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Ordinanza — n. 13433/2023 — snciv Generato dall'IA

Tax court cassation upheld due to failure to address Constitutional Court ruling on bank withdrawal presumptions.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 13433/2023 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Accolto (Allowed)

Sintesi Legislator

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The Supreme Court allowed the taxpayer's cassation appeal against a tax commission decision confirming a partial assessment of undeclared income. The taxpayer argued the lower court failed to consider a binding Constitutional Court ruling that eliminated legal presumptions regarding bank withdrawals for self-employed individuals. The court held that the tax commission's reliance on outdated presumptions without addressing the new constitutional principles constituted a violation of the principle of capacity to contribute.

Regesto Legislator

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Art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c.; Art. 112 c.p.c.; Art. 32 D.P.R. 600/1973; Art. 51 Cost.; The tax authority's failure to apply the Constitutional Court's elimination of legal presumptions regarding bank withdrawals for self-employed persons constitutes a violation of the principle of capacity to contribute and requires remand.

Parole chiave

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tax capacity contribution bank withdrawal presumptions self employed taxpayers constitutional court ruling tax appeal cassation conti finanziari calcolo delle prestazioni complementari compenso del curatore fallimentare

Disposizioni normative citate

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Art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c.
Con il primo motivo il contribuente assumel’omesso esame di un fatto decisivo in relazione all’art. 360, primo comma, num.
Art. 112 c.p.c.
Con il terzo motivo si denuncia dell’art. 112, cod.
Art. 32 D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600
La sentenza impugnata infatti si basa sulla presunzione operata dall’art. 32, d.p.r.
Art. 51 Cost.

Giurisprudenza citata

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Corte Costituzionale n. 228 del 2014
Cassazione n. 2240 del 2021
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: Roberto GARLATTI COSTA, rappresentato e difeso dall’avv. Fabio Pace, come da procura in margine al ricorso introduttivo; –ricorrente – contro AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa ex lege dall’Avvocatura generale dello Stato; -resistente – Avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale della Lombardia, n.3842/15, depositata il 15 settembre 2015. Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 29 marzo 2023dal consigliere Alberto Crivelli. RILEVATO CHE 1. L’Agenzia procedeva alla notifica di avviso di accertamento di compensi non dichiarati per l’anno 2006 a seguito di controlli effettuati presso vari istituti di credito. Il contribuente proponeva così ricorso che la CTP accoglieva parzialmente, riconoscendo non giustificate movimentazioni per € 20.499,00. PLUSVALENZA 2. La CTR, adìta dal contribuente in sede di gravame, confermava la sentenza di primo grado.

3. Il contribuente propone così ricorso per cassazione affidato a tre motivi. L’Agenzia non si è costituita nei termini, limitandosi a depositare un atto ai fini della partecipazione alla discussione della causa. Il ricorrente ha depositato memoria illustrativ a in vista della deliberazione. CONSIDERATO CHE 1. Con il primo motivo il contribuente assumel’omesso esame di un fatto decisivo in relazione all’art. 360, primo comma, num. 5, cod. proc. civ., in quanto lo stesso avrebbe documentato gli assegni emessi a favore del figlio Andrea a titolo di prestito.

2. Con il secondo motivo si denuncia l’omesso esame di un fatto decisivo in relazione all’art. 360, primo comma, num. 5, cod. proc. civ., in quanto il contribuente aveva eccepito l’illegittimità della sentenza di primo grado per omessa motivazione sulle stesse questioni.

3. Con il terzo motivo si denuncia dell’art. 112, cod. proc. civ. in relazione all’art. 360, primo comma, num. 4, cod. proc. civ., per omessa motivazione in relazione alle giustificazioni rese in ordine alle movimentazioni di conto corrente, offerte dal contribuente uti supra.

4. Il terzo motivo, da esaminarsi prioritariamente in base al principio dell’esame della ragione più liquida, è fondato. La sentenza impugnata infatti si basa sulla presunzione operata dall’art. 32, d.p.r. 29 settembre 1973, n. 600, in tema di prelievi dai conti non riscontrati dalle scritture, come emerge dal fatto che nella stessa si legge che “l’appellante non ha giustificato le operazioni bancarie già ritenute, peraltro, non accoglibili dai giudici di primo grado perché non provate, reiterate in identica forma nel presente grado” e ivi si fa espresso richiamo alla giurisprudenza in tema di presunzioni a norma dell’indicata disposizione.

Va però rilevato come la decisione d’appello non abbia tenuto conto della sentenza della Corte Costituzionale n. 228 del 2014 che, con riferimento ai lavoratori autonomi, tra i quali rientra l’odierno ricorrente, ha eliminato la presunzione legale che i prelievi non risultanti dalle scritture contabili di cui non fossero indicati i beneficiari vadano a comporre il reddi to imponibile (cfr. Cass.02/02/2021, n. 2240). Tale pronuncia, dalla quale emerge come la Corte abbia ritenuto la norma irragionevole e contraria al principio di capacità contributiva, essendo arbitrario ipotizzare che i prelievi ingiustificati da conti correnti bancari effettuati da un lavoratore autonomo siano destinati ad un investimento nell'ambito della propria attività professionale e che questo a sua volta sia produttivo di un reddito, travolge radicalmente la presunzione non solo legale, direttamente prevista dalla norma pro tempore vigente (e in seguito modificata proprio attraverso l’espunzione del termine “compensi” riferito ai lavoratori autonomi), ma anche semplice o hominis, derivante dalla mancata giustificazione di siffatti prelievi, in quanto essi, nei termini di cui sopra, non sono significativi di ulteriore capacità contributiva.

In relazione a tali principi la CTR ha effettivamente omesso di motivare in ordine alle giustificazioni rese dal contribuente in ordine alla movimentazione bancaria.

5. L’accoglimento del motivo che precede determina l’assorbimento di tutti gli altri, con cassazione della sentenza impugnata e rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado che provvederà altresì alla determinazione delle spese. P. Q. M. La Corte accoglie il ricorso in relazione al terzo motivo e, assorbiti gli altri, cassa la sentenza impugnata rinviando alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Lombardia, in diversa composizione, che provvederà altre