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Ordinanza — n. 13442/2023 — snciv Generato dall'IA

Cassation court allows tax refund claim by employee against tax agency for Sicily earthquake tax benefits.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 13442/2023 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Accolto (Allowed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation dismissed the tax agency's defense and allowed the taxpayer's appeal against the regional tax commission's decision. The taxpayer sought a refund of IRPEF withheld in the 1990s under the Sicily earthquake relief law, arguing the right to restitution belongs to the employee who bore the fiscal burden, not just the employer who made the payment. The court ruled that the unitary nature of the tax substitution relationship grants the employee standing, and since the agency did not contest the documentary evidence proving the deductions, the claim was substantiated.

Regesto Legislator

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Art. 1, comma 665 della l. n. 190 del 2014; Art. 16-cties del d.l. n. 91 del 2017: The right to tax refund for earthquake relief benefits belongs to the employee who suffered the fiscal burden, not solely the employer, due to the unitary nature of the tax substitution relationship.

Parole chiave

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tax refund eligibility employee standing Sicily earthquake law tax substitution relationship IRPEF withholding regional tax commission fiscal burden allocation rimborso fiscale

Disposizioni normative citate

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Art. 1, comma 665 della l. n. 190 del 2014
Quanto al richiamo all’art. 115, cod.
Art. 16-cties del d.l. n. 91 del 2017
Art. 132 e 112, cod. proc. civ.
Art. 118, disp. att. cod. proc. civ.
Art. 360, primo comma, num. 4, cod. proc. civ.
civ., in relazione all’art. 360, primo comma, num. 4, cod. proc. civ., in quanto la pronuncia non avrebbe motivato in punto idoneità della certificazione prodotta a dimostrazione dell’integrale pagamento del tributo di cui si chiede la restituzione.
Art. 115 e 163, cod. proc. civ.
Quanto al richiamo all’art. 115, cod.
Art. 2697, cod. civ.
Art. 360, primo comma, num. 3, cod. proc. civ.
civ., in relazione all’art. 360, primo comma, num. 3, cod. proc. civ., non avendo la CTR tenuto come idonee le certificazioni sulla ritenuta operata, rilasciate dalla stessa Agenzia delle Entrate, dalle quali risultava nominativo, ammontare del reddito tassato e ritenute subite.
Art. 9, comma 17, l. n. 289/2002
Art. 1, comma 665, della l. 23 dicembre 2014, n. 190
Quanto al richiamo all’art. 115, cod.

Giurisprudenza citata

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Cass. 05/12/2017, n. 29039
123 del 2017) che, incidendo sulla modalità di esecuzione del rimborso, ha incluso tra i beneficiari dello stesso i titolari di redditi di lavoro dipendente in relazione alle ritenute subite” (Cass. 05/12/2017, n. 29039).
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: Giuseppe DIFALCO, rappresentato e difeso dall’avv. Angelo Flaccavento, come da procura rilasciata su foglio separato; –ricorrente – contro AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa ex lege dall’Avvocatura generale dello Stato; -controricorrente – Avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale della Sicilia, sezione staccata di Catania, n. 3912/13/2016, depositata il 9 novembre 2016. Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 29 marzo 2023dal consigliere Alberto Crivelli. RILEVATO CHE 1. Il contribuente chiedeva il rimborso del 90 % dell’IRPEF versata (in forma di ritenuta) negli anni 1990, 1991 e 1992, per beneficio della l. 2002, n. 289. A seguito del silenzio rifiuto formatosi sull’istanza, lo stesso proponeva ricorso che la CTP Sisma sicilia ritenuta rigettava. La CTR, adìta in sede di gravame dallo stesso, confermava la sentenza di primo grado.

2. Il contribuente propone così ricorso in cassazione affidato a tre motivi. L’Agenzia resiste a mezzo di controricorso. CONSIDERATO CHE 1. C on il prim o motivo il contribuente assume violazione degli artt. 132 e 112, cod. proc. civ., 118, disp. att. cod. proc. civ., in relazione all’art. 360, primo comma, num. 4, cod. proc. civ., in quanto la pronuncia non avrebbe motivato in punto idoneità della certificazione prodotta a dimostrazione dell’integrale pagamento del tributo di cui si chiede la restituzione.

