Civil case dismissed as extinguished by law due to automatic termination of proceedings without party request.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the civil proceeding extinguished following the automatic termination of the case under specific statutory provisions. The lower court found that the insertion of the case into a transmission list documented the regular conclusion of the dispute, and no party requested a hearing to declare extinction. Consequently, the court ruled that the process ended by operation of law, leaving any advanced costs to the party who had prepaid them.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 5, comma 12 of Law n. 130/2022; When a case is automatically extinguished by law without a party's request for a hearing, the proceedings terminate and costs remain with the party who advanced them.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
uente DECRETO sul ricorso iscritto al n.25762/2021 R.G. proposto da FEMMINELLA FAUSTO, rappresentato e difeso dall’ avvocato BOGGETTI DESIDERIA unitamente all'avvocato CARRETTO GIUSEPPE contro AGENZIA DELLE ENTRATE, rappresentata e difesa dall’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO nonchè contro AGENZIA DELLE ENTRATE DIREZIONE PROVINCIALE DI IMPERIA avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale Liguria n. 170/01/2021 depositata il 01/03/2021 , pronunciata con riferimento ad atto impositivo contemplato nell’elenco trasmesso dall’Agenzia delle Entrate in osservanza dell’art. 40, comma 4, del d.l. n. 13 del 2023, espressamente diretto alla riduzione dei tempi per la dichiarazione di estinzione dei giudizi di legittimità; rilevato che l’inserimento nel predetto elenco documenta la regolare definizione della controversia nelle forme previste dall’art. 5 della legge n. 130 del 2022 e l’assenza di diniego ai sensi del comma 11 della medesima disposizione; che entro il termine di legge nessuna delle parti ha presentato l’istanza di trattazione di cui al comma 12 dell’art. 5 cit. (tale non potendosi ritenere eventuale istanza di trattazione finalizzata unicamente alla declaratoria di estinzione); che, pertanto, ai sensi del predetto comma 12 dell’art. 5 cit., il processo si è estinto, fatta salva la possibilitàper le parti di chiedere la fissazione dell’udienza ai sensi del terzo comma dell’art. 391 cod. proc. civ; che, ai sensi dell’ultimo periodo del comma 5 dell’art. 5 cit., le spese del processo estinto restano a carico della parte che le ha anticipate.
DICHIARA ESTINT