Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 13538/2023 — snciv Generato dall'IA

Cassation court quashes regional tax tribunal decision for insufficient motivation regarding disputed beach area classification.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 13538/2023 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Parzialmente accolto (Partially Allowed)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation quashed the Regional Tax Tribunal's decision because it failed to adequately explain why it accepted the Municipality's claim regarding covered beach areas when the taxpayer only owned uncovered areas. The taxpayer argued the tax was excessive and the tribunal ignored the seasonal nature of the beach business, while the tribunal merely stated the tariff complied with regulations without addressing the specific factual dispute. The court ruled that the tribunal's motivation was merely apparent and did not meet the constitutional minimum required by law, necessitating a remand for a new examination.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c.; Art. 111, comma 6 Cost.: The regional tax tribunal's decision is void if its reasoning is merely apparent or fails to address specific factual disputes raised by the parties, requiring a substantive explanation rather than a generic reference to regulatory compliance.

Parole chiave

Generato dall'IA
insufficient motivation regional tax tribunal beach area classification constitutional minimum remand for new trial taxation dispute seasonal activity tassa d'utilizzazione

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c.
Ricordato che, in seguito alla riformulazione dell'art. 360, comma 1, n.
Art. 111, comma 6 Cost.
Art. 54 d.l. n. 83 del 2012
1,2, e 7 del d.lgs. 546/92 e 112 c.p.c.”, per essere la CTR “venuta meno al suo dovere decisorio in quanto si è limitata a ritenere legittimo l’avviso in toto senza rendere alcuna pronuncia sostitutiva dello stesso, a cui eratenuta”;
Art. 77 d.lgs. n. 507/93
In particolare, ha evidenziato, che “non ricorre alcuna violazione dell’art. 77 del d.lgs.
Art. 66 d.lgs. n. 507/93
507/93 avendo il Comune deliberato di applicare una tariffa differenziata in considerazione della ridotta utilizzazione temporale” del lido e “ulteriormente ridotta visto il carattere stagionale dell’attività ai sensi del comma 4, lett.b), dell’art. 66 del d.lgs.”.
art. 112 c.p

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Su 8053/2014
Su 8053/2014), nel caso di specie, la motivazione del perché la CTR ha avallato per intero la pretesa del Comune manca.
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

ronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.4068/2021 R.G. proposto da : CORSARO MASSIMO, domiciliato ex lege in ROMA, PIAZZA CAVOUR presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall'avvocato TARANTO VINCENZO (TRNVCN53E11C927C) -ricorrente- contro COMUNE ACI CASTELLO -intimato- avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG.SEZ.DIST. CATANIA n. 3516/2020depositata il 29/06/2020 . Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 04/05/2023 dal Consigliere ANTONIO MONDINI. Premesso che: 1.Massimo Salvatore Corsaro, titolare dello stabilimento balneare “Lido Grotta Smeralda”, ricorre, con quattro motivi, per la cassazione della sentenza in epigrafe con cui la commissione regionale tributaria (CTR) della Sicilia ha accolto l’appello del Comune di Aci Castello contro la sentenza di annullamento dell'avviso di accertamento relativo alla Tarsu per l'anno 2011.

La commissione ha ritenuto priva di fondamento la decisione di primo grado con cui era stato affermato che la tariffa comunale doveva essere disapplicata comportando “un costo eccessivo” per il contribuente. La CTR ha affermato che non vi era alcun altro elemento che giustificasse la disapplicazione della tariffa essendo essa rispettosa del regolamento TARSU del Comune, della categoria di appartenenza dell’attività svolta sul lido e della normativa vigente. In particolare, ha evidenziato, che “non ricorre alcuna violazione dell’art. 77 del d.lgs. 507/93 avendo il Comune deliberato di applicare una tariffa differenziata in considerazione della ridotta utilizzazione temporale” del lido e “ulteriormente ridotta visto il carattere stagionale dell’attività ai sensi del comma 4, lett.b), dell’art. 66 del d.lgs.”.

La CTR ha constatato che sul lido veniva svolta una attività regolare continuativa e organizzata seppure a carattere stagionale;

2. il Comune di Aci Castello è rimasto intimato; considerato che:

1. il contribuente lamenta:

1) nullità della sentenza per avere la CTR omesso “di considerare e motivare in ordine alle difese del ricorrente sulla erroneità della tariffa applicata e delle superfici tassate sulla base del regolamento comunale”. Sostiene il ricorrente che la CTR avrebbe dovuto spiegare perché ha avallato la pretesa del Comune malgrado che questa fosse riferita ad aree coperte e scoperte e che esso ricorrente fosse invece titolare solo di aree scoperte e perché “la tariffa applicata alle varie superfici … può considerarsi corretta”;

2) violazione dell'art. 7, comma 5, del d.lgs. n. 546 del 1992 e “omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione circa un fatto decisivo della controversia in relazione all’art. 360, comma 1, n.5, c.p.c.” per avere la CTR omesso di motivare “in ordine alla disapplicazione del regolamento comunale nella parte relativa alla diversificazione delle tariffe tra aree coperte destinate a bar ed uso commerciale e aree scoperte destinate a stabilimento balneare (solarium, sdraio, lettini, cabine)”. Il ricorrente deduce di essere titolare solo di aree scoperte mentre “le uniche aree coperte sono quelle destinate a bar e ristorante e possedute da altro soggetto (Grasso Angelo)”. Deduce poi che il Comune avrebbe applicato la stessa tariffa ad aree coperte di diversa destinazione;

3) violazione degli artt. 62, 66 e 77 del d.lgs. n. 507 del 1993 e dell'art. 112 c.p.c., per avere la CTR “tassato aree non detenute dall’odierno ricorrente, applicato la tariffa per le aree coperte anche alle aree coperte o comunque per non avere tenuto conto della stagionalità caratterizzante l’attività del lido balneare conseguendone una estrema variabilità della potenzialità di produrre rifiuti in relazione al diverso andamento delle presenze nel corso degli anni avendo verificato l’effettiva applicazione della tariffa ridotta”.

Ribadisce il ricorrente di essere titolare solo di aree scoperte mentre “le uniche aree coperte sono quelle destinate a bar e ristorante e possedute da altro soggetto (Grasso Angelo)”. Deduce poi cheil “Lido Grotta Smeralda” “è operativo solo tre mesi l’anno”. Deduce infine che la CTR “ha omesso una sentenza del tutto viziata non avendo verificato l’effettiva e concreta riduzione della tassa per la stagionalità riconosciuta e pari al 25%”; 4) “in subordine, violazione degli artt. 1,2, e 7 del d.lgs. 546/92 e 112 c.p.c.”, per essere la CTR “venuta meno al suo dovere decisorio in quanto si è limitata a ritenere legittimo l’avviso in toto senza rendere alcuna pronuncia sostitutiva dello stesso, a cui eratenuta”;

2. il primo motivo di ricorso è fondato e va accolto restando gli altri motivi assorbiti. 2.1. Ricordato che, in seguito alla riformulazione dell'art. 360, comma 1, n. 5, cod. proc. civ., disposta dall'art. 54 del d.l. n. 83 del 2012, conv., con modif., dalla l. n. 134 del 2012, ilsindacato di legittimità sullamotivazione resta circoscritto alla sola verifica del rispetto del «minimo costituzionale» richiesto dall'art. 111, comma 6, Cost., che viene violato qualora lamotivazione sia totalment e mancante o meramente apparente, ovvero si fondi su un contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili o risulti perplessa ed obiettivamente incomprensibile (v.

Su 8053/2014), nel caso di specie, la motivazione del perché la CTR ha avallato per intero la pretesa del Comune manca. Posto che l’odierno ricorrente aveva dedotto fino dall’atto introduttivo del giudizio che il “Lido Grotta Smeralda” aveva solo aree scoperte, la CTR avrebbe dovuto dar conto, in motivazione, di essersi fatta carico di tale deduzione ed avrebbe quindi dovuto spiegare perché ha ritenuto di confermare la pretesa impositiva anche per la parte relativa a 228 mq di aree coperte, tassate con la tariffa di euro 9,87 mq. Al contrario la CTR si è limitata ad affermare che la tariffa applicata “rispetta il regolamento, la categoria di appartenenza della attività svolta dal lito e la normativa vigente”;

3. per effetto dell’accoglimento del primo motivo di ricorso la sentenza impugnata deve essere cassata. La causa deve essere rinviata alla corte territoriale per nuovo esame nonché per la liquidazione delle spese del processo; PQM la Corte accoglie il primo motivo di ricorso, dichiara assorbiti gli altri, cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa, anche per le spese, alla corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sicilia, in