Court declares civil lawsuit extinguished due to procedural listing under new tax law provisions.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Supreme Court declared the civil lawsuit between Giuseppe Malfitano and the Italian Revenue Agency extinguished. The lower court ruled that the case was formally listed in a specific directory mandated by Article 5 of Law No. 130/2022, which signifies the regular conclusion of proceedings. Consequently, the court held that no further action was required as the parties had not requested a hearing to declare extinction.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 5, comma 12 of Law No. 130/2022; When a civil proceeding is listed in the directory of extinguished judgments pursuant to the new tax procedural framework, the process is deemed legally terminated without the need for a separate declaration.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
uente DECRETO sul ricorso iscritto al n.9523/2015 R.G. proposto da : MALFITANO GIUSEPPE, rappresentato e difeso dall'avvocato LIBRANTI ANDREA, contro AGENZIA DELLE ENTRATE DIREZIONE PROVINCIALE DI AGRIGENTO, rappresentata e difesa dall’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, avverso SENTENZA di COMM.TRIB. REG. SICILIA n. 2931/ 01/ 2014 depositata il 06/10/2014, pronunciata con riferimento ad atto impositivo co ntemplato nell’elenco trasmesso dall’Agenzia delle Entrate in osservanza dell’art. 40, comma 4, del d.l. n. 13 del 2023, espressamente diretto alla riduzione dei tempi per la dichiarazione di estinzione dei giudizi di legittimità; rilevato che l’inserimento nel predetto elenco documenta la regolare definizione della controversia nelle forme previste dall’art. 5 della legge n. 130 del 2022 e l’assenza di diniego ai sensi del comma 11 della medesima disposizione; che entro il termine di legge nessuna delle parti ha presentato l’istanza di trattazione di cui al comma 12 dell’art. 5 cit. (tale non potendosi ritenere eventuale istanza di trattazione finalizzata unicamente alla declaratoria di estinzione); che, pertanto, ai sensi del predetto comma 12 dell’art. 5 cit., il processo si è estinto, fatta salva la possibilitàper le parti di chiedere la fissazione dell’udienza ai sensi del terzo comma dell’art. 391 cod. proc. civ; che, ai sensi dell’ultimo periodo del comma 5 dell’art. 5 cit., le spese del processo estinto restano a carico della parte che le ha anticipate.
DICHIARA ESTINTO IL P