Court declares civil procedure extinguished due to automatic termination under new tax law provisions.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Corte di Cassazione declared the civil procedure extinguished following a decree issued by the Lazio Regional Court. The lower court ruled that the insertion of the case into a specific list under Article 5 of Law No. 130/2022 automatically terminated the litigation without a formal denial. Consequently, the appeal against this extinction decree was dismissed as the procedural matter had already concluded by operation of law.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 5, comma 12, Law No. 130/2022; Art. 391, third paragraph, Civil Procedure Code: The insertion of a case into the list for the reduction of time limits for the declaration of extinction of proceedings automatically extinguishes the process, making subsequent appeals against the extinction decree inadmissible.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
uente DECRETO sul ricorso iscritto al n.10676/2021 R.G. proposto da : AGENZIA DELLE ENTRATE, rappresentata e difesa dall’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO contro TOPTECHNOLOGY SRL (GIÀ ALLIANCE GROUP SRL), rappresentata e difesa dagli avvocati CICALA CARLO e RICCIONI ALESSANDRO avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG. Lazio n. 3057 /02 /2020 depositata il 15/10/2020 , pronunciata con riferimento ad atto impositivo contemplato nell’elenco trasmesso dall’Agenzia delle Entrate in osservanza dell’art. 40, comma 4, del d.l. n. 13 del 2023, espressamente diretto alla riduzione dei tempi per la dichiarazione di estinzione dei giudizi di legittimità; rilevato che l’inserimento nel predetto elenco documenta la regolare definizione della controversia nelle forme previste dall’art. 5 della legge n. 130 del 2022 e l’assenza di diniego ai sensi del comma 11 della medesima disposizione; che entro il termine di legge nessuna delle parti ha presentato l’istanza di trattazione di cui al comma 12 dell’art. 5 cit. (tale non potendosi ritenere eventuale istanza di trattazione finalizzata unicamente alla declaratoria di estinzione); che, pertanto, ai sensi del predetto comma 12 dell’art. 5 cit., il processo si èestinto, fatta salva la possibilitàper le parti di chiedere la fissazione dell’udienza ai sensi del terzo comma dell’art. 391 cod. proc. civ; che, ai sensi dell’ultimo periodo del comma 5 dell’art. 5 cit., le spese del processo estinto restano a carico della parte che le ha anticipate.
DICHIARA ESTINTO IL PROC