.

Regesto Legislator

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Art. 5, comma 12, Law n. 130/2022; Art. 391, comma 3, Civil Procedure Code: When a tax case is listed for extinction under the new law and no party requests a hearing, the process terminates automatically, and costs remain with the advancing party.

Parole chiave

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tax litigation extinction automatic process termination Legge 130/2022 procedural costs allocation Corte di Cassazione ruling estensione della procedura evasione all'obbligo di contribuzione crescita in giudicato della tassazione

Disposizioni normative citate

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Art. 5, comma 12, Law n. 130/2022
13 del 2023, espressamente diretto alla riduzione dei tempi per la dichiarazione di estinzione dei giudizi di legittimità; rilevato che l’inserimento nel predetto elenco documenta la regolare definizione della controversia nelle forme previste dall’art. 5 della legge n.
Art. 391, comma 3, Civil Procedure Code
5 cit., il processo si è estinto, fatta salva la possibilitàper le parti di chiedere la fissazione dell’udienza ai sensi del terzo comma dell’art. 391 cod.
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Testo completo

uente DECRETO sul ricorso iscritto al n.20276/2021 R.G. proposto da CLAUS EVASIO, rappresentato e difeso dagli avvocati AGLIATI MARTINO e BERTAGGIA LORENZO contro AGENZIA DELLE ENTRATE, rappresentata e difesa dall’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO nonchécontro AGENZIA DELLE ENTRATE - DIREZIONE PROVINCIALE DI NOVARA avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale Piemonte n. 78/05/2021 depositata il 28/01/2021 , pronunciata con riferimento ad atto impositivo contemplato nell’elenco trasmesso dall’Agenzia delle Entrate in osservanza dell’art. 40, comma 4, del d.l. n. 13 del 2023, espressamente diretto alla riduzione dei tempi per la dichiarazione di estinzione dei giudizi di legittimità; rilevato che l’inserimento nel predetto elenco documenta la regolare definizione della controversia nelle forme previste dall’art. 5 della legge n. 130 del 2022 e l’assenza di diniego ai sensi del comma 11 della medesima disposizione; che entro il termine di legge nessuna delle parti ha presentato l’istanza di trattazione di cui al comma 12 dell’art. 5 cit. (tale non potendosi ritenere eventuale istanza di trattazione finalizzata unicamente alla declaratoria di estinzione); che, pertanto, ai sensi del predetto comma 12 dell’art. 5 cit., il processo si è estinto, fatta salva la possibilitàper le parti di chiedere la fissazione dell’udienza ai sensi del terzo comma dell’art. 391 cod. proc. civ; che, ai sensi dell’ultimo periodo del comma 5 dell’art. 5 cit., le spese del processo estinto restano a carico della parte che le ha anticipate.

DICHIARA ESTINT