2. Con il secondo motivo si assume violazione degli artt. 115 e 163, cod. proc. civ., 2697, cod. civ., in relazione all’art. 360, primo comma, num. 3, cod. proc. civ., non avendo la CTR tenuto come idonee le certificazioni sulla ritenuta operata, rilasciate dalla stessa Agenzia delle Entrate, dalle quali risultava nominativo, ammontare del reddito tassato e ritenute subite. Quanto al richiamo all’art. 115, cod. proc. civ., lo stesso sarebbe stato effettuato dal contribuente a suffragio della completezza dei dati provati e della riconducibilità delle attestazioni all’Agenzia.

3. Con il terzo motivo si denuncia violazione degli artt. 9, comma 17, l. n. 289/2002 e 1, comma 665, della l. 23 dicembre 2014, n. 190, in relazione all’art. 360, primo comma, num. 3, cod. proc. civ., per aver erroneamente la CTR rigettato l’appello per difetto di prova. Ove, infatti, tale rigetto fosse dipeso dal ritenere che la spettanza del rimborso fosse limitata al soggetto che ha effettivamente effettuato il versamento, lil ricorrente censura la decisione in quanto tale diritto spetta al soggetto che ha subìto il carico fiscale, quindi nella specie il lavoratore dipendente odierno ricorrente.

4. Il secondo motivo, da esaminarsi in via prioritaria in base al principio della decidibilità sulla base della ragione più liquida, è fondato. Va premesso infatti che è infondata la difesa dell’Agenzia secondo cui la titolarità del diritto al rimborso spetterebbe solo al soggetto sostituito d’imposta, in quanto “In materia di agevolazioni fiscali, il rimborso d'imposta previsto dall'art. 1, comma 665, della l. n 190 del 2014, a favore dei soggetti colpiti dal sisma siciliano del dicembre 1990, può essere richiesto non soltanto dal sostituto d'imposta che ha effettuato il versamento ma anche dal percipiente le somme assoggettate a ritenuta nella qualità di lavoratore dipendente, in ragione dell'unitarietà del rapporto sostanziale presupposto dalla sostituzione d'imposta; la legittimazione del sostituito trova peraltro conferma anche nell'art. 16-cties del d.l. n. 91 del 2017 (conv., con modif., dalla l. n. 123 del 2017) che, incidendo sulla modalità di esecuzione del rimborso, ha incluso tra i beneficiari dello stesso i titolari di redditi di lavoro dipendente in relazione alle ritenute subite” (Cass. 05/12/2017, n. 29039).

Nella specie poi non risulta che la documentazione prodotta dal contribuente, costituita, come confermato anche dalla sentenza impugnata, dai prospetti rilasciati dall’anagrafe tributaria (dunque dall’Agenzia) in ordine alle ritenute, nonché dalla lettera della datrice di lavoro Società Polimeri Europa s.p.a., attestanti le ritenute operate nel periodo di rilievo, sia stata in alcun modo contestata nei gradi di merito circa la relativa provenienza. Le contestazioni, da quanto emerge dal ricorso, attenevano invece alle risultanze della dichiarazione dei redditi, in quanto appunto atta a dimostrare l’importo denunziato e non quello pagato, nonché alla tardività dell’istanza di rimborso.

Alla stregua di quanto precede deve ritenersi come la prova del credito e del quantum relativo sia stata raggiunta, nei limiti di cui alla documentazione suddetta.

5. L’accoglimento del motivo che precede determina l’assorbimento degli altri e la cassazione della sentenza, con rinvio alla Corte di giustizia di secondo grado, che provvederà anche alla determinazione delle spese. P. Q. M. La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sicilia, sezione staccata di Catania, in diversa composizione, che provvede