Cassation court dismisses appeal and remands case for document integration regarding tax sanction appeal.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Cassation Court dismissed the appeals filed by Clement Tachè against tax sanctions and ordered the merger of two related proceedings. The lower court had partially accepted the taxpayer's appeal regarding Swiss account sanctions, but the Cassation Court found the request to extinguish the lawsuit via the 'rottamazione' (debt cancellation) scheme insufficient due to missing documentation. Consequently, the case was remanded to the lower court for the diligent party to submit proof that the tax debt was fully paid and the cancellation request was formally lodged.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 4 comma 1 d.l. 167/1990; Art. 375 comma 5 e 380-bis c.p.c.: The court dismisses appeals against tax sanctions for lack of procedural completeness and remands the case to verify the validity of a debt cancellation scheme request.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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to la seguente ORDINANZAINTERLOCUTORIA sul ricorso n.13357/2016R.G. proposto da : Clement Tachè, rappresentato e difeso dagli avv.ti Alberto Marcheselli, Barbara Benazzi e M arina Milli, presso la quale è elettivamente domiciliato in Roma alla via Marianna Dionigi n.29; –ricorrente – contro Agenzia delle entrate, in persona del direttore pro tempore, domiciliata ope legisin Roma Via dei Portoghesi 12, presso l’Avvocatura Generale dello Stato che la rappresenta e difende; -controricorrente- avverso la sentenza n. 5144/15della Commissione tributaria regionale della Lombardia, depositata in data 27 novembre 2015e non notificata.
Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 13 aprile2023 dal consigliere Andreina Giudicepietro . tributi r.g. n.13357 e 13358 /2016 Cons. est. Andreina Giudicepietro e sul ricorso n.13358/2016R.G. proposto da: Yona Katri, rappresentata e difesa dagli avv.ti Alberto Marcheselli, Barbara Benazzi e M arina Milli, presso la quale è elettivamente domiciliato in Roma alla via Marianna Dionigi n.29; –ricorrente –controricorrente incidentale- contro Agenzia delle entrate, in persona del direttore pro tempore, domiciliata ope legisin Roma Via dei Portoghesi 12, presso l’Avvocatura Generale dello Stato che la rappresenta e difende; -controricorrente-ricorrente incidentale- avverso la sentenza n.306/2016 della Commissione tributaria regionale della Lombardia, pronunciata in data 11 dicembre 2015, depositata in data 20 gennaio 2016 e non notificata.
RILEVATO CHE: 1.1.Nel procedimento n.13357/2016R.G., Clement Tachè ricorre, con cinque motivi, nei confronti d ell ’Agenzia delle entrate , che resiste con controricorso,avverso la sentenza n. 5144/15 della Commissione tributaria regionale della Lombardia, depositata in data 27 novembre 2015 e non notificata, che ha accolto l’appello dell’uff icio avverso la decisione di primo grado che aveva parzialmente accolto il ricorso del contribuente avversol’avviso di irrogazione di sanzioni connesse alla violazione degli obblighi di monitoraggio fiscale exart.4, comma 1, d.l. n. 167/1990, conv. dalla legge n.227/1990 per aver omesso l’indicazione nel quadro RW della consistenza degli investimenti ovvero delle attività di natura finanziaria detenute all’estero dal 2003 al 2008 al termine di ciascun periodo di imposta. 1.2.
Con la sentenza impugnata, la C.t.r., ritenuta l’ammissibilità del ricorso introduttivo del contribuente, nonché la sussistenza del r.g. n.13357 e 13358 /2016 Cons. est. Andreina Giudicepietro potere accertativo dell’ufficio anche per le annualità 2003 e 2004, stante il raddoppio dei termini exart. 12, comma 2-ter, d.l. n.78/2009, convertito dalla legge n.102/2009, con decorrenza dal 1 luglio 2009, affermava la debenza delle sanzioni, in quanto l’amministrazione le aveva applicate sulla differenza tra l’importo giacente all’estero (nella misura del 50 per cento attesa la cointestazione con la coniuge) e le somme scudate.
