Cassation dismisses appeal for extinction of proceedings due to claimant's 2020 request to declare case extinguished.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court declared the proceedings extinguished because the claimant had previously requested the termination of the case in 2020. Although the claimant later filed a cassation appeal alleging procedural nullity regarding the lack of notification, the Court found the earlier request to extinguish the matter took precedence. Consequently, the appeal was rejected as the subject matter of the dispute had already ceased to exist.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 360, n. 4 c.p.c.; Art. 16, 31, 37 D.Lgs. 546/1992: When a party requests the extinction of proceedings due to cessation of the subject matter, the judgment declaring such extinction prevails over subsequent appeals alleging procedural nullity.
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ato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 23487/2014R.G. proposto da: UNIPOL GRUPPO FINANZIARIO S.P.A., quale incorporante della società AURORA ASSICURAZIONI S.p.A., rappresentata e difesa dall’avvocato Paolo Maria Capè ed elettivamente domiciliata presso lo studio dell’avvocato Giovan Candido di Gioia sito in Roma, Piazza Mazzini, n. 27. –ricorrente – contro AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore. –intimata – Avverso la sentenza della COMM.TRIB.REG. LOMBARDIA n. 163/2011, depositata in data 21 ottobre 201 1 . Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 28 aprile 2023 dal Consigliere Maria Luisa De Rosa. Rilevato che:
1. La società ricorrente – inizialmente Winterthur Vita S.p.A., poi Aurora Assicurazioni S.p.A. e, da ultimo, Unipol Gruppo Finanziario s.p.a. - presentava, in data 18 luglio 2003, istanza di rimborso per l’importo complessivo di € 89.359,75, oltre interessi, addebitatole nel 2002 quale imposta sostitutiva ai sensi del d.lgs. 1° aprile Sil. Rif. Ist. Rimb. IRPEG –ILOR 1996, n. 239, sui titoli a reddito fisso emessi dallo Stato italiano e depositati presso Unicredito Italiano S.p.A. L’istanza, segnatamente, si giustificava in quanto la società contribuente era da considerarsi lordista, essendo una società di capitali residente in Italia e trattandosi di titoli emessi da soggetto residente in Italia, seppure acquistati all’estero con deposito del denaro presso un intermediario italiano (Unicredito Italiano S.p.A.). L’Agenzia delle Entrate – Ufficio di Milano I, non forniva alcuna risposta, formandosi così un silenzio-rifiuto.
2. Avversoil detto silenzio-rifiuto, l’odierna ricorrente proponeva ricorso dinanzi alla C.t.p. di Milano; l ’Agenzia d elle Entrate non si costituiva.
3. La C.t.p., con sentenza n.470/40/2007, accoglieva il ricorso di parte ricorrente, dichiarando dovuto il rimborso.
4. Contro tale decisione proponeva appello l’ufficio dinanzi laC.t.r. della Lombardia.
5. Con sentenzan. 178/2009, depositata in data 14 dicembre 2009, la C.t.r. aditarigettava il gravame, confermando l’operato del giudice di prima istanza.
6. Avverso la sentenza della C.t.r. della Lombardia, l’Ufficio proponeva ricorso per revocazione ordinaria presso la medesima Commissione in diversa composizione; la contribuente si costituiva in giudizio con atto di controdeduzioni.
7. La C.t.r. della Lombardia, con sentenza n. 163/2011, depositata in data 21 ottobre 2011, revocava la sentenza n. 178/2009, respingendonel merito il ricorso contro il silenzio rifiuto al rimborso di € 89.359,75.
8. Avverso quest’ultima sentenza della C.t.r. della Lombardia, la contribuente ha proposto ricorso per Cassazione affidato ad un solo motivo. L’Ufficio è rimasto intimato. La causa è stata trattata nella camera di consiglio del 28 aprile 2023 per la quale non sono state depositate memorie. Considerato che:
1. Con l’unico motivo di ricorso , così rubricato: « Nullità della sentenza e del procedimento, ex art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ., per violazione degli articoli 16, 31 e 37 del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546»la ricorrente lamenta l’error in procedendo nella parte in cui, nella sentenza impugnata, la C.t.r. non ha rilevato la completa e totale inesistenza della comunicazione dell’avviso di trattazione nonché della comunicazione del dispositivo alla parte privata, e, conseguentemente, la nullità del procedimento.
2. Va rilevato che in data 24 luglio 2020, la ricorrente, premesso che l’Agenzia delle entrate aveva provveduto spontaneamente al pagamento dovuto – e, quindi, al pagamento dell’importo richiesto a titolo di rimborso – chiedeva dichiararsi estinto il giudizio per cessazione della materia del contendere.
3. In conclusione, va dichiarato estinto il giudizio per cessazione della materia del contendere. Nulla per le spese,essendo rimasta intimata l’Agenzia.
P.Q.M.
Dichiara estinto il giudizi