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Ordinanza — n. 13436/2023 — snciv Generato dall'IA

Cassation court allows tax agency appeal, rejecting double taxation claim due to distinct legal and economic bases.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 13436/2023 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Parzialmente accolto (Partially Allowed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation dismissed the second ground of the tax agency's appeal regarding omitted fact examination but allowed the first ground concerning double taxation. The court found that while the same costs were taxed against both the company and the individual administrator, the legal and economic presuppositions for the tax liabilities were fundamentally different. Consequently, the court held that no double taxation occurred because the company's costs were indirectly taxed while the individual's income was directly taxed, leading to the revocation of the lower court's decision.

Regesto Legislator

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Art. 67 DPR 29/09/1973 n. 600; Art. 163 TUIR: The prohibition of double taxation applies only when the same tax is levied on the same factual and legal presupposition; mere economic duplication of costs taxed against different entities with distinct legal bases does not constitute double taxation.

Parole chiave

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double taxation prohibition taxable income duplication company costs deduction individual administrator income distinct legal presupposition indirect taxation mechanism tax liability differentiation assoggettamento all'IVA

Disposizioni normative citate

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Art. 67 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600
Il primo motivo è fondato, alla luce del principio per cuiin tema di accertamento delle imposte sui redditi, l'operatività del divieto di doppia imposizione, previsto dall'art. 67 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600 e dall’art.
Art. 163 TUIR
Con il primo motivo l’Agenzia ricorrente deduce la violazione e falsa applicazionedell’art. 163 t.u.i.r., in relazione all’art.
Art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ.
163 t.u.i.r., in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., deducendo che la sentenza abbia errato nel ritenere sussistente una doppia imposizione vietata dall’art.
Art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ.
163 t.u.i.r., in relazione all’art. 360, primo comma, n.

Giurisprudenza citata

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Cass. n. 1168/2008
Cass. n. 3774/2015
Cass. n. 33217/2018
Incasi similari la Corte (Cass. n. 33217/2018; Cass.
Cass. n. 4400/2020
33217/2018; Cass. n. 4400/2020) ha negato la violazione di tale principio affermando che in tema di accertamento delle imposte sui redditi, l'operatività del divieto di doppia imposizione, previsto dall'art.
Cass. n. 19687/2011
Cass. n. 8351/2002
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Testo completo

ato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.11348/2020 R.G. proposto da : AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore p.t., legale rappresentante, elettivamente domiciliata in R oma , alla via dei Portoghesi n. 12, presso l'Avvocatura Generale dello Stato, che la rappresenta edifende, ope legis; –ricorrente – contro MELIS DANILO -intimato– avverso la sentenza n. 1306 / 4 /201 8 della Commissione tributaria regionale della Sardegna, pronunciata in data 23 novembre 2018 e pubblicata in data28 dicembre 2018; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 12 aprile 2023dal consigliere dott. Federico Lume. IRPEFRilevato che:

1. La Commissione tributaria regionale della Sardegna rigettava l’appello dell’Agenzia delle entrate contro la sentenza della Commissione tributaria provinciale di Cagliari che aveva accolto iricorsi dei contribuenti contro gli avvisi di accertamento emessi per gli anni di imposta 2006 e 2007, per IVA, IRPEF e IRAP, nei confronti di Danilo Melis, per i redditi percepiti per mansioni svolte quale lavoratore autonomo in favore della società Gecla s.r.l. di cui era amministratore, tra le quali modifiche ai progetti, ai capitolati, tenuta della contabilità di cantiere, senza emettere fattura. In particolare, la C.T.R. premetteva che l’accertamento scaturiva dall’accertamento nei confronti della società con cui erano stati recuperati i costi quali indeducibili e pertanto, non potendo uno stesso credito avere una qualificazione e un trattamento tributario diversi nei confronti di creditore e debitore, si verificava una duplicazione della imposizione,vietata dagli artt. 173 e 67, primo comma, t.u.i.r.

2. Contro tale sentenza propone ricorso l’Agenzia delle entrate, sulla base didue motivi. Il ricorso è stato notificato a mezzo p.e.c. al dott. Raffaele Piras. La causa è stata fissata per l’adunanza camerale del 12 aprile 2023. Considerato che:

1. Con il primo motivo l’Agenzia ricorrente deduce la violazione e falsa applicazionedell’art. 163 t.u.i.r., in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., deducendo che la sentenza abbia errato nel ritenere sussistente una doppia imposizione vietata dall’art. 163 t.u.i.r., trattandosi di soggetti diversi, Danilo Melis rispondendo della mancata dichiarazione dei redditi di lavoro autonomo e la Gecla s.r.l. della mancanza di prova del costo. Col secondo motivo deduce l’ omesso esame di fatti decisivi per il giudizio oggetto di discussione tra le parti, in relazione al l’art. 360, primo comma, n. 5 cod. proc. civ . , censurando la decisione laddove avrebbe trascurato le dichiarazioni dello stesso Melis.

2. Il primo motivo è fondato, alla luce del principio per cuiin tema di accertamento delle imposte sui redditi, l'operatività del divieto di doppia imposizione, previsto dall'art. 67 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600 e dall’art. 163 t.u.i.r. postula la reiterata applicazione della medesima imposta in dipendenza dello stesso presupposto. Tale condizione non si verifica in caso di duplicità di prelievo su un reddito la cui identità sia meramente economica, ma che in realtà sia considerato dalla norma tributaria quale presupposto di distinti prelievi fiscali(Cass. n. 1 168/2008;

Cass. n. 3774 / 2015). Incasi similari la Corte (Cass. n. 33217/2018; Cass. n. 4400/2020) ha negato la violazione di tale principio affermando che in tema di accertamento delle imposte sui redditi, l'operatività del divieto di doppia imposizione, previsto dall'art. 67 del d.P.R. n. 600 del 1973 , postula la reiterata applicazione della medesima imposta in dipendenza dello stesso presupposto. Tale condizione non si verifica in caso di duplicità meramente economica di prelievo sullo stesso reddito, quale quella che si realizza, in caso di partecipazione al capitale di una società commerciale, con la tassazione del reddito sia ai fini dell'IRPEG, quale utile della società, sia ai fini dell'IRPEF, quale provento dei soci, attesa la diversità non solo deisoggetti passivi, ma anche dei requisiti posti a base delle due diverse imposizioni (Cass. n. 19687/2011, conformemente a Cass. n. 8351 / 2002) , evidenziando che se non vi siano i presupposti per la deducibilità dei compensi agli amministratori, il fatto che da un lato essi non fossero dedotti dalla base imponibile societaria, e dall'altro rappresentassero redditi delle persone fisiche ai quali i compensi sono corrisposti, non integra sse una doppia imposizione in senso giuridico, perchè il presupposto della tassazione è diverso.

In un caso si tratta di costi non deducibili dalla base imponibile societaria ai fini IRPEG assoggettati, per così dire, indirettamente a tassazione. Nell'altro, di redditi percepiti da persone fisiche ed in capo ad esse direttamente tassati. Il secondo motivo è pertanto assorbito.

3. In accoglimento del ricorso va quindi cassata la sentenza impugnata, con rinvio della causa alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sardegna, in diversa composizione, cui demanda di provvedere sulle spese del giudizio di legittimità.

P.Q.M.

accoglie il primo motivo di ricorso, assorbito il secondo; cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sardegna, in diversa composizione, cui demanda di provved