Infine, la C.t.r. dava atto che per l’anno di imposta 2008 il contribuente aveva definito l’atto di contestazione ed irrogazione delle sanzioni. 1.3. Il ricorso è stato fissato per la camera di consiglio del 13 aprile 2023, ai sensi degli artt. 375, ultimo comma, e 380– bis . 1 cod. proc. civ., il primo come modificato ed il secondo introdotto dal d.l. 31agosto 2016, n.168, conv. dallalegge 25 ottobre 2016, n.197 . Nelle more il ricorrente ha depositato istanza di estinzione del giudizio per cessata materia del contendere, con compensazione delle spese di lite, avendo aderito alla rottamazione delle cartelle, provvedendo all’integrale pagamento del dovuto. 2.1.Nel procedimento n.13358/2016 R.G., Yona Katri ricorre, con sei motivi, nei confronti d ell ’Agenzia delle entrate, che resiste con controricorso e spiega ricorso incidentale , avverso la sentenza n.306/2016 della Commissione tributaria regionale della Lombardia, pronunciata in data 11 dicembre 2015, depositata in data 20 gennaio 2016 e non notificata, che ha rigettato l’appello dell’ufficio e quello incidentale della contribuenteavverso la decisione di primo grado che aveva parzialmente accolto il ricorso avverso l’avviso di irrogazione di sanzioni connesse alla violazione degli obblighi di monitoraggio fiscale exart.4, comma 1, d.l. n. 167/1990, conv. dalla legge n.227/1990 per aver omesso l’indicazione nel quadro RW della consistenza degli r.g. n.13357 e 13358 /2016 Cons. est.
Andreina Giudicepietro investimenti ovvero delle attività di natura finanziaria detenute all’estero dal 2004 al 2008 al termine di ciascun periodo di imposta. 2.2. Con la sentenza impugnata, la C.t.r., dopo aver rilevato che l’appello dell’ufficio era meramente ripetitivo delle argomentazioni ed eccezioni avanzate in primo grado, riteneva nel merito la correttezza delle conclusioni dei giudici di primo grado, che avevano ridotto le sanzioni in misura del 50 per cento in considerazione del fatto che i conti correnti svizzeri eranocointestati alla contribuente ed al marito, con firma congiunta.
La C.t.r. rigettava anche l’appello incidentale della contribuente, perché le doglianze erano generiche, già esposte nel ricorso introduttivo e ritenute infondate dal giudice di prime cure. 2.3. Iricorsi sono stat i fissat i per la camera di consiglio del 13 aprile 2023, ai sensi degli artt. 375, ultimo comma, e 380– bis . 1 cod. proc. civ., il primo come modificato ed il secondo introdotto dal d.l. 31agosto 2016, n.168, conv. dallalegge 25 ottobre 2016, n.197 . CONSIDERATO CHE: 1.Preliminarmente deve disporsi la riunione del procedimento recante il n.13358/2016R.G. al procedimento n.13357/2016 R.G. , in quanto i giudizi hanno ad oggetto identiche questioni e vertono sulla sulla medesima vicenda.
Si tratta, infatti, dell’impugnazione degli atti di irrogazione delle sanzioni per la violazione degli obblighi di monitoraggio fiscale, ex art.4, comma 1, d.l. n. 167/1990, conv. dalla legge n.227/1990, per aver omesso i coniugi ricorrenti l’indicazione nel quadro RW della consistenza degli investimenti ovvero delle attività di natura finanziaria detenute all’estero sul conto cointestato a firma congiunta dal 2004 al 2008 al termine di ciascun periodo di imposta.
2. Sempre preliminarmente, deve rilevarsi che Clement Tachè , parte ricorrente nel procedimento n.13357/2016 R.G., ha depositato r.g. n.13357 e 13358 /2016 Cons. est. Andreina Giudicepietro istanza di estinzione del giudizio per cessata materiadel contendere, con compensazione delle spese di lite, deducendo di aver aderito alla rottamazione delle cartelle e di aver provveduto all’integrale pagamento del dovuto. Dalla documentazione allegata all’istanza risulta l’avvenuto pagamento della somma determinata dall’Agenzia delle entrate per la definizione dei carichi contenuti in una cartella di pagamento, con un numero identificativo che, tuttavia, non è, prima facie, ricollegabile agli atti di contestazione delle sanzioni oggetto di impugnazione.
Né, ai fini della verifica dell’oggetto della definizione agevolata , risulta depositata la relativa domanda, con la quale, peraltro, è previsto che l’istante assumal’impegno a rinunciare al ricorso. Pertanto, vista la richiesta di estinzione del giudizio avanzata per il solo ricorrente, Clement Tachè , e rilevata la necessità di verificare l’oggetto della definizione agevolata e d, in particolare, se essa si estenda ai provvedimenti di irrogazione delle sanzioni nella loro integralità o con riferimento al 50 per cento dell’importo risultantesul conto cointestato ai ricorrenti , deve invitarsi parte diligente ad integrare la documentazione relativa alla definizione agevolata.
I giudizi riuniti vanno, dunque, rinviati a nuovo ruolo per consentire il deposito della documentazione a cura della parte diligente entro 60 giorni dalla comunicazione della presente ordinanza.
P.Q.M.
La Corte, riunito il procedimento n.13358/2016 R.G. a quello n.13357/2016 R.G., rinvia i giudizi riuniti a nuovo ruolo, disponendo l’integrazione della documentazione relativa alla definizione agevolata a curadi parte diligente entro sessanta giorni dalla comunicaz