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Ordinanza — n. 13431/2023 — snciv Generato dall'IA

Cassation court dismisses tax appeal and extinguishes proceedings due to simplified tax definition.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 13431/2023 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the tax appeal inadmissible and extinguished the proceedings because the underlying dispute was resolved via a simplified tax definition. The taxpayer and the tax agency had previously requested the termination of the case based on the completion of this simplified procedure. Consequently, the court ruled that no further judicial review was necessary as the matter had already been settled by law.

Regesto Legislator

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Art. 6 comma 10 d.l. 23/10/2018 n. 119; Art. 46 d.lgs. 31/12/1992 n. 546: When a tax dispute is definitively resolved through a simplified definition procedure, the pending cassation appeal must be extinguished for cessation of the subject matter of the controversy.

Parole chiave

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simplified tax definition cessation of subject matter extinction of proceedings tax appeal inadmissibility simplified procedure contenzioso tributario ricupero d'imposta imposta sull'utile delle aziende

Disposizioni normative citate

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Art. 6 comma 10 del d.l. 23/10/2018, n. 119
Con memoria e contestuale nota di deposito di documenti, Barbara Vincioni ha chiesto che sia dichiarata l'estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere, essendo stata la lite definita ai sensi dell'art. 6, comma 10, del d.l.
Art. 46 del d.lgs. 31/12/1992, n. 546
1633/2014, 1625/2014, 1662/2014, ha chiesto l'estinzione del presente giudizio per cessazione della materia del contendereai sensi dell'art. 46 d.lgs.
art. 2697 cod. civ
600 del 1973 nonché dell’art. 2697 cod. civ., in relazione all’art.
art. 112 cod. proc. civ
Con il primo deduce la nullità della sentenza gravata per la violazione del disposto dell’art. 112 cod. proc. civ.
art. 46 d.lgs. 31/12
1633/2014, 1625/2014, 1662/2014, ha chiesto l'estinzione del presente giudizio per cessazione della materia del contendereai sensi dell'art. 46 d.lgs. 31/12/1992, n.

Giurisprudenza citata

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Cass. 3/10/2018, n. 24083
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Testo completo

ato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.1625/2014 R.G. proposto da : AGENZIA DELLE ENTRATE (C.F. 06363991001), in persona del Direttore p.t., elettivamente domiciliata in ROMA, alla VIA DEI PORTOGHESI, n. 12, presso l'Avvocatura Generale dello Stato, che la rappresentae difende, ope legis ; –ricorrente – contro VINCIONI BARBARA, rappresentata e difesa dagli avv. Edgardo Verna ed Alessandro Cogliati Dezza in forza di procura in calce al controricorso con ricorso incidentale, ed elettivamente domiciliati presso lo studio del secondo in Roma alla via Farnese n. 7; -controricorrente e ricorrente incidentale – DEFINIZIONE AGEVOLATAavverso la sentenza n. 15 3 /01/2012 della Commissione tributaria regionale delle Marche, pronunciata in data 9 ottobre 2012 e pubblicata in data 27 novembre 2012, non notificata; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 12 aprile 2013dal consigliere dott. Federico Lume. Rilevato che:

1. In data 16 dicembre 2008, l'Agenzia delle Entrate di Fabriano notificò a Barbara Vincioni l'accertamento n. R9D 010100495 /2008, riguardantel’ anno di imposta 2003, con il quale erano stati verificati maggiori redditi da capitale derivanti dalla sua partecipazione, quale socia al 25 per cento, n ella estinta società Pegaso s.r. l ., esercente l'attività di costruzione di edifici, in capo alla quale erano stati accertati maggiori ricavi non contabilizzati per euro 578.337,00, ed erano stati liquidati maggiori tributi per Irpef e addizionali regionale e comunale e irrogata la sanzione pecuniaria. 2.La Commissione tributaria provinciale di Ancona accolse il ricorso della contribuente.

3. La Commissione tributaria regionale delle Marche con la sentenza n. 153/01/2012, pronunciata in data 9 ottobre 2012 e pubblicata in data 27 novembre 2012, respinse l’appello principale dell’ufficio e quello incidentale della contribuente.

3. Contro la predetta sentenza l'Agenzia delle e ntrate propone ricorso per cassazione sulla base di due motivi. Lacontribuente resiste con controricorso, proponendo a sua volta ricorso incidentale condizionato affidato a tre motivi. La causa è stata fissata per l’adunanza camerale del 12 aprile 2023. Considerato che:

1. L’ Agenzia delle entrate deduce due motivi di ricorso. Con il primo motivo deduce violazione e falsa applicazione dell’art. 44 t.u.i.r., degli artt. 38, terzo comma, e 41-bisd.P.R. n. 600 del 1973 nonché dell’art. 2697 cod. civ., in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3 cod. proc. civ. Con il secondo motivo, in relazione all’art.360, primo comma, n. 5 cod. proc. civ., l’Agenzia deduce l’omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio oggetto di discussione tra le parti e, ove si ritenesse applicabile la previgente formulazione dell’art. 360 n. 5, motiv a zione insufficiente, illogica e contraddittoria circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio. 1.1.

La contribuente propone tre motivi di ricorso incidentale condizionato. Con il primo deduce la nullità della sentenza gravata per la violazione del disposto dell’art. 112 cod. proc. civ. nella parte in cui omette la pronuncia sull’appello incidentale, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 4 cod. proc. civ. Col secondo motivo deduce l’omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio oggetto di discussione tra le parti, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 5cod. proc. civ. Con il terzo motivo, ove si ritenesse applicabile la previgente formulazione dell’art. 360 n. 5, deduce la motiv a zione insufficiente, illogica e contraddittoria circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio.

2. Con memoria e contestuale nota di deposito di documenti, Barbara Vincioni ha chiesto che sia dichiarata l'estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere, essendo stata la lite definita ai sensi dell'art. 6, comma 10, del d.l. 23/10/2018, n. 119, convertito, con modificazioni, dalla l. 17/12/2018, n. 136. Con memoria dell’8/3/2021, l'Agenzia delle entrate, affermata la regolarità della definizione agevolata e richiesta la trattazione congiunta per connessione coi procedimenti nn. 1633/2014, 1625/2014, 1662/2014, ha chiesto l'estinzione del presente giudizio per cessazione della materia del contendereai sensi dell'art. 46 d.lgs. 31/12/1992, n. 546, con compensazione delle spese, come da memoria del contribuente del 16/4/2021.

Occorre premettere che i giudizi iscritti ai nn. 1640 e 1662 del 2014 sono stati già definiti. Considerato che, alla luce della richiesta delle parti, non residuano ragioni per non realizzare immediatamente la ratiolegislativa che nella specie è quella di pervenire all'estinzione del processo pendente, in accoglimento di tale richiesta e in conformità ai principi indicati da Cass. 3/10/2018, n. 24083 va dichiarata l'estinzione del processo per cessazione della materia del contendere, essendosi verificata la fattispecie prevista dalla legge che regola l'adesione agevolata.

Le spese del processo estinto, ai sensi dell'ultimo periodo del comma 13 dell'art. 6 del d.l. n. 119 del 2018, restano a carico della parte che le ha anticipate.

P.Q.M.

dichiara l'estinzione del giudizio per cessazione della materia de