Civil procedure case dismissed as extinguished due to lack of party request for hearing under Art. 5 L. 130/2022.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe court declared the civil proceeding extinguished because neither party requested a hearing to fix a date within the statutory timeframe. The plaintiff challenged an administrative act regarding tax collection, while the defendant argued the case was definitively resolved without opposition. The court ruled that without an explicit request to schedule an audience, the process terminated automatically under the relevant law.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 5, comma 12 della legge n. 130 del 2022; When parties fail to request a hearing to fix a date within the legal term, the civil proceeding is extinguished.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
uente DECRETO sul ricorso iscritto al n.16848/2015 R.G. proposto da : SOCIETA' DISTRIBUZIONE 2001 DI ACQUASALIENTE LORIS C SNC, SBABO MARIA TERESA, ACQUASALIENTE LORIS, rappresentati e difesi d a ll’avvocato CICCOTTI SABINA, contro AGENZIA DELLE ENTRATE, rappresentata e difesa dall’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, nonchè contro AGENZIA DELLE ENTRATE DIREZIONE PROVINCIALE DI VICENZA avverso SENTENZA di COMM. TRIB. REG. VENETO n. 41/ 22/ 2015 depositata il 07/01/2015, pronunciata con riferimento ad atto impositivo contemplato nell’elenco trasmesso dall’Agenzia delle Entrate in osservanza dell’art. 40, comma 4, del d.l. n. 13 del 2023, espressamente diretto alla riduzione dei tempi per la dichiarazione di estinzione dei giudizi di legittimità; rilevato che l’inserimento nel predetto elenco documenta la regolare definizione della controversia nelle forme previste dall’art. 5 della legge n. 130 del 2022 e l’assenza di diniego ai sensi del comma 11 della medesima disposizione; che entro il termine di legge nessuna delle parti ha presentato l’istanza di trattazione di cui al comma 12 dell’art. 5 cit. (tale non potendosi ritenere eventuale istanza di trattazione finalizzata unicamente alla declaratoria di estinzione); che, pertanto, ai sensi del predetto comma 12 dell’art. 5 cit., il processo si è estinto, fatta salva la possibilitàper le parti di chiedere la fissazione dell’udienza ai sensi del terzo comma dell’art. 391 cod. proc. civ; che, ai sensi dell’ultimo periodo del comma 5 dell’art. 5 cit., le spese del processo estinto restano a carico della parte che le ha anticipate.
DICHIARA ESTINTO