Court dismisses appeal against tax authority's declaration of lawsuit extinction due to procedural silence.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation dismissed the appeal filed by Dragano Gina against the tax agency's declaration that the lawsuit had extinguished. The lower court found that the absence of any party's request for a hearing within the statutory period mandated the extinction of the proceedings under Article 5 of Law No. 130/2022. Consequently, the court upheld the decision that the legal action terminated automatically due to the parties' inaction.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 5, comma 12, L. 130/2022; Art. 391, comma 3, c.p.c.: When neither party requests a hearing within the prescribed term following the transmission of the list, the proceedings extinguish by operation of law.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
uente DECRETO sul ricorso iscritto al n.25720/2021 R.G. proposto da : DRAGANO GINA, rappresentata e difesa dall’avvocato DI STEFANI ROBERTA contro AGENZIA DELLE ENTRATE, rappresentata e difesadall’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG. MARCHE n.371/ 02/ 2021 depositata il 29/03/2021 , pronunciata con riferimento ad atto impositivo contemplato nell’elenco trasmesso dall’Agenzia delle Entrate in osservanza dell’art. 40, comma 4, del d.l. n. 13 del 2023, espressamente diretto alla riduzione dei tempi per la dichiarazione di estinzione deigiudizi di legittimità; rilevato che l’inserimento nel predetto elenco documenta la regolare definizione della controversia nelle forme previste dall’art. 5 della legge n. 130 del 2022 e l’assenza di diniego ai sensi del comma 11 della medesima disposizione; che entro il termine di legge nessuna delle parti ha presentato l’istanza di trattazione di cui al comma 12 dell’art. 5 cit. (tale non potendosi ritenere eventuale istanza di trattazione finalizzata unicamente alla declaratoria di estinzione); che, pertanto, ai sensi del predetto comma 12 dell’art. 5 cit., il processo si è estinto, fatta salva la possibilitàper le parti di chiedere la fissazione dell’udienza ai sensi del terzo comma dell’art. 391 cod. proc. civ; che, ai sensi dell’ultimo periodo del comma 5 dell’art. 5 cit., le spese del processo estinto restano a carico della parte che le ha anticipate.
DICHIARA ESTINTO IL