Civil court declares lawsuit extinguished due to procedural time limits under new tax law provisions.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Corte di Cassazione declared the civil lawsuit between Ghezzi Tito and the Revenue Agency extinguished. The lower court found that the case was formally concluded under Article 5 of Law No. 130/2022, which mandates the automatic extinction of proceedings for tax judgments within specific timeframes. Consequently, the appellate court upheld this procedural outcome, ruling that no valid request for a hearing was filed to revive the process.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 5, comma 12, Law No. 130/2022; Art. 391, paragraph 3, Code of Civil Procedure: When a tax judgment becomes extinct under the new procedural rules, the court must declare the process extinguished unless a party requests a hearing within the statutory period.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
uente DECRETO sul ricorso iscritto al n.26812/2020 R.G. proposto da : GHEZZI TITO, rappresentato e difeso dall'avvocato DEL PACE MIRIA contro AGENZIA DELLE ENTRATE, RAPPRESENTATO E DIFESO DALL’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO . avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG. Toscana n.199/ 01 2020 , depositata il 17/02/2020, pronunciata con riferimento ad atto impositivo contemplato nell’elenco trasmesso dall’Agenzia delle Entrate in osservanza dell’art. 40, comma 4, del d.l. n. 13 del 2023, espressamente diretto alla riduzione dei tempi per la dichiarazione di estinzione dei giudizi di legittimità; rilevato che l’inserimento nel predetto elenco documenta la regolare definizione della controversia nelle forme previste dall’art. 5 della legge n. 130 del 2022 e l’assenza di diniego ai sensi del comma 11 della medesima disposizione; che entro il termine di legge nessuna delle parti ha presentato l’istanza di trattazione di cui al comma 12 dell’art. 5 cit. (tale non potendosi ritenere eventuale istanza di trattazione finalizzata unicamente alla declaratoria di estinzione); che, pertanto, ai sensi del predetto comma 12 dell’art. 5 cit., il processo si è estinto, fatta salva la possibilitàper le parti di chiedere la fissazione dell’udienza ai sensi del terzo comma dell’art. 391 cod. proc. civ; che, ai sensi dell’ultimo periodo del comma 5 dell’art. 5 cit., le spese del processo estinto restano a carico della parte che le ha anticipate.
DICHIARA ESTINTO I