Civil procedure: Court declares lawsuit extinguished due to lack of response to tax authority's list.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the civil lawsuit extinguished because the defendant failed to respond to the tax authority's list of concluded cases. The lower court ruled that the absence of any objection within the legal timeframe meant the dispute was definitively resolved under the new tax law. Consequently, the proceedings terminated without a substantive judgment on the merits of the tax dispute.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 5, comma 12 of Law n. 130/2022; Art. 391, third paragraph of the Civil Procedure Code: When a party fails to file an objection to a list of extinguished proceedings, the lawsuit is deemed extinguished by operation of law.
Parole chiave
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Generato dall'IATesto completo
uente DECRETO sul ricorso iscritto al n.26425/2021 R.G. proposto da : AGENZIA DELLE ENTRATE DIREZIONE REGIONALE DELLA SICILIA, RAPPRESENTATA E DIFESA DALL’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO . contro LENTINI GIACOMO, rappresentato e difeso dagli avvocati TRIBULATO ANTONINO, TRIBULATO FILADELFO avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG. SICILIA SEZ.DIST. SIRACUSA n.2910/ 04/ 2021 depositata il 25/03/2021, pronunciata con riferimento ad atto impositivo contemplato nell’elenco trasmesso dall’Agenzia delle Entrate in osservanza dell’art. 40, comma 4, del d.l. n. 13 del 2023, espressamente diretto alla riduzione dei tempi per la dichiarazione di estinzione dei giudizi di legittimità; rilevato che l’inserimento nel predetto elenco documenta la regolare definizione della controversia nelle forme previste dall’art. 5 della legge n. 130 del 2022 e l’assenza di diniego ai sensi del comma 11 della medesima disposizione; che entro il termine di legge nessuna delle parti ha presentato l’istanza di trattazione di cui al comma 12 dell’art. 5 cit. (tale non potendosi ritenere eventuale istanza di trattazione finalizzata unicamente alla declaratoria di estinzione); che, pertanto, ai sensi del predetto comma 12 dell’art. 5 cit., il processo si è estinto, fatta salva la possibilitàper le parti di chiedere la fissazione dell’udienza ai sensi del terzo comma dell’art. 391 cod. proc. civ; che, ai sensi dell’ultimo periodo del comma 5 dell’art. 5 cit., le spese del processo estinto restano a carico della parte che le ha anticipate.
DICHIARA ESTINTO